Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10964 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VILLA ALBANI 8, presso lo studio dell’avvocato RAZZANO

PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPIROSSI MASSIMO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1297/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 20/04/2005; depositata il

05/09/2005; R.G.N.1052/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi e il rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il 28.1.1991 I.G., conduttrice di un immobile locatole ad uso commerciale da B.G. in data 1.1.1990, cedette l’azienda e con essa il contratto di locazione.

Il 12.11.1994 agi’ giudizialmente nei confronti del locatore per la restituzione della somma di L. 12.300.000, che disse versata in eccesso rispetto a quella di L. 1.500.000 contrattualmente indicata a titolo di deposito cauzionale.

Il B. resistette. Sostenne che la somma era stata versata a “fondo perduto” e in via riconvenzionale domando’ che la conduttrice fosse condannata a pagargli la somma di L. 2.455.497 non versate dall’ I. per spese accessorie e di riscaldamento relative all’anno 1990.

Con sentenza del 13.2.2002 il tribunale di Torino accolse la domanda principale di ripetizione di indebito e quella riconvenzionale (limitatamente a L. 1.755.000), effettuo’ la compensazione tra i crediti reciproci e condanno’ il locatore B. a versare alla conduttrice I. la differenza di circa Euro 5.445,00, oltre agli interessi.

2.- La corte d’appello di Torino ha respinto l’appello principale della conduttrice ed accolto quello incidentale del B. con sentenza n. 1297 del 2005.

Ha ritenuto, in particolare, che l’ I. fosse decaduta dall’azione ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 79 non avendo agito per la ripetizione della somma versata al locatore a fondo perduto entro i sei mesi dalla data della cessione del contratto di locazione al terzo cessionario anche dell’azienda; data alla quale doveva ritenersi cessato il rapporto locativo intercorso col B.. Ha dunque respinto la domanda di ripetizione di indebito della conduttrice I. e l’ha inoltre condannata a rimborsare al B. la meta’ delle spese del doppio grado, compensandole per l’altra meta’.

3.- Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione l’ I., affidandosi a sei motivi.

Non ha svolto attivita’ difensiva B.G., al quale il ricorso e’ stato notificato nella sua qualita’ di erede del locatore, deceduto prima dell’udienza di discussione del 31.3.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente rilevato che inammissibilmente la ricorrente I. deduce, col sesto motivo, la nullita’ della sentenza in quanto emessa nei confronti della parte deceduta (il locatore B.) in pendenza del giudizio di appello benche’ gli eredi ne avessero dato notizia alla controparte con lettera del 15.3.2004, anticipata via fax; ed il processo non fosse stato, ciononostante, interrotto.

Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale e’ l’unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva; ne consegue che la mancata interruzione del processo non puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice, ne’ essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullita’ (cfr., ex coeteris, Cass. nn. 24025/09, 12980/02, 8641/98, 2708/96, 6691/94, 2725/87).

2.- Col secondo motivo – il cui esame e’ logicamente preliminare a quello del primo – e’ denunciato ogni possibile vizio della motivazione in relazione all’affermato collegamento da parte della corte territoriale, ai fini della ritenuta applicabilita’ del termine decadenziale di sei mesi di cui al citato L. n. 392 del 1978, art. 79 tra l’erogazione della somma in questione ed il contratto di locazione.

2.1.- Il motivo e’ infondato.

La ricorrente prescinde dai rilievi della corte d’appello (a cavallo delle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata) nel senso che, secondo la tesi dalla stessa ricorrente prospettata in primo grado, addirittura “il B. condiziono’ la stipula del contratto di locazione al versamento della detta somma aggiuntiva” e che, secondo la tesi del convenuto B., la somma era stata versata a fondo perduto per compensare il locatore del sacrificio per aver pattuito un canone contenuto, sicche’ in ogni caso il versamento si configura come un indebito compenso della locazione.

Si tratta di rilievi niente affatto contraddittori ed in tutto sufficienti a dar conto del convincimento espresso sul collegamento tra indebita erogazione della somma e contratto di locazione.

3.- Col primo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 79, comma 2 nella parte in cui la corte d’appello aveva dichiarato la conduttrice decaduta dall’azione di restituzione della somma versata al locatore a fondo perduto.

La censura e’ sostenuta dai rilievi:

a) che, “al momento della notificazione dell’atto introduttivo (13.11.1994), il contratto di locazione era ancora in vita essendo subentrato in esso il sig. D.B.T. fin dal 28.1.1991 in virtu’ di cessione da parte dell’ I. dell’esercizio commerciale”, sicche’ non era ancora avvenuta la restituzione dell’immobile, cui ha riguardo l’art. 79 citato;

b) che la norma di cui si denuncia la violazione presuppone la conclusione del contratto di locazione, mentre nella specie l’importo era stato versato prima della conclusione del contratto e non era giustificato dal sinallagma contrattuale;

c) che, secondo l’interpretazione prevalente, il termine di decadenza opera solo in relazione ad un diritto alla ripetizione che sarebbe altrimenti prescritto, mentre nel caso specifico il termine di prescrizione decennale non era ancora decorso.

3.1.- Le censure sono infondate.

Sotto il primo profilo poiche’ la corte d’appello ha correttamente individuato la ratio della L. n. 392 del 1978, art. 79, comma 2 che e’ quella di consentire al conduttore di far valere il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte senza la remora di subire azioni di ritorsione da parte del locatore. Il riferimento della disposizione in esame alla “riconsegna”, come all’evento cui si ricollega la decorrenza del termine di decadenza di sei mesi previsto per la ripetizione da parte del conduttore delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla legge, non puo’ dunque intendersi in senso letterale, dovendo considerarsi equivalente alla riconsegna ogni sviluppo del rapporto che implichi il venir meno, con la cessazione del rapporto locativo col conduttore, della remora cui s’e’ fatto riferimento. Anche la cessione, da parte del conduttore, del contratto di locazione che costituisca un elemento dell’azienda ceduta e’ pertanto idonea a far decorrere il termine decadenziale, cosi’ come s’e’ ritenuto che integri una situazione giuridica sostitutiva della riconsegna il mutamento del titolo del godimento del bene da parte del conduttore che abbia esercitato la prelazione di cui all’art. 38 della legge (Cass., n. 6881 del 1983).

Sotto il secondo profilo la censura e’ infondata per le ragioni gia’ esposte nello scrutinio del secondo motivo.

Sotto il terzo profilo lo e’ poiche’ il principio secondo il quale il rispetto del termine di sei mesi consente al conduttore il recupero di tutto quanto indebitamente e’ stato corrisposto fino al momento del rilascio dell’immobile locato, con la conseguente inopponibilita’ di qualsivoglia eccezione di prescrizione (ex multis, Cass., nn. 25274/08, 13681/07, 10128/04), non implica affatto che la prescrizione del diritto debba essere maturata perche’ operi la decadenza semestrale dall’azione, che invece si verifica indipendentemente dal compimento della prescrizione.

4.- Col terzo motivo la ricorrente si duole denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 36 e art. 1408 c.c. nonche’ vizio di motivazione per erronea interpretazione del contratto di cessione – che la corte d’appello abbia ritenuto la conduttrice obbligata al pagamento di talune spese condominiali relative all’anno 1990 benche’, con la cessione del contratto in una alla cessione dell’azienda, al pagamento di quelle spese dovesse considerarsi tenuto solo il cessionario.

4.1.- Il motivo e’ infondato poiche’ l’art. 1408 c.c. deve interpretarsi nel senso che, quante volte si verta in ipotesi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, il cedente continua a rispondere delle obbligazioni divenute esigibili anteriormente alla cessione del contratto e non adempiute dal cedente, salvo diversa pattuizione.

La L. n. 392 del 1978, art. 36 non deroga a tale principio, in quanto attiene alla responsabilita’ sussidiaria del conduttore cedente per le obbligazioni successive alla cessione del contratto di locazione che il cessionario non abbia adempiuto, ma non vale ad esimere il cedente dall’adempimento di obbligazioni sue proprie e gia’ scadute alla data della cessione.

La censura relativa al vizio di motivazione per erronea interpretazione del contratto di cessione non e’ illustrata. Va soggiunto che l’interpretazione erronea non integra, in se stessa, uno dei vizi per i quali e’ ammesso il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

5.- Col quarto motivo – deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 6 e art. 9, comma 3, e art. 2697 c.c. nonche’ ogni possibile vizio della motivazione la ricorrente censura la sentenza per avere la corte territoriale ritenuto che il locatore non dovesse provare il mancato pagamento da parte della conduttrice delle spese condominiali e per aver riconosciuto il debito della conduttrice pur in difetto di un rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea dei condomini.

5.1.- Le censure sono infondate.

La corte d’appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado non fosse stata specificamente censurata in ordine all’esistenza del credito laddove, al terzo capoverso di pagina 21 della sentenza, ha testualmente affermato: “ferma l’esistenza del credito vantato dall’appellato, gia’ affermata dal primo giudice (con statuizione non censurata specificamente)”. Tale affermazione non e’, a sua volta, oggetto di specifica censura in questa sede.

Sul credito si era dunque formato il giudicato.

Ha poi chiarito la corte di merito che il minore importo di L. 767.514, relativo alla tabella prodotta dall’appellato, “costituisce solo la differenza tra quanto dovuto dal proprietario e l’acconto da questi versato al condominio, e quindi rappresenta l’importo ancora dovuto dal proprietario, nei rapporti fra lo stesso e il condominio” (pagina 22, primo capoverso).

Tanto esaurisce ogni questione ed e’ inoltre chiaramente esplicativo dell’ininfluenza della diversa risultanza di cui alla tabella presa in considerazione.

6.- Col quinto motivo – denunciando violazione di legge e vizio della motivazione – la ricorrente si duole infine della compensazione parziale (anche) delle spese del primo grado, nel quale era risultata pressoche’ totalmente vittoriosa.

6.1.- Il motivo e’ manifestamente infondato alla luce del principio che vuole la regolazione delle spese effettuata con riguardo all’esito finale della controversia, che ha visto la ricorrente prevalentemente soccombente.

7.- Il ricorso e’ respinto.

In difetto di esercizio di attivita’ difensiva da parte dell’intimato non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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