Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10966 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10966 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso 22124-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SOCIETA’

“FORESTALE VENETA SAS

di PRADAL VITTORIO &

C” già FORESTALE VENETA DI PRADAL GIAN LUIGI E C SNC,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato
FARICILI 40,

in ROMA

VIA DEI MONTI

presso le studio dell’avvorato GIUSEPPE

Data pubblicazione: 27/05/2016

MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato AMATO CARLO, giusta delega a margine;

controri corrente

avverso la sentenza n. 38/2008 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 14/10/2008;

udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;
udito

per

il

ricorrente

l’avvocato

MADDALO

ALESSANDRO, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito per il resistente l’avvocato MARINI RENATO per
delega avvocato MARINI GIUSEPPE, che si riporta agli
scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate propone ricorso con unico motivo per la
cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, n. 38/06/2008 dep. 14 ottobre 2008, che ha respinto l’appello
dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado, che aveva accolto il
ricorso proposto dalla Forestale veneta di Predai Gianiuigi e C. s.n.c.
L’avviso impugnato era stato notificato a seguito di verifica fiscale della
Guardia di finanza, che aveva accertato la presenza di rapporti
commerciali con Paesi a fiscalità privilegiata (Malesia, Liberia e
Singapore), dei quali era stata omessa la prescritta separata indicazione
(in base all’art. 110 comma 10 TUIR, già art. 76, comma 7 bis).
La CTR ha in particolare considerato effettivi e documentati i costi
sostenuti, oltre che rispondenti a un effettivo interesse economico,
ritenendoli pertanto deducibili, in quanto la omessa separata indicazione
nella dichiarazione dei redditi risultava successivamente sanata dalla
dichiarazione integrativa (presentata in data 11.3.2005).
La Forestale veneta di Predai Gianluigi e C. s.n.c. si costituisce con
controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo
l’integrale conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di
legge (in relazione all’art. 360 n. 1 e 3 c.p.c), per avkre la CTR
erroneamente ritenuto che la presentazione della dichiarazione
integrativa — successiva all’inizio della verifica fiscale- escluda
l’applicazione della sanzione, che è invece dovuta in relazione all’art. 8
comma 3 bis del d.lgs. 471/97 (introdotto dall’art. 1 comma 302 I.
296/2006), applicabile retroattivamente anche ai giudizi pendenti.
2. Il motivo è fondato.
La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 302 ha aggiunto al D.Lgs. n. 471 del
1997, art. 8, il comma 3-bis, secondo il quale: “Quando l’omissione o
incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti
negativi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11, del testo

22124/2009 Agenzia delle entrate c/ Forestale veneta di Predai Gianluigi e C. s.n.c.

avverso avviso di accertamento per Irpeg, Irap e sanzioni, anno 2003.

unico delle imposte sui redditi, si applica una sanzione amministrativa
pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei
componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un
minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000”. La stessa legge,
all’art. 1, comma 303, ha ulteriormente disposto, in via transitoria, che
“…La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni
sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all’art. 110, comma 11,
primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta
ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471, art. 8, comma 1”.
Nella fattispecie per cui è processo, temporalmente collocata in epoca
anteriore al 31.12.2006, ma comunque soggetta alla disciplina di cui al
comma 303 ult. cit. in forza della disciplina transitoria, deve escludersi,
ad onta di quanto ritenuto dalla CTR, che la dichiarazione integrativa
presentata dal contribuente in epoca successiva alle verifiche dell’Ufficio
abbia la capacità di elidere l’applicazione della sanzione irrogata
dall’Amministrazione.
Questa Corte, in ordine al tema degli effetti della mancata dichiarazione
autonoma dei compensi corrisposti a fornitori operanti in Paesi inseriti
nella c.d. black list, è ormai ferma nel ritenere che “…dopo la
contestazione della violazione, è preclusa ogni possibilità di
regolarizzazione. Invero, ove fosse possibile, come preteso dalla società
ricorrente, porre rimedio alla mancata separata indicazione delle
deduzioni in oggetto (o a qualunque altra irregolarità) anche dopo la
contestazione della violazione, la correzione stessa sì risolverebbe (come
rilevato da C. cost. 392/02) in un inammissibile strumento di elusione
delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza della
correlativa prescrizione” (Cass. n. 5398/12; n. 20081/2014; n.
5670/2014; n. 11158/2014; n. 2612/2015; n. 4030/2015; n.
14999/2015; n. 15798/2015; n. 21955/2015).
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata; non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere
22124/2009 Agenzia delle entrate c/ Forestale veneta di Predai Gianluigi e C. s.n.c.

commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge,

decisa nel merito (ex art. 384, comma 2 c.p.c.), col rigetto del ricorso
introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito vengono
compensate, stante l’affermarsi della giurisprudenza posta a base della
decisione in periodo successivo alla proposizione del ricorso
introduttivo; le spese del presente giudizio vengono liquidate come in
dispositivo.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, che
condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di
legittimità, liquidate in €. 7.000,00, oltre spese prenotate a debito;
compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2015
11 onsigliere estensore

P.Q.M.

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