Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10965 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10965 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso 1153-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
3937

contro

SIBO IMMOBILIARE BOLOGNESE SRL IN LIQUIDAZIONE, in
persona del liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA VENTURI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

Data pubblicazione: 27/05/2016

FALDELLA, giusta delega in calce;

controri corrente

avverso la sentenza n. 75/2007 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 12/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO,
che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. MARIA

a

Svolgimento del processo
Con avviso di accertamento notificato alla SI.B0. società immobiliare bolognese srl

in liquidazione, l’Agenzia delle entrate recuperava (per l’anno 1992 ai fini dell’Irpeg
e dell’llor), una serie di voci di spesa, ritenute non inerenti o non deducibili (in
particolare: costi per affitti passivi non inerenti; ammortamenti non deducibili;
costi per brevetti non inerenti; perdite su crediti non inerenti; costi inesistenti per

La CTP di Bologna accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società,
ritenendo inerenti alcuni costi (affitti passivi, ammortamenti, canoni per brevetti),
e confermando l’accertamento in relazione al recupero delle perdite su crediti e
dei costi inesistenti, rilevando il difetto del requisito della certezza.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale la

51.80. immobiliare

bolognese srl. e appello incidentale l’Agenzia delle entrate.
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza

n.

75/14/07, dep. 12.11.2007, accoglieva parzialmente l’appello principale,
considerando inerenti, e quindi deducibili, le perdite su crediti (relative a una
fattura di E 220.000.000, recuperata ad imposizione); rigettava l’appello
incidentale, ritenendo carente la censura sulla motivazione della sentenza
appellata.
Contro tale sentenza ricorre per cassazione, con quattro motivi, l’Agenzia delle
entrate.
Resiste con controricorso la società intimata.
Motivi della decisione
1. L’Agenzia delle entrate col primo motivo del ricorso deduce insufficiente
motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la CTR ravvisato nell’avviso di
accertamento (emesso sulla base del pvc), una contraddizione nel recupero a
tassazione dei costi relativi a una sola fattura (ritenuta dall’Ufficio non
inerente); mentre altre due analoghe fatture, relative a diversa annualità, non
sono state contestate. Ciò senza considerare il fatto decisivo che la mancata
contestazione derivava dalla decorrenza del termine per l’accertamento.

1153/2009 Agenzia Entrate c/ Si.bo. Immobiliare bolognese srl in liquidazione

mancanza del requisito di certezza).

2.

Col secondo motivo si deduce omessa motivazione su fatti controversi e
decisivi (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), riguardo all’onere della prova circa l’inerenza
del credito, gravante sul contribuente.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro
connessione, sono fondati e vanno accolti.
In tema di imposte sui redditi di impresa, grava sul contribuente l’onere di

indeducibili, dimostrando la natura di componenti negative del reddito
d’impresa, sulla base di elementi certi e precisi dovendosi ritenere, al contrario,
insuperabile l’accertamento da parte dell’Amministrazione della indeducibilità,
particolarmente se basato su contestazioni specifiche e minuziose in ordine a
crediti specificamente determinati (cfr. da ultimo Cass. n. 447 del 14/01/2015).
Nel caso di specie la CTR, a fronte della puntuale contestazione dell’Agenzia
delle entrate – basata su atti e documenti dettagliatamente riportati in ricorsoidonea a dimostrare la non inerenza della fattura (emessa da

Landi sas,

svolgente attività di costruzione di biliardi, video e vendita flippers, juke box,
calcetti, distributori automatici ecc.), in relazione all’attività esercitata dalla
contribuente (consistente in un primo periodo in produzione e
commercializzazione di antifurto e successivamente in costruzione e
ristrutturazione di opere edili), fattura che non rendeva peraltro riconoscibile
l’oggetto della prestazione (da eseguirsi), non ha congruamente motivato,
limitandosi a rilevare la mancata contestazione da parte dell’Ufficio di altre due
analoghe fatture (non oggetto di contestazione e relative ad altra annualità).
Sussiste pertanto il denunziato vizio, per avere il giudice a quo del tutto omesso
l’esame dell’indicato decisivo punto della controversia, risultando cossi la
motivazione della sentenza inidonea ad esprimerne compiutamente la ratio

decidendi (cfr., tra le altre, Cass. 15355/04; Cass. 9368/06; Cass. 9245/07;
Cass.14752/07; Cass. 24092/2013).
3.

Col terzo motivo si deduce omessa motivazione su fatti controversi e decisivi
(ex art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione ai costi per affitti passivi, agli
ammortamenti, ai costi per brevetti: ciascuna voce di spesa, avrebbe dovuto

1153/2009 Agenzia Entrate c/Si.bo. Immobiliare bolognese srl in liquidazione

fornire la prova della deducibilità delle perdite su crediti ritenuti dal Fisco

essere verificata singolarmente e motivata la relativa statuizione, mentre la
CTR ha respinto l’impugnazione incidentale dell’Ufficio, senza esaminarla.
Questo motivo è inammissibile, in quanto propone un vizio di motivazione in
una situazione nella quale la CTR non ha esaminato il merito della declucibilità
dei costi, ritenendo del tutto mancante la censura della motivazione della
sentenza impugnata.
Col quarto motivo si deduce violazione di legge (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), per
avere la CTR respinto l’appello incidentale, essendosi l’Ufficio limitato a
riproporre le difese svolte in primo grado, costituendo invece, tale sintetica
difesa, “la conseguenza della motivazione della Commissione di primo grado,
che si è limitata prestare adesione alle censure della contribuente, senza
sviluppare un proprio autonomo iter argomentativo”.
Il motivo è fondato, ritenendo questo Collegio di dar seguito a consolidata
giurisprudenza secondo cui: Nel processo tributario, la riproposizione in appello

delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal
giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento
della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di
impugnazione imposto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben
potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata
nella sua interezza (Cass. n. 14908 del 01/07/2014).
L’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone infatti che il ricorso in
appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi
motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di
impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo
grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064
del 29/02/2012).
5.

In conclusione vanno accolti il primo, secondo e quarto motivo del ricorso e
dichiarato inammissibile il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione
ai motivi accolti, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa
composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio.
P.Q.M.

1153/2009 Agenzia Entrate c/ Si.bo. Immobiliare bolognese srl in liquidazione

4.

(
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Ai SENSI DEL D.P.
N. 131 TAS. ALI,. b. – N.3
MATER.% TRIK
La Corte, accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso; dichiara

Taa

inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti
e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2015

Il onsigliere este sore

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