Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10960 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 09/06/2020), n.10960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21018/2013, proposto da:

Oliverio Luigi, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente

domiciliato in Napoli, al viale Colli Aminei n. 36 fabbr.0, p.e.c.

luigioliverio.avvocatinapoli.legalmail.it;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 157/07/13 della Commissione tributaria

regionale della Campania, emessa in data 25/02/2013, depositata il

11/03/2013 e non notificata. Udita la relazione svolta, nella camera

di consiglio del 17 dicembre 2019, dal consigliere Giudicepietro

Andreina.

Fatto

RILEVATO

Che:

Luigi Oliverio ricorre con tre motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 157/07/13 della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito C.t.r.), emessa in data 25/02/2013, depositata il 11/03/2013 e non notificata, che ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, in controversia relativa alla domanda di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione ed interessi, su somme rimborsate in ritardo dall’amministrazione finanziaria, nonchè al rimborso di costi sostenuti dal contribuente;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

preliminarmente, giova premettere qualche considerazione sull’ammissibilità del ricorso;

invero, in fattispecie analoga a quella oggetto di esame, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che “la proposizione di un’azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l’impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un’ipotesi di difetto di giurisdizione – essendo questa attribuita in via esclusiva e ratione materiae, e non in considerazione dell’oggetto della domanda – ma all’improponibilità di quest’ultima, che è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l’inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile. (Nella specie il contribuente, ottenuta la restituzione dell’imposta di registro, aveva proposto ricorso al giudice tributario per chiedere il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nella restituzione, senza impugnare alcun provvedimento, neppure di rifiuto, dell’Amministrazione finanziaria)” (Sez. U, Sentenza n. 27209 del 23/12/2009);

nel caso di specie, è vero che le Sezioni unite, adite dal contribuente con regolamento di giurisdizione, hanno affermato la giurisdizione delle commissioni tributarie, ma ciò non significa che si siano espresse sull’esistenza delle condizioni di ammissibilità o proponibilità dell’azione, per le quali deve farsi riferimento alla disciplina specifica del processo tributario;

il processo tributario, regolato dal citato D.Lgs. 1992 (e l’anteriore previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in ordine al quale si veda Cass., 1, 18 giugno 1988 n. 4178) – come riconosciuto anche dalla Corte delle leggi (ordinanza 1 aprile 2006 n. 144) e reiteratamente affermato da questa Corte (Cass., trib.: 3 agosto 2007 n. 17119; 2 aprile 2007 n. 8182 e le decisioni in queste ricordate), infatti, “è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato”, al quale la lett. g) dell’art. 19 equipara anche il “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati (v. tra le altre Cass. n. 9754 del 2003; n. 15317 del 2002 e n. 4334 del 2002)”, ed “in relazione ai motivi di contestazione specificamente dedotti nel ricorso introduttivo della lite”;

per il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, infatti (Cass., un., 20 novembre 2007 n. 24011), la tutela del contribuente si attua “mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell’amministrazione finanziaria ovvero avverso il rigetto di istanze di rimborso di somme indebitamente pagate”;

pertanto, in via di principio, anche qualora sussista la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, ad esse si accede attraverso l’impugnazione di un atto, insussistente nel caso di specie;

l’assenza di un provvedimento impugnabile, richiesto in via generale dalla norma suindicata, quale presupposto processuale del ricorso al giudice tributario, è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purchè sul punto non si sia formato un giudicato esplicito o implicito (vedi Sez. U, Ordinanza n. 13793 del 22/07/2004);

in effetti, l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., si converte in causa di nullità della sentenza, da far valere “soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione”;

la questione relativa all’inammissibilità del ricorso per la mancanza di un atto impugnabile è pregiudiziale rispetto all’esame del merito e, ove fondata, comporta la nullità e non la radicale inesistenza del giudizio (vedi cass. n. 24486/2006);

quindi, nel caso in cui manchi una pronuncia espressa sull’ammissibilità del ricorso, si deve ritenere che sulla stessa si sia formato il giudicato implicito, qualora il giudice abbia affrontato l’esame del merito e non vi sia stata impugnazione delle parti sulla questione pregiudiziale dell’inammissibilità del ricorso;

nel caso in esame, sebbene il ricorrente abbia chiesto il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nella restituzione, senza impugnare alcun provvedimento, neppure di rifiuto, dell’Amministrazione finanziaria, i giudici di primo e secondo grado, nell’esaminare ed accogliere parzialmente le domande del ricorrente, hanno affrontato il merito delle questioni oggetto del ricorso, implicitamente affermando la sussistenza dei presupposti processuali per il ricorso al giudice tributario;

pertanto, in assenza di tempestiva impugnazione sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve ritenersi che si sia formato il giudicato implicito sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione;

passando all’esame del ricorso, con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere che il contribuente non avrebbe dato “la prova sulla correlazione diretta, sotto il profilo temporale, tra l’ammontare degli scoperti bancari via via utilizzati ed i crediti di imposta maturati negli anni e rimborsati in ritardo”, in ciò violando la norma in esame, laddove prevede il diritto al risarcimento del maggior danno;

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2043 c.c., in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, i crediti di imposta avrebbero dovuto essere rimborsati entro cinque anni (ridotti a quattro anni D.Lgs. n. 241 del 1997, ex art. 15), mentre, in particolare per i primi tre crediti (risalenti al 1984, 1986 e 1987 e rimborsati nel 1998, complessivamente ammontanti a 44.747.500 di vecchie lire), l’Amministrazione aveva provveduto al rimborso in grande ritardo, dopo rispettivamente quattordici, dodici ed undici anni;

da ciò era nata la necessità del contribuente di ricorrere all’indebitamento presso le banche con il pagamento dei relativi interessi, pari ad Euro 49.659,68, per lo scoperto sul conto nel periodo dal 1994 al 1999;

con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

il ricorrente deduce che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, dispone che ai crediti di imposta, al momento del rimborso, vengano riconosciuti e liquidati a favore dei contribuenti gli interessi ad un tasso speciale, inferiore al tasso legale, con la conseguenza che sul contribuente creditore l’imposta grava maggiormente rispetto agli altri contribuenti con pari capacità contributiva, in violazione dei principi costituzionali;

i motivi, esaminati congiuntamente perchè connessi, sono infondati,

bisogna premettere che, in tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili l’art. 1224 c.c., comma 1, e art. 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, la particolarità della fattispecie tributaria impone un’interpretazione restrittiva dell’art. 1224 c.c., comma 2, sicchè il creditore deve, alla stregua dei principi generali dell’art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per (‘indisponibilità del denaro a cagione dell’inadempimento ed offrirne prova rigorosa (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016);

il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44, comma 1, nel prevedere il tasso di interesse (modificato di volta in volta da successivi e periodici decreti ministeriali) sulla restituzione di somme versate, a titolo di imposte dirette, in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto per il periodo in considerazione, stabilisce che il contribuente ha diritto alla corresponsione di tale interesse “per ognuno dei semestri interi, escluso il primo” ricompresi tra la data del versamento e quella dell’ordinativo con il quale venga, in concreto, effettuata la restituzione della maggiore imposta versata;

il riferimento letterale della norma ai “semestri interi”, lascia fondatamente ritenere che il diritto in parola maturi al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, ed al tasso vigente a tale momento;

in altri termini, il tasso legale al quale occorre fare riferimento per la liquidazione degli interessi sulla restituzione della maggiore imposta pagata, è quello vigente – in forza dei decreti ministeriali emessi in materia – al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre, giacchè è solo in tale momento che il diritto alla percezione di detti interessi viene a maturare a favore del contribuente. (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15246 del 12/09/2012; Sez. 5, Sentenza n. 25684 del 14/12/2016);

nel caso in esame non è contestato che l’amministrazione abbia calcolato gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 44 citato, pertanto la C.t.r., senza incorrere in violazione di legge, ha ritenuto infondata la domanda del contribuente in relazione a maggiori interessi richiesti;

nè sembra fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma citata, in relazione all’art. 53 Cost., in quanto, “nella specie, si controverte, non sulla idoneità del soggetto a concorrere alle pubbliche spese, in relazione ad indici espressivi di ricchezza, bensì sulla costituzionalità di una disciplina che concerne un rapporto di restituzione di tributi indebitamente riscossi, regolato dal legislatore secondo particolari modalità, il che rende palese l’improprietà dello stesso riferimento al parametro invocato” (Corte Cost. sent. n. 0157 del 1996, G.U. 022 del 29/05/1996);

la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo, più volte portata all’attenzione della Consulta, è stata ritenuta manifestamente infondata anche sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, trattandosi ” di una peculiare disciplina della materia tributaria apprestata dal legislatore, nella sua discrezionalità, in considerazione delle esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell’imposta e di formazione dei ruoli nonchè di quelle degli uffici preposti allo svolgimento dei complessi procedimenti restitutori” (Corte Cost. sentenza citata);

per quanto fin qui detto, il terzo motivo è infondato;

con il primo e con il secondo motivo, il ricorrente sostanzialmente si duole dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, laddove i giudici di appello hanno escluso che l’appellante avesse diritto al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, derivante dal ritardo nel rimborso dei crediti di imposta;

in particolare, come rilevato dal ricorrente, la C.t.r, ha ritenuto che l’appellante non avesse fornito “la prova sulla correlazione diretta, sotto il profilo temporale, tra l’ammontare degli scoperti bancari via via utilizzati ed i crediti di imposta maturati negli anni e rimborsati in ritardo”, escludendo, quindi, la sussistenza della prova del nesso causale tra il ritardato pagamento del rimborso e l’indebitamento con le banche;

la valutazione del giudice di appello, non più impugnabile sotto il profilo della mera insufficienza motivazionale, ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (applicabile alla fattispecie in esame ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012) deve ritenersi definitiva, e non è sindacabile in sede di legittimità;

invero, al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito, qualora, come nel caso in esame, il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti;

pertanto, i motivi avanzati sotto il profilo della violazione di legge, sono infondati, poichè il giudice di appello, correttamente applicando il principio secondo cui il creditore aveva l’onere di dimostrare il maggior danno subito, ha ritenuto, con una valutazione in fatto ormai definitiva, che il contribuente non avesse provato il nesso diretto tra i danni dedotti, derivati dall’indebitamento presso le banche, ed il ritardato pagamento del credito di imposta;

pertanto il ricorso deve essere complessivamente rigettato;

nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poichè l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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