Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10968 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 06/05/2010), n.10968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

BIONDI GIOVANNA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

sul ricorso 11779-2007 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DURAZZO GUGLIELMO,

giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 495/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/03/2006 R.G.N. 1436/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega VALENTE NICOLA;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 28.3.2006, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il diritto di M.A. di vedersi computato dall’Inps l’aumento di anzianita’ riconosciuto ai fini dell’accesso anticipato alla pensione, nel quadro del ed. prepensionamento degli autoferrotranvieri disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4 convertito con modificazioni dalla L. n. 11 del 1996, anche ai fini della misura della pensione. Tuttavia, con riferimento alla data di proposizione della domanda giudiziale, ha ritenuto operante la decadenza prevista dal combinato disposto D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, e ex art. 20, D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1 (conv.

dalla L. n. 166 del 1999), relativamente ai ratei maturati prima del 25.11.2001.

L’Inps ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.

L’intimato resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

Il ricorso principale deduce la violazione del citato D.L. n. 501 del 1995, art. 4, sostenendo che a norma dello stesso la maggiore anzianita’ deve essere attribuita esclusivamente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

Il motivo non merita accoglimento.

Questa Corte si e’ ripetutamente pronunciata nel senso che nel pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dal D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 l’aumento figurativo o convenzionale dell’anzianita’ contributiva rileva non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianita’, ma anche ai fini della misura della stessa (Cass. 17822/03, 17823/05, 5146/04, 6227/04, 8787/04, 16935/05 e numerose altre successive).

Il ricorso, d’altra parte, non introduce argomenti sostanzialmente nuovi rispetto all’esame della questione interpretativa compiuta nelle precedenti occasioni da questa Corte.

Il ricorso incidentale lamenta, in relazione all’accoglimento (parziale) dell’eccezione di decadenza, la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo introdotto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992, e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito in L. n. 166 del 1991. Si sostiene innanzitutto che la decadenza triennale di cui all’art. 47 non sia applicabile quando la domanda sia diretta ad ottenere non gia’ il diritto alla prestazione ma solo l’adeguamento dell’importo medesimo. Si prospetta poi che la medesima decadenza presuppone, in ogni caso, un provvedimento esplicito dell’Inps sulla domanda di prestazione, completo delle indicazioni prescritte del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5.

La questione proposta con il ricorso incidentale, relativamente al suo primo profilo, e’ stata recentemente esaminata dalle sezioni unite di questa Corte che, confermando l’orientamento di cui a S.U. n. 6491/1996, ha enunciato il seguente principio di diritto: “la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

L’applicazione di questo principio comporta l’accoglimento del ricorso incidentale.

In conclusione, deve rigettarsi il ricorso principale e accogliersi quello incidentale, con relativa conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito nel senso della conferma della sentenza di primo grado anche per quanto riguarda la condanna dell’Inps al pagamento delle differenze sui ratei maturati dalla data del pensionamento al 24.11.2001 oltre interessi.

Quanto alle spese dei giudizi di merito, stante l’esito del giudizio, si ritiene di condannare l’Inps al loro rimborso, secondo la liquidazione compiuta dal giudice di appello ed esclusa la parziale compensazione dal medesimo disposta. Per la regolazione del presente giudizio di legittimita’ si fa analogamente riferimento al criterio legale della soccombenza.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale e di conseguenza cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma le statuizioni della sentenza di primo grado anche per quanto riguarda la condanna dell’Inps al pagamento delle differenze sui ratei maturati dalla data del pensionamento al 24 novembre 2001, oltre interessi; conferma le statuizioni della Corte d’appello quanto alla regolazione delle spese dei due gradi di merito, con esclusione della parziale compensazione; condanna l’Inps alle spese del giudizio di cassazione, in Euro 28,00 per esborsi oltre Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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