Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10969 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 10969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10091/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1721/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE: DISTACCATA di LATINA, depositata il

20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 12 marzo 2015 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 122/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva accolto il ricorso di P.P. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2003. La CTR osservava in particolare che la documentazione dimessa in giudizio dal contribuente era utilizzabile ai fini della decisione di merito e che la stessa induceva ad un giudizio favorevole al contribuente stesso, nei termini fissati dalla CTP.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con un primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta il vizio di motivazione apparente.

La censura è infondata.

La CFR infatti risulta aver spiegato le ragioni per le quali rigettava i motivi di gravame, sia pure in modo succinto, ma comunque puntuale, sicchè la motivazione della sentenza impugnata risulta conforme allo standard corrispondente al c.d. “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Civ., Sez. U., 8052/2014).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, artt. 2697, 2729 c.c., poichè la CTR ha ritenuto compiutamente assolto l’onere contro probatorio gravante sul contribuente in virtù di dette disposizioni legislative.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv. 633514-01).

La sentenza impugnata è palesemente difforme da questo principio di diritto, particolarmente con riguardo alla “concludenza” della prova contraria che le fonti finanziarie “alternative” abbiano alimentato le spese – indice assunte quali ragioni concrete dell’atto impositivo impugnato.

Nella sua motivazione infatti la CTR non ha valutato in modo adeguato la necessaria correlazione tra prove offerte dal contribuente e gli indici di spesa allegati nell’avviso di accertamento oggetto di giudizio, sicchè ha falsamente applicato la disposizione de qua del D.P.R. n. 600 del 1973.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, poichè la CTR ha ritenuto l’utilizzabilità di detti documenti ancorchè non consegnati dal P. nella fase amministrativa, nonostante specifica richiesta, e non allegati dal medesimo con il ricorso introduttivo del giudizio.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire che “L’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza” (Sez. 5, Sentenza n. 10489 del 14/05/2014, Rv. 630815-01).

Essendo il caso del tutto analogo (invito alla produzione documentale non ottemperato; mancata produzione in sede di ricorso introduttivo e comunque mancata giustificazione della produzione tardiva) cd essendo pertanto sicuramente tale principio di diritto applicabile al caso di specie, ne risulta altrettanto evidente la violazione da parte del giudice di appello, sotto ogni profilo.

Peraltro va soggiunto che non è contestato nel giudizio di merito (ed è comunque documentato ex art. 369 c.p.c.) che l’invito ad exhibendum di che si tratta è completo dell’ “avvertimento” circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, sicchè deve considerarsi adeguato al fine secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6-5, 11765/2014).

In accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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