Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10967 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 14/12/2016, dep.05/05/2017),  n. 10967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16387/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

STOPPANI 34, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7877/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 13/10/2014, depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata da parte

controricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio ha ad oggetto la cartella di pagamento notificata a C.G., a titolo di reddito di partecipazione ex art. 5 T.U.I.R., in forza del maggior reddito separatamente accertato per l’anno 2001 a carico della società “Elle Elle di C.G. s.n.c.”, di cui la stessa era socia;

2. la C.T.R. ha dichiarato la nullità della cartella in quanto l’avviso di accertamento presupposto era stato notificato in data 10/07/2009, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in (OMISSIS), mentre la contribuente sin dal 16/06/2009 aveva trasferito la propria residenza alla (OMISSIS);

3. con due motivi, proposti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.) 3 e 5), l’amministrazione lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e comma 3, nonchè degli artt. 137 c.p.c. e segg., o in subordine l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere il giudice d’appello trascurato la visura anagrafica del 24/06/2009 ove la contribuente risultava ancora residente alla (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. i motivi, esaminabili congiuntamente poichè connessi, sono fondati.

5. invero, il giudice d’appello si è limitato a valorizzare il certificato storico di residenza datato 28/11/2012, da cui risultava che la contribuente si era trasferita sin dal 16/06/2009 ad altro indirizzo del Comune di Roma, trascurando però che la verifica anagrafica del 24/06/2009 – effettuata dall’amministrazione al momento della notifica – attestava invece che all’epoca la contribuente risiedeva ancora nel domicilio fiscale di (OMISSIS), ove però il messo postale non aveva potuto consegnare l’atto in data 23/05/2009 “per irreperibilità del destinatario”, con l’annotazione “trasferito” (v. documenti riprodotti a pag. 8-11 del ricorso);

6. in ogni caso, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, prevedeva, nella versione vigente ratione temporis (a seguito delle modifiche operate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, convertito dalla L. n. 248 del 2006, con decorrenza dall’11/08/2006, dopo che la Corte Costituzionale, con sent. n. 360/03, aveva dichiarato l’illegittimità del maggior termine di 60 giorni originariamente previsto) che le variazioni e modificazioni dell’indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale avessero “effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica” (cfr. Cass. sez. 5, n. 4861/15), sicchè il trasferimento della residenza intervenuto in data 16/06/2009 poteva spiegare effetto, ai fini della notifica, solo dal 16/07/2009, con la conseguenza che la notifica effettuata al precedente indirizzo in data del 10/07/2009 doveva ritenersi regolare;

7. la sentenza va quindi cassata ed in sede di rinvio potranno anche valutarsi le determinazioni da assumere in relazione alla segnalata pendenza del giudizio di cui al ricorso n. 16365/2015 R.G., riguardante l’avviso di accertamento emesso a carico della società, dichiarato nullo per violazione del litisconsorzio necessario con tutti i soci e perciò rimesso al giudice di primo grado (Commissione Tributaria Provinciale di Roma).

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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