Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10966 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 06/05/2010), n.10966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TERZIGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato

BARUCCO FERDINANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIANCIO

MARIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2219/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/07/2005 R.G.N. 723/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola, che aveva accolto la domanda di I.A., dipendente del Comune di Terzigno, diretta ad ottenere l’inquadramento nella posizione economica (OMISSIS), previa declaratoria di illegittimita’ della delibera che aveva annullato d’ufficio l’attribuzione alla stessa del cosiddetto Livello Economico Differenziato.

La Corte territoriale ha rigettato la tesi del Comune secondo la quale la delibera era stata annullata in adempimento del dovere imposto all’amministrazione dalla L. n. 127 del 1997, art. 6 di annullare d’ufficio entro il 30 giugno 1998 gli inquadramenti adottati in modo non conforme alle disposizioni del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e di bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti a seguito dell’annullamento.

La Corte di merito ha osservato che dalla documentazione esibita dallo stesso Comune, costituita dalla relazione tecnica alla proposta di deliberazione mirante alla revisione degli inquadramenti, la I. non era compresa fra i dipendenti i cui inquadramenti erano stati annullati siccome difformi da quanto previsto dal menzionato D.P.R. n. 347; tutti nominativamente indicati con la precisazione che solo per essi l’inquadramento era avvenuto in modo illegittimo. La situazione della I. rientrava per contro fra quelle di revisione delle procedure per l’attribuzione dei livelli economici differenziati, in attuazione del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, artt. 35 e 36 ma tale revisione non era collegata con l’annullamento degli inquadramenti illegittimi, e, in ogni caso nessuna indicazione il Comune aveva fornito al riguardo. Quindi la successiva riclassificazione della I. non trovava spiegazione e, ad ogni modo, non poteva essere ricondotta all’esercizio dell’autotutela prevista dalla L. n. 127 del 1997. Del resto, se anche l’inquadramento della I. fosse stato illegittimo non si comprendeva perche’ non fosse stato annullato anche esso nel termine del 30 giugno 1998. Infine, era mancata, in ogni caso, la contestuale indizione dei concorsi per le posizioni rese vacanti dagli annullamenti.

Il Comune di Terzigno chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un’unico motivo di ricorso.

L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso e’ denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 127 del 1997, art. 6, comma 17 ed al D.P.R. n. 333 del 1990, art. 35.

Premesso che la sentenza impugnata aveva ritenuto che il potere di annullamento non fosse stato esercitato in modo conforme a legge perche’ la I. non era destinataria del provvedimento concernente gli inquadramenti illegittimi adottato con la Delib. n. 111 del 1999, il ricorrente, richiamando il contenuto delle disposizioni del D.P.R. n 333 del 1990 in tema di livello economico differenziato (artt. 35 e 36), in base alle quali l’attribuzione di tale livello puo’ riguardare una percentuale massima di dipendenti della stessa qualifica funzionale, osserva che i contingenti di personale erano stati fissati con Delib. n. 35 del 1996 e che con successiva Delib.

n. 275 del 1996 era stata approvata la graduatoria finale nella quale era compresa la I.. Osserva poi che con la Delib. n. 14 del 1997 era stata data esecuzione a quanto previsto dalla L. n. 127 del 1997, art. 6, comma 17 in materia di annullamento degli inquadramenti illegittimi e che con le successive Delib. n. 111 del 1999 e n. 116 del 1999 erano stati nuovamente determinati i contingenti LED, precisandosi in proposito testualmente che l’annullamento degli inquadramenti rimetteva “in discussione la consistenza dei contingenti di qualifica e, conseguentemente, dei contingenti LED a suo tempo definiti”. Infatti, una volta annullato l’inquadramento di taluni dipendenti collocati illegittimamente in terza qualifica, che era quella della I., la diminuzione della base numerica per il calcolo della percentuale di dipendenti di tale qualifica cui attribuire il LED aveva determinato l’illegittimita’ della sua attribuzione alla I.. La sentenza impugnata aveva quindi omesso di considerare che l’annullamento dell’attribuzione del LED alla I. non era stato disposto nell’esercizio del potere di annullamento in base alla L. n. 127 del 1997 ma costituiva valida revoca del beneficio per difetto dei presupposti in conseguenza della mutata consistenza numerica del contingente di dipendenti che potevano esser destinatari dell’attribuzione.

Quanto poi alla questione dei concorsi la sentenza non aveva considerato che, come risultava dalla Delib. n. 119 del 1999, la loro mancata indizione era dovuta al fatto che l’annullamento degli inquadramenti non aveva determinato alcun vuoto di organico. In ogni caso, anche accettando il presupposto della sentenza impugnata – secondo cui il provvedimento di annullamento non poteva riguardare la I., in esso non menzionata – la natura gestoria dell’atto di annullamento dell’inquadramento escludeva ogni profilo di discrezionalita’, sicche’ l’amministrazione, acclaratane l’illegittimita’ null’altro poteva fare che annullare l’inquadramento non potendo conservare alla lavoratrice un trattamento economico cui essa non aveva diritto.

Ne’ sulla delibera di annullamento poteva avere effetto la mancata indizione dei concorsi, che non aveva efficacia sanante degli inquadramenti illegittimi.

Infine, in ogni caso, gli effetti della disapplicazione dell’atto di annullamento d’ufficio non potevano determinare reviviscenza degli originali inquadramenti anch’essi illegittimi, e percio’ a loro volta disapplicabili.

Il motivo non e’ fondato.

La Corte di merito ha esaminato la relazione allegata dal Comune alla Delib. n. 111 del 1999, precisando che questa costituiva l’unica documentazione esibita dall’ente in relazione all’esercizio del potere di autotutela in base alla L. n. 127 del 1997, ed ha accertato sulla base di tale documento che la I. non rientrava fra coloro il cui inquadramento era stato ritenuto illegittimo. La Corte ha quindi ritenuto, sempre in base alla relazione che la situazione della I. rientrasse fra quelle che dovevano esser riviste ai fini dell’attribuzione del LED ed ha aggiunto che, essendo escluso il collegamento con l’annullamento degli inquadramenti, sarebbe stato onere del Comune di fornire in proposito idonei chiarimenti e prove.

Il ricorso, proponendo in parte una propria lettura della documentazione e sviluppando poi una argomentazione della quale non e’ traccia nella sentenza impugnata, si propone evidentemente di fornire in questa sede una adeguata giustificazione del comportamento del Comune. Ma, al di la’ di un generico riferimento, alla “realta’ dei fatti….come prospettata… sin dall’atto della propria costituzione in giudizio”, il ricorrente, che ne avrebbe avuto l’onere, a pena di una pronunzia di inammissibilita’, non precisa in quali termini specifici la complessa argomentazione sviluppata nel ricorso, con i necessari riferimenti fattuali, fosse gia’ stata sottoposta al giudice di merito.

La conclusione e’ quindi che l’unico motivo di ricorso va rigettato perche’ contiene censure anche di fatto, non proponibili in questa sede.

Nulla per le spese, in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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