Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10962 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DELLA CONCORDIA UGO SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante incarica Sig. D.C.U. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio

dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA, rappresentato e difeso dagli

avvocati SCAVONE ANGELO e SARTI MICHELE con delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGRIFUTURA DI PELIZZONI GIUSEPPE & C SDF (OMISSIS), in persona

dei soci P.G. e C.G. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA U BARTOLOMEI 23, presso lo studio

dell’avvocato IVELLA ENRICO, rappresentata e difesa dagli avvocati

FORABOSCHI STEFANIA e BRIGONI UMBERTO con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32 4/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 4/03/2005; depositata il

27/09/2005; R.G.N.2053/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dai Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

uditi gli Avvocati MICHELE SARTI e ANGELO SCAVONE;

udito l’Avvocato ENRICO IVELLA (per delega Avvocato UMBERTO BRIGONI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffele, che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo e rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con missiva del 16.4.1996 la locatrice di un capannone locato per uso commerciale il 30.1.1994 (ma a decorrere dalla precedente data dell’1.1.1994) ad Agrifutura per un triennio, comunicò alla conduttrice che intendeva vendere l’immobile e le chiese di restituirlo alla scadenza contrattuale del 31.12.1996.

Analoga richiesta avanzò il 30.8.1996 la futura acquirente s.r.l.

Della Concordia Ugo, chiedendo la restituzione per la stessa data del 31.12.1996.

Il 22.1.1997 la s.r.l. Della Concordia Ugo acquistò l’immobile e reiterò alla conduttrice la domanda di restituzione “per la scadenza naturale”.

Il 21.10.1997 la conduttrice Agrufutura comunicò che avrebbe rilasciato l’immobile a seguito delle richieste rivoltele e domandò la corresponsione dell’inndennità per la perdita dell’avviamento.

Il 31.3.1998 agì giudizialemnte per ottenerne il pagamento dalla s.r.l. Della Concordia, che resistette.

Con sentenza del 5.2.2004 il tribunale di Bologna accolse la domanda e condannò la locatrice al pagamento di Euro 14.363,11 ed alle spese processuali.

2.- L’appello della soccombente società Della Concordia s.r.l. è stato respinto dalla Corte d’appello di Bologna sui rilievi:

a) che era risultato che l’attività esercitata dalla conduttrice (deposito di macchinari agricoli, vendita all’ingrosso, assistenza macchinari agricoli, vendita dei pezzi di ricambio; comportava anche contatto col pubblico degli utenti e dei consumatori e che “nulla autorizzava pertanto a concludere che l’attività di deposito, assistenza esterna e la vendita all’ingrosso fossero prevalenti”;

b) che il diritto all’indennità non può essere negato quante volte la cessazione del rapporto sia riferibile alla volontà o all’iniziativa del locatore e che, nella specie, così era stato, non essendo rilevante che il rilascio fosse poi avvenuto il 31.12.1997) un anno dopo la data per la quale era stato originariamente domandato (31.12.1996), giacchè tanto poteva spiegarsi con le difficoltà per il conduttore di rinvenire altro immobile idoneo e non elideva il nesso causale tra disdetta e rilascio anticipato (rispetto alla data della scadenza legale del 31.12.199, diversa da quella convenzionale del 31.12.1996).

3.- Avverso la sentenza ricorre per Cassazione la s.r.l. Della oncordia affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso la società di fatto Agrifutura di Pellizzoni Giuspeppe & C..

La ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo e col secondo motivo, congiuntamente illustrati, sono denunciati vizi della motivazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 35 e l’art. 2697 c.c. laddove la corte d’appello ha concluso che sussistessero i presupposti per la corresponsione al conduttore dell’indenità da perdita dell’avviamento commerciale in relazione all’attività svolta nell’immobile locato, secondo la corte comportante contatto diretto col pubblico degli utenti e dei consumatori. Si duole, in particolare, che la corte d’appello, anzichè porsi il problema di stabilire se il conduttore avesse provato la prevalenza (per organizzazione e fatturato) dell’attività comportante il contatto diretto col pubblico, si sia limitata al rilievo che nulla autorizzava a concludere che fossero prevalenti le attività che non lo comportavano (attività di deposito di macchinari, assistenza esterna e vendita all’ingrosso), tantopiù che non era stato provato che l’attività di vendita al minato di pezzi di ricambio fosse esercitata con le necessari, e autorizzazioni amministrative.

1.1.- Correttamente il ricorrente sostiene che, in caso di locazione di immobile per uso promiscuo, cioè per lo svolgimento di attività plurime, alcune soltanto delle quali comportino il contatto diretto col pubblico degli utenti e dei consumatori ed altre no, la prevalenza del primo tipo di uso rispetto al secondo deve essere provata dal conduttore che, alla cessazione del rapporto, reclami la corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34 e non dal locatore.

Non può peraltro ritenersi che nella sentenza impugnata sia stato affermato il contrario laddove (a pagina 16) si legge che “nulla autorizza (va) pertanto a concludere che l’attività di deposito, assistenza esterna e la vendita all’ingrosso fossero prevalenti” (pagina 6 della sentenza). L’espressione non è certo felice, ma è tuttavia fatta a conclusione della disamina delle risultanze istruttorie, preceduta (a pagina 15) dall’affermazione che non poteva “mettersi in dubbio la sussistenza del presupposto richiesto dalla normativa per il riconoscimento di tale indennità del contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori”. E quella disamina considera tutti gli aspetti sintomatici del contatto diretto col pubblico (tra i quali il tenore delle clausole contrattuali, la riserva di uso del passo carraio per i propri clienti, l'”assistenza macchinari agricoli”, la vendita di pezzi di ricambio), sicchè deve concludersi che tali tipi di uso la corte d’appello abbia in realtà considerato prevalenti, pur avendo impropriamente reso il concetto in termini negativi, scrivendo che non erano risultati prevalenti gli altri…

Insomma, l’improprietà espressiva non autorizza la conclusione che sia incorsa in un errore di diritto, considerato il contesto complessivo nel quale la frase inserita.

Che, poi, la conduttrice potesse non essere munita delle autorizzazioni amministrative necessaria all’esercizio dell’attività di vendita al minuto è questione che la ricorrente non assume di aver posto nel giudizio di appello (benchè alle pagine da 2 a 6 del ricorso riferisca puntualmente il contenuto delle doglianze svolte in quel grado) nè, ancor prima, nel giudizio di primo grado. E va escluso che, in difetto di contestazione da parte del locatore convenuto, il conduttore che agisca per il versamento dell’indennità da perdita dell’avviamento abbia l’onere di provare anche che l’attività comportante contatto diretto col pubblico fosse lecitamente svolta sotto il profilo amministrativo, giacchè non si ha l’onere di provare i fatti che non siano contestati e poichè corrisponde all’id quod plerumque accidit che chi esercita un’attività commerciale sia munito delle necessarie autorizzazioni per svolgerla.

Per il resto, a censura si appunta sull’apprezzamento del fatto da parte del giudice del merito, che appare sorretto da motivazione adeguata.

2.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 34 nella parte in cui ha apoditticamente concluso che il ritardo di un anno rispetto alla data per la quale la restituzione era stata domandata fosse ricollegabile alle difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo alle proprie esigenze, senza considerare che la prima richiesta proveniva dall’originaria locatrice, la seconda dalla società ma prima che acquistasse, e che con la terza (quella del 22.1.1997) il rilascio era stato domandato per la “prima scadenza naturale” della locazione, che doveva intendersi come quella del 31.12.1999 in relazione alla durata minima legale di sei anni delle locazioni per uso commerciale.

2.1 – il motivo è infondato, non essendo prospettati nell’illustrazione dello stesso errori di sussunzione del fatto nell’ambito applicativo della disposizione normativa di riferimento, ma un vizio della motivazione in ordine alla valutazione di fatti (quali sono il contenuto delle missive inviate alla conduttrice, la provenienza delle stesse e – la riconducibilità del rilascio a quelle missive): dunque un vizio della motivazione, peraltro non denunciato.

La società ricorrente non assume, infatti, che quando il rilascio avvenga dopo un certo tempo rispetto alla richiesta, allora la L. n. 392 del 1978, art. 34 (prevedente l’indennità per la perdita dell’avviamento) non debba trovare applicazione; nel qual caso avrebbe senz’altro prospettato un errore di diritto. Sostiene invece che, nella specie, per le caratteristiche del caso scrutinato dal giudice del merito, dovesse escludersi un rapporto di causa ed effetto tra richiesta e rilascio dell’immobilie e si duole che il diverso apprezzamento della Corte d’appello sia stato apoditticamente giusitificato. Il che si iscrive nell’ambito dei possibili vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e non in quelli di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3.- Col quarto motivo e denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale totalmente omesso di statuire sui due motivi subordinati di appello, riguardanti:

a) la dedotta violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c. in punto di avvenuto riconoscimento dell’IVA sulle somme liquidate per spese processuali, benchè la creditrice potesse detrarla;

b) il riconoscimento di interessi e rivalutazione sull’indennità liquidata dalla data della richiesta stragiudiziale del 25.10.1997, anzichè da quella del rilascio, intervenuto il 31.12.1997.

3.1.- Il primo profilo di censura è da considerarsi, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito dell’espressa adesione della controricorrente (prime righe della non numerata sesta pagina del controricorso) alla rinuncia dei relativi importi;

adesione che la ricorrente aveva preventivamente considerato idonea (a pagina 16 del ricorso, in fine) a ritenere abbandonato il motivo di ricorso afferente a tale aspetto.

Il secondo profilo di censura è fondato, in quanto gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità di avviamento commerciale non iniziano a decorrere finchè non è avvenuto il rilascio dell’immobile (cfr., ex plurimis, Cass., n. 1930/2003).

La sentenza va dunque cassata in parte qua (ferme tutte le ulteriori statuizioni, anche in ordine alle spese) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere sul punto decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con la declaratoria che sulla somma liquidata per indennità di avviamento gli accessori vanno calcolati dal 31.12.1997 anzichè dal 25.10.1997.

Non può farsi luogo alla condanna della controricorrente alla restituzione di quanto percepito in eccesso, come chiesto dalla ricorrente in questa sede, essendo tale pronuncia preclusa dall’assorbente circostanza che – la condanna non era stata domandata in appello, secondo quanto risulta dalle conclusioni assunte in quel grado e puntualmente trascritte nella sentenza impugnata.

4.- Il ricorso va conclusivamente accolto solo in ordine all’ultimo profilo esaminato, rigettata ogni altra censura.

Nonostante la prevalenza soccombenza della ricorrente, si ravvisano non di meno giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione in considerazione delle ragioni del rigetto dei primi tre motivi di ricorso.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il secondo profilo di censura del quarto motivo, rigetta tutte le altre censure, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli accessori sulla somma liquidata per la perdita dell’avviamento commerciale dal 3.12.1997, anzichè dal 25.10.1997, ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata;

compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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