Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10967 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 06/05/2010), n.10967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CICALA CURZIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARTELLA SILVANO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI

MESSINA, L.G.A., F.B., S.A., C.

E., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1339/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/12/200 R.G.N. 1655/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito l’Avvocato MARTELLA SILVANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di T.F., volta ad ottenere, quale riservista in quanto invalido al 100%, ai sensi della L. n. 68 del 1999 e della L. n. 104 /Milano 1992, art. 21, il riconoscimento del diritto di scelta prioritaria nelle supplenze per l’anno scolastico 2000/2003, per la classe di concorso educazione fisica nella scuola media, ed il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dal disconoscimento di tale diritto.

La Corte di merito ha ritenuto inapplicabile la circolare ministeriale 248/2000 richiamata dal T., perche’ diretta a regolare le assunzioni a tempo indeterminato. Essa si riferiva infatti alla doppia fase regionale e provinciale prevista per tali assunzioni ed inoltre solo in detta procedura si trattava di disponibilita’ omogenee, ossia formate da cattedre di 18 ore.

La Corte ha escluso che la domanda trovasse fondamento nella L. n. 104 del 1992, art. 21 il quale garantisce all’invalido la precedenza su altri aspiranti, ma a parita’ di posizione, senza assicurargli una migliore tipologia di incarico.

La Corte ha infine osservato che nel caso di specie vi erano state 11 disponibilita’ delle quali 4 annuali con incarico fino al 30 giugno 2003, 3 di 18 ore. con incarico fino al 30 giugno 2003 e le altre riferite a spezzoni di orario, ed ha ritenuto che il T. non potesse aspirare ad un incarico annuale ne’ ad un incarico di 18 h., sicche’ doveva scegliere dopo i primi 7, perche’ diversamente gli aspiranti al posto in base alla graduatoria sarebbero stati superati da un riservista con rapporto a tempo determinato.

T.F. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso e’ denunziata erronea applicazione della L. 13 marzo 1999, n. 68, art. 3; erronea applicazione della circolare ministeriale 248/2000.

La sentenza avrebbe affermato in modo contraddittorio e comunque senza alcuna motivazione che la circolare sopra indicata da un lato stabiliva che nel caso in cui la quota di riserva prevista dalla L. n. 68 del 1999, art. 9 non fosse stata coperta con assunzioni di un ruolo, le assunzioni ulteriori, necessari a tal fine dovessero effettuarsi con rapporti di lavoro a tempo, e d’altro lato che essa invece riguardava le sole assunzioni a tempo indeterminato. Il testo della circolare inoltre avrebbe reso evidente l’intento di garantire il rispetto della norma proprio nel caso di insufficienza delle assunzioni a tempo indeterminato. In ogni caso il giudice di merito non avrebbe considerato che in base all’art. 3 della legge cit.

l’amministrazione scolastica, non avendo soddisfatto le quote di riserva con i contratti a tempo indeterminato, avrebbe dovuto attingere alle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo determinato, non appena si fosse reso disponibile un posto di tal genere. Il T., quindi, al momento dell’assunzione avrebbe avuto anche diritto a scegliere la sede con priorita’ in base alla L. n. 104 del 1992, art. 21.

Con il secondo motivo di ricorso e’ denunciata carenza e contraddittorieta’ della motivazione.

La sentenza, decidendo in base al rilievo che la L. n. 104 del 1992 non attribuisce un diritto all’assunzione diverso da quello di un soggetto sano, non avrebbe considerato che il risultato premiale in ordine al posto e’ garantito dalla L. n. 68 del 1999 e che il diritto di scelta della sede nell’ambito delle sei cattedre disponibili era meramente consequenziale al diritto al posto attribuito, in funzione premiale e con efficacia immediata, dalla legge in ultimo citata.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perche’ connessi. La Corte li giudica infondati.

L’interpretazione della circolare da parte della Corte di merito, oggetto del primo motivo non e’ censurata in modo idoneo.

La Corte ha affermato che la circolare si riferiva alle assunzioni a tempo indeterminato e che essa nello scorrimento delle graduatorie permanenti nella fase di instaurazione dei rapporti a tempo determinato non riconosceva alcuna precedenza ai riservisti.

Il ricorrente menziona una parte della circolare nella quale si dice testualmente: “Nel caso in cui il numero dei posti utilizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie dei beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti”.

Il fatto che la circolare menzioni i rapporti di lavoro a tempo determinato come modalita’ delle ulteriori assunzioni da farsi in caso di insufficienza delle assunzioni in ruolo, non significa affatto che la circolare miri a regolare questo tipo di rapporti, non essendo sufficiente a tal fine che essa ne faccia menzione ed essendo necessario invece che essa ne detti la disciplina applicativa, cio’ che dal testo riportato nel ricorso non risulta.

Coerentemente quindi la Corte di merito ha escluso – come detto – che la circolare attribuisse precedenza ai riservisti nella fase di instaurazione di rapporti a tempo determinato.

Quindi la denunzia di contraddittorieta’ della motivazione e’ priva di fondamento.

La violazione della L. n. 68 del 1999, art. 3 non sussiste, visto che la questione posta dal ricorso riguarda non il diritto all’assunzione, che non e’ controverso, ma la scelta della tipologia di incarico e, conseguentemente, della sede.

Stando cosi’ le cose, risulta decisivo l’accertamento compiuto dalla sentenza di merito circa le varie fasce di incarico disponibili e le possibilita’ del T. di scegliere a norma della L. n. 104 del 1992, art. 21 nell’ambito delle stesse, trattandosi di accertamento di fatto sostanzialmente non censurato dal ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza pronunzie sulle spese in assenza di attivita’ difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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