Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10964 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 09/06/2020), n.10964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO A. Maria – Consigliere –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10201/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.S.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 41/36/2012 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,

depositata il 23/02/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 41/36/12 depositata in data 23 febbraio 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 116/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Pavia che aveva accolto il ricorso di Z.S. contro avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2003.

– La CTR confermava la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo nel merito non dimostrate il fondamento delle riprese per operazioni che l’Amministrazione contestava essere inesistenti.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Il contribuente non si è difeso, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., poichè la CTR non avrebbe fatto corretto governo del canone di riparto dell’onere della prova in materia di operazioni inesistenti.

– Il motivo è inammissibile. La Corte reitera innanzitutto che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

-Inoltre, quanto alla tecnica di formulazione della doglianza si rammenta che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione.” (Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110).

– Orbene, il vizio in esame è solo apparentemente diretto a censurare una violazione di legge, ma in concreto è finalizzato ad ottenere una indebita rivalutazione del merito come accertato dalla sentenza della CTR. Il giudice d’appello, in presenza di operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistenti – tale essendo la stessa prospettazione dell’Agenzia che ha riprodotto l’avviso di accertamento in ricorso ha correttamente posto l’onere della prova dell’inesistenza delle operazioni contestate a carico dell’Agenzia, ed ha accertato in fatto che tale onere non è stato assolto.

-Anche riqualificando il motivo come vizio motivazionale il mezzo risulta inammissibile, in quanto “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Alla luce del principio giurisprudenziale che precede il mezzo è inammissibile, in quanto non è corredato dalla deduzione e dimostrazione di un fatto nè di specifiche prove decisive e contrarie non considerate nella sentenza gravata.

– Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, per aver ammesso in detrazione costi ritenuti inesistenti, in mancanza di prova dell’effettività dell’operazione.

– Il motivo è inammissibile non solo in quanto ampiamente generico, ma anche perchè la CTR ha negato la dimostrazione dell’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate da parte dell’Agenzia, attraverso uno specifico accertamento in fatto, non utilmente censurato con il primo motivo.

– Con il terzo motivo – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 4, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 e 19 per aver confermato la legittimità della variazione in diminuzione apportata all’utile d’esercizio, indicata al rigo RF 36 del Modello Unico 2004 e giustificata come “credito d’imposta per l’incremento occupazionale”.

– Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Va ricordato al proposito che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01).

– Orbene, nel caso di specie l’Agenzia contesta nuovamente come violazione di legge l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, secondo cui è intervenuta una violazione meramente formale, ma, nel censurare tale statuizione, non individua specificamente e con compiutezza il fatto – nemmeno attraverso l’avviso di accertamento interamente e indistintamente riprodotto nell’epigrafe del ricorso -, al fine di consentire alla Corte di valutare un’eventuale erronea sussunzione della fattispecie e dunque la violazione o falsa applicazione delle previsioni di legge richiamate nel motivo.

– In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e al rigetto non seguono statuizioni in punto di spese di lite in assenza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA