Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10967 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla Via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’AMARIO Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 28/6/2006 depositata il 23/10/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 28/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.G. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla P. contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 409/1/2004 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativamente a terreno avente destinazione in PRG a “zona P.E.E.P.”. La CTR, in rito, riteneva ammissibile il ricorso proposto dalla P. alla CTP in quanto sottoscritto dalla ricorrente; nel merito accoglieva il ricorso stesso ritenendo l’area inedificabile.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in tre motivi. Nessuna attività ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il Presidente ha fissato l’udienza del 28/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, insufficiente motivazione, violazione di giudicato ed extrapetizione, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18.

La CTR avrebbe ritenuto ammissibile il ricorso di 1^ grado sul rilievo che lo stesso fosse stato sottoscritto dalla P., senza che tale specifica censura fosse stata sollevata dalla contribuente e senza adeguata motivazione.

La censura è infondata. Secondo quanto si rileva dalla sentenza impugnata, la CTP dichiarò inammissibile il ricorso “per essere stato sottoscritto da un difensore geometra e quindi non abilitato all’assistenza tecnica in giudizio in materia di ICI ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2”. La CTR riferisce che la contribuente propose appello “facendo presente che la questione concerne la materia estimativa, competenza attribuita ai geometri dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2 e che, per di più il contribuente aveva firmato il ricorso e poteva stare in giudizio direttamente ai sensi del comma 5 del citato art. 12”. Ne consegue che la decisione di ammissibilità del ricorso in quanto sottoscritto dalla contribuente corrisponde ad uno specifico motivo di appello. La sottoscrizione della P. in calce al ricorso e successivamente alla dichiarazione di nomina del geom. M. “quale assistente tecnico” consente di ritenere il ricorso ritualmente sottoscritto dalla P.. Le argomentazioni formulate a riguardo dalla CTR evidenziano il criterio logico che ha condotto il giudice di appello alla formazione del proprio convincimento.

Con secondo motivo il ricorrente il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, laddove la CTR pur negando la destinazione agricola del terreno, ha accolto l’appello del contribuente fondato su tale assunto; nonchè nella parte in cui la CTR ha affermato la sussistenza di un obbligo del Comune circa la “riattribuzione di una nuova destinazione” ai terreni in questione. Assume altresì il ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, della L. n. 1187 del 1968, art. 2, della L. 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui la CTR ha escluso la imponibilità ICI ad aree destinate alla edificazione in ragione della impossibilità del proprietario di ottenere una concessione edilizia, nonchè a seguito della decadenza del vincolo espropriativo.

Fondata è la censura in ordine alla violazione di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), “per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione …”. Anche alla luce di quanto puntualizzato, specificamente in materia di Ici, dalla norma interpretava di cui alla L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, la qualifica di area edificabile (implicante l’esclusione dal beneficio della tassazione su base catastale, previsto per i soli terreni agricoli, e la soggezione alla valutazione in base al valore di mercato) va ricollegata al semplice inserimento dell’area nel piano regolatore generale, indipendentemente dall’esistenza di piani particolareggiati o attuativi (cfr. Cass. 25506/06 e 25505/06). La qualifica di area edificabile non può quindi ritenersi esclusa dalla ricorrenza di particolari vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alle possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. La destinazione edificatoria dell’area impressa dal PRG, inoltre, permane anche dopo la decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione per realizzare quelle pubbliche finalità (Cass. Sent. 19620 del 17 luglio 2008). I suddetti limiti incidono tuttavia sulla concreta valutazione dei relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile (cfr. Cass. Cassazione civile sez. trib. 11 aprile 2008 n. 9509 Cass. 19750/04, 11371/03,2971/03,7676/02, 13988/01, 15886/00, 15255/00).

Quanto sopra ha effetto assorbente sulle ulteriori censure.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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