Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10969 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 09/06/2020), n.10969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27456/2014 R.G. proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Pontefici n.

3, presso lo Studio dell’Avv. Marco Giuliani, rappresentato e difeso

dall’Avv. Tommaso Rotella, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia-Romagna n. 1036/3/14, depositata il 27 maggio 2014.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con l’impugnata sentenza la Regionale dell’Emilia-Romagna, in riforma della prima decisione, respingeva il ricorso promosso da B.A. avverso un avviso di accertamento che recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini IRPEF IRAP IVA 2004, applicando le presunzioni derivate dallo studio di settore;

2. che la Regionale, dopo aver ricordato che l’Agenzia, all’esito del preventivo contraddittorio amministrativo, in relazione alle giustificazioni addotte dal contribuente per spiegare lo scostamento, aveva non solo abbassato il valore dei beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività metalmeccanica; ma, anche, tenuto conto delle minori capacità lavorative conseguenti all’età del contribuente, che all’epoca aveva anni sessantaquattro; e che, per tali ragioni, l’Agenzia aveva ridotto al “minimo” l’imponibile che poteva accertarsi con l’applicazione dello studio di settore;

2.1. che la Regionale aggiungeva, infine, che la ripresa era da ritenersi provata anche dalla presunzione ricavabile dalla energia elettrica identicamente consumata nei successivi anni d’imposta 2005 2006, nei quali però il contribuente aveva, senza alcun chiarimento da considerarsi idoneo, dichiarato ricavi addirittura doppi rispetto all’anno d’imposta 2004 oggetto di accertamento;

3. che il contribuente ricorreva per due motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso;

4. che, con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciata la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies conv. con modif. in L. 29 ottobre 1993, n. 427, il contribuente addebitava alla Regionale di aver erroneamente ritenuto che quelle derivate dallo studio di settore fossero presunzioni legali, con ciò illegittimamente confermando l’avviso sulla sola base dello scostamento, senza quindi tener conto dei contrari elementi di prova offerti, come ad es. quello dell’avanzata età; il contribuente, da ultimo, rimproverava la Regionale di aver avvalorato la ripresa con riferimento al raddoppio dei ricavi dichiarati negli anni d’imposta 2005 2006, senza tener conto che gli identici consumi di elettricità potevano per es. essere giustificati dall’elevato dispendio energetico dell’impianto di condizionamento;

4.1. che, con il secondo motivo, ancora formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), oltrechè la violazione dell’art. 2727 c.c., il contribuente esponeva che l’attività di impresa dallo stesso svolta, per le peculiari caratteristiche oggettive e soggettive che essa aveva, non poteva accertarsi col metodo standardizzato; e che, in ragione di ciò, la Regionale avrebbe dovuto riconoscere che il recupero d’imposta non era stato provato;

4. che i due motivi, che conviene esaminare assieme, anche perchè presentano doglianze in larga parte sovrapponibili, sono da rigettarsi; in disparte i profili di inammissibilità, conseguenti alla richiesta di rivalutare talune circostanze di fatto che hanno ricevuto da parte della Regionale un apprezzamento diverso da quello auspicato dalla contribuente, come ad es. quelle relative al raddoppio dei ricavi nei successivi anni d’imposta 2005 2006, censure che all’evidenza nulla hanno a che fare con la lamentata violazione di legge (Cass. sez. I n. 24155 del 2017); deve essere altresì osservato che l’illustrazione delle ulteriori censure rivolte contro l’utilizzo puro e semplice dello scostamento, nemmeno trova conferma nel pacifico svolgimento dei fatti di causa, laddove è inter partes incontroverso che l’ufficio aveva ridotto al “minimo” l’imponibile accertato, tenendo in effetti conto sia dell’età del contribuente, sia del minore valore dei beni strumentali, senza quindi fare alcuna applicazione automatica dello scostamento; del resto, a chiusura, deve essere ricordato che, all’esito del preventivo contraddittorio amministrativo, una volta applicate le presunzioni reddituali discendenti dallo studio di settore, nella concreta fattispecie peraltro diminuite rispetto alla integrale applicazione del ridetto studio di settore, spetta al contribuente provare la giustificazione dello scostamento, in base al consolidato principio per cui: “In tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura” (Cass. sez. trib. n. 769 del 2019; Cass. sez. trib. n. 14288 del 2016); un onere che la Regionale ha ritenuto non essere stato soddisfatto dal contribuente, con un apprezzamento di merito qui non sindacabile, anche in ragione del più ristretto limite del minimo costituzionale di motivazione, oggi soltanto garantito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. un. 8053 del 2014);

5. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, liquidate in Euro 2.800,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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