Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10961 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 09/06/2020), n.10961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15294-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMBA

ARADAM 24, presso lo studio dell’avvocato MARIOTTI RICCARDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TINAGLI SIMONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2397/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. con sentenza in data 9 dicembre 2014, n. 2397, la commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava illegittimo l’avviso di liquidazione delle

imposte di registro e ipotecaria in misura ordinaria, notificato dalla Agenzia delle Entrate a F.M.L. a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, delle quali la contribuente si era avvalsa allorchè, nel 2006, aveva provveduto alla registrazione di un contratto di acquisto di un terreno, senza poi presentare all’ufficio del registro il certificato di cui alla medesima legge, art. 3, entro il termine previsto dal successivo art. 4;

2. in particolare la commissione riteneva che, anche alla luce della L. n. 25 del 2010 di conversione del D.L. n. 194 del 2009, fosse indubitabile l’irrilevanza della mancata presentazione all’ufficio del registro del certificato definitivo previsto dall’art. 3 della L.604 entro il termine decadenziale previsto dall’art. 4 ed invece l’esclusiva rilevanza dell’effettivo esercizio dell’attività agricola e dell’iscrizione nella gestione INPS dei coltivatori diretti (requisiti, questi, entrambi sussistenti nel caso di specie);

3.l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta sentenza dolendosi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della falsa applicazione della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4;

4. la contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. La L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 3, a seguito delle modifiche di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 33, stabilisce che, “per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente” (ossia che: “1) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall’acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; 3) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta nel biennio precedente all’atto di acquisto o della concessione in enfiteuti non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro”);

3. la L. n. 604 del 1954, art. 4, e successive modifiche, dispone che “in luogo del certificato dell’Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi dell’art. precedente, comma 1, lett. b), può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente …”;

4. La L. n. 604 del 1954, art. 5, modificato dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 35 prevede che “quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredato dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2”;

5. vanno richiamate le statuizioni di questa Corte cui “In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all’atto della registrazione si sia limitato a produrre l’attestazione di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 1, in luogo del certificato previsto dall’art. 3, è tenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto” (Cass.n. 15489/16 ed altre) e “in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla L. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia all’obbligo di produrre all’Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l’iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio” (Cass.n. 9842/17 ed altre). Si tratta di orientamento dal quale deve desumersi che la prova in giudizio dei requisiti sostanziali del beneficio (oltre che nella diversa fattispecie nella quale si contesti la negatività del certificato tempestivamente richiesto e rilasciato) è sì ammissibile, ma appunto subordinatamente alla comprovata osservanza da parte del contribuente delle incombenze di legge relative al rilascio stesso della relativa certificazione, poi risultanti prive di esito per fatto imputabile alla PA;

6. la sentenza impugnata contrasta con la lettera della legge e con le superiori statuizioni della Corte perchè nega rilievo alla (tempestiva) presentazione all’ufficio del registro del certificato definitivo di cui all’art. 3;

7. il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla L. n. 25 del 2010 di conversione del D.L. n. 194 del 2009 è inconferente. Il D.L. introdotto dalla legge di conversione, art. 2, comma 4-bis, non modifica in alcun modo la disciplina della L. n. 604 del 1954, applicata nel caso di specie. Stabilisce infatti tale comma che “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento”;

8. il ricorso è dunque fondato, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con rigetto dell’iniziale ricorso della contribuente; 9.1e spese del merito sono compensate in ragione della successiva evoluzione giurisprudenziale in materia;

10. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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