Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10960 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sui ricorsi riuniti proposti da:

Comune di Castiglione della Pescaia, elettivamente domiciliato in

Roma, lungotevere Flaminio 46, palazzo 4, sc. b, presso lo studio del

Dott. Giammarco Grez, rappresentato e difeso per procura in atti

dagli avv. NOCENTINI Simone e Daniele Falagiani;

– ricorrente –

contro

srl Grandi Alberghi Turistici, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cassiodoro 9, presso lo studio dell’avv. NUZZO Mario, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Andrea

Mora;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale di

Firenze, n. 50/9/06 del 25/10-09/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Vincenzo Ricciuto per delega dell’avv. Nunzio;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha dichiarato di non opporsi alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che il Consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione: “rilevato che in data 14/5/2004, il Comune di Castiglione della Pescaia ha notificato alla srl Grandi Alberghi Turistici separati avvisi di liquidazione dell’ICI dovuta per gli anni dal 1993 al 1999;

che la contribuente si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, sostenendo intervenuta decadenza perchè gli avvisi erano stati notificati dopo il decorso del termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11;

che il Comune si è costituito, replicando che aveva già provveduto all’annullamento in autotutela degli avvisi relativi agli anni 1993/98 e che per quanto riguardava quello relativo al 1999, il termine del 31/12/2001 era stato prorogato dapprima al 31/12/2002 dalla L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 9, poi al 31/12/2003 dalla L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 16, ed infine al 31/11/2004 dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33;

che il giudice adito ha però accolto il ricorso perchè la proroga disposta dalla L. n. 448 del 2001, era divenuta temporalmente efficace ed operativa soltanto a partire dal 1/1/2002 e, dunque, da un momento in cui si era già compiuta la decadenza;

che il Comune di Castiglione ha interposto appello, ma la Commissione Regionale lo ha rigettato ribadendo che la proroga di legge non aveva impedito la decadenza in quanto era entrata in vigore soltanto il giorno successivo a quello della scadenza del termine ultimo;

che il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen., della L. n. (Ndr: testo originale non comprensibile) del 2000, art. 3, comma 3, della L. 448 del 2001, art. 27, comma 9, L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 16, della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33, in quanto i giudici a quo avrebbero dovuto riconoscere che fino alle ore 24 del 31/12/2001 aveva operato “l’ombrello” di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, mentre dalle ore 00 del 1/1/2002 era scattata la proroga della L. n. 448 del 2001, art. 9, cosicchè non vi era stata nessuna soluzione di continuità e, pertanto, nessuna decadenza dar potere impositive;

che così riassunta la doglianza dei Comune e ricordato, altresì, che l’intimata non ha svolto attività difensiva, devesi rilevare che i due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente per via della loro intima connessione, appaiono manifestamente fondati perchè data la loro concatenazione, non si è vetrificato fra la scadenza del termine e la sua proroga alcun vuoto temporale capace di consentire il maturarsi della decadenza (v., in tal senso, C. Cass. 2010/13143);

che sembrano, dunque, sussistere le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio;

che il Collegio condivide le considerazioni del relatore:

che la srl Grandi Alberghi Turistici ha depositato memoria con la quale ha insistito per l’infondatezza del ricorso e, prima ancora, per la sua inammissibilità o improcedibilità, a proposito delle quali ha ribadito quanto già esposto nel controricorso e, cioè, che pur avendo ricevuto la notificazione della sentenza di appello in data 30/12/2006, il Comune aveva richiesto all’Ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione del ricorso soltanto il 5/6/2007 e si era costituito in giudizio in epoca addirittura precedente, ovverosia il 6/3/2007, depositando copia della sentenza impannata senza la relata della notificazione già avvenuta;

che dall’esame del fascicolo di parte ricorrente risulta che il Comune di Castiglione della Pescaia ha presentato il ricorso all’Ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Roma in data 20/2/2007, chiedendogli di notificarlo alla srl Grandi Alberghi Turistici sia in (OMISSIS), presso lo studio dei difensori Andrea Mora e Michele Calandruccio, sia in (OMISSIS), presso la Segreteria del la Commissione Tributaria Regionale;

che l’Ufficiale giudiziario ha registrato la prima richiesta al cronologico n. (OMISSIS) e la seconda al cronologico n. (OMISSIS), provvedendo alla notificazione a mezzo posta;

che dall’esame delle distinte di accettazione risulta, però, che tutte e due le raccomandate sono state spedite a (OMISSIS);

che neppure dai due avvisi di ricevimento prodotti dal ricorrente risulta l’avvenuta consegna delle raccomandate presso la sede della società e presso i suoi difensori a Parma;

che il Comune si è però riattivato, consegnando all’Ufficiale giudiziario in data 5/6/2007 un’altra richiesta di notificazione del ricorso presso i difensori, ai quali l’atto è stato consegnato il successivo 8/6/2007;

che con sentenza 2009/17352, le Sezioni Unite civili hanno stabilito che qualora la notificazione di un atto non si sia conclusa positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio con la conseguenza, in caso di suo esito positivo, che ai fini del rispetto del termine dovrà farsi riferimento alla data iniziale di attivazione del procedimento stesso, sempre che la ripresa sia intervenuta in un tempo ragionevolmente contenuto;

che in considerazione di quanto sopra dove concludersi per la tempestività della presente impugnazione perchè richiesta fin dal 20/2/2007 e proseguita in tempi cagionevoli avuto riguardo a tutte le particolarità della fattispecie concreta;

che pur essendo ammissibile, il ricorso va dichiarato però improcedibile in quanto il Comune di Castiglione della Pescaia ha prodotto la copia autentica della sentenza impugnata senza la relata della già eseguita notificazione (C. Cass. SU 2009/9005);

che la difformità di tale conclusione rispetto a quella raggiunta dal relatore non impone di per se di rinviare la causa in pubblica udienza, perchè tale rinvio deve essere fatto soltanto nel caso in cui la Corte ritenga che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., mentre qualora la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con la decisione immediata, può pronunciarsi per la inammissibilità o per la improcedibilità ovvero per la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso indipendentemente dalla conformità o meno con la soluzione ipotizzata dal relatore (v., fra le altre, C. Cass. SU 2009/5464, 2009/5464, 2009/7433 e 2009/8989);

che sussistono, però, giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il ricorso improcedibile, compensando integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA