Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10960 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – rel. Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI

BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIERI FIORENZO con delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato RELLI

BRUNO, che la rappresenta e difende con delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 865/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 20/04/2005; depositata il 04/10/2005; R.G.N. 1056/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l’Avvocato RAPI SARDA GIUSEPPE (per: delega Avvocato BELLI

BRUNO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento con

esclusione del primo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 31 luglio – 17 settembre 2002, il Tribunale di Vasto, sezione stralcio, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla opposizione a precetto per rilascio immobiliare proposta da D.F.A., conduttore di un appartamento di proprieta’ di M.C., in conseguenza dell’avvenuto rilascio dello stesso (avvenuto secondo il Tribunale “sua sponte” e “senza che al riguardo (fossero) state attivate o coltivate specifiche istanze tese a rimuovere eventuali pregiudizi”.

Sulla base di tali considerazioni, osservava il giudicante, non avrebbe piu’ alcun senso per un immobile oramai reso libero, pronunciare la nullita’ del precetto, per le ragioni richieste ed insistite (vale a dire: per indeterminatezza dell’oggetto, per violazione di norme imperative, perche’ mancante della fissazione della data di esecuzione, L. n. 392 del 1978, ex art. 56 per violazione della proroga biennale automatica, e della L. n. 359 del 1992, ex art. 11, comma 2 bis per la mancata sospensione della esecuzione, per violazione del D.L. n. 330 del 1993, art. 46 e per irritualita’ della notifica e sua conseguente nullita’ ex art. 140 c.p.c.).

Con sentenza 20 aprile – 4 ottobre 2005 la Corte di Appello dell’Aquila rigettava l’appello proposto dal D.F..

Avverso tale decisione D.F. ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da quattro motivi.

Resiste la M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

D.F. aveva richiesto alla Corte di appello dell’Aquila la sospensione del presente giudizio (avente ad oggetto opposizione a precetto per rilascio di immobile) in considerazione del fatto che era pendente innanzi a questa Corte altro giudizio, tra le stesse parti, avente ad oggetto l’accertamento della legittimita’ del provvedimento di convalida del 20 ottobre 2003, sul quale si basava il precetto per rilascio di immobile.

Nel caso di specie, sottolinea il ricorrente, doveva trovare applicazione l’art. 295 c.p.c. che stabilisce la sospensione necessaria del processo in tutti i casi in cui la decisione della controversia dipenda dalla definizione di una altra causa.

Infatti, il Tribunale di Vasto aveva fondato le proprie conclusioni sulla sentenza della Corte di appello n. 9 del 2002 (relativa alla convalida di cui all’art. 663 c.p.c.), contro la quale era stato proposto ricorso per Cassazione dallo stesso D.F. ed il giudizio era ancora pendente dinanzi a questa Corte.

Senza adeguata motivazione, i giudici di appello avevano rigettato la richiesta di sospensione, rilevando che non era ravvisabile il presupposto addotto a suo fondamento, poiche’, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, il Tribunale aveva richiamato la sentenza della Corte di appello n. 9 del 2002, dando – tuttavia – una autonoma motivazione della propria decisione.

In tal modo, ad avviso del ricorrente, i giudici di appello avevano omesso ogni esame della documentazione prodotta, dalla quale risultava chiaramente la pregiudizialita’ del giudizio di convalida della licenza di finita locazione rispetto alla opposizione a precetto per rilascio di immobile.

Poiche’ il primo giudizio sulla validita’ della convalida era ancora in corso, la Corte territoriale non avrebbe mai potuto dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al secondo giudizio sulla opposizione a precetto per rilascio immobiliare.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce inconfigurabilita’ e la insussistenza dei presupposti previsti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 306 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonche’ l’omesso esame di atti e documenti decisivi.

I giudici di appello avevano confermato la decisione del primo giudice, senza tener conto di tutte le censure formulate dall’appellante. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. 11962 del 2005 resa tra le stesse parti), del resto, e’ ferma nell’escludere la possibilita’ di una pronuncia di cessazione della materia del contendere in tutti i casi in cui permanga un contrasto tra le parti in ordine alle richieste formulate nel giudizio.

In ogni caso, il rilascio dell’immobile era avvenuto solo in conseguenza della procedura esecutiva. Il conduttore D.F. era stato costretto coattivamente, previa esecuzione forzata ed accesso dell’ufficiale giudiziario a riconsegnare l’immobile, al fine di evitare l’intervento della forza pubblica.

Pertanto, la osservazione del primo giudice secondo il quale il rilascio dell’immobile sarebbe avvenuto “spontaneamente” doveva considerarsi del tutto errata e comunque la parte locatrice doveva essere ben cosciente della insussistenza della cessazione della materia del contendere, in considerazione della pendenza di numerosi altri procedimenti tra le parti.

Analoghe censure sono sollevate con il terzo motivo, con il quale si ribadisce che la cessazione della materia del contendere sarebbe stata pronunciata dai giudici di appello in violazione del principio del contraddittorio, incorrendo nel vizio di extrapetizione. Si deducono, altresi’, con lo stesso mezzo, errore in procedendo, nullita’ della sentenza, violazione degli artt. 101, 112, 156, 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullita’ derivata dal “decisum” di appello in conseguenza della nullita’ originaria e di quella riflessa dalla sentenza n. 11962 del 2005 di questa stessa Corte, pronunciata tra le stesse parti contendenti.

Con l’ultimo motivo, il ricorrente richiama il “principio di diritto fissato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3889 del 2000 tra le stesse parti contendenti, con erronea prospettazione della Corte d’appello dell’Aquila sulla portata del “decisum” dei giudici di legittimita’ circa la convalida di finita locazione del 20 ottobre 2003, violazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale aveva sostanzialmente ritenuto che la convalida del 20 ottobre 1993 costituisse un titolo valido – seppur irritale nella forma adottata (ordinanza in luogo di sentenza) – con la conseguenza che la stessa fosse impugnabile con l’appello.

In realta’, con la sentenza del 2000 la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso del D.F., ritenendo il provvedimento di convalido del tutto irritale d antigiuridico, in quanto “emesso al di fuori del rigido schema previsto dalla norma citata (art. 663 c.p.c.), non sussistendo i presupposti giuridici per la sua pronuncia”.

Da quanto sopra derivava, come logica conseguenza, che il provvedimento di convalida non poteva costituire titolo esecutivo idoneo per la azione di rilascio, con conseguente nullita’ del precetto e di tutti gli atti conseguenti.

Contrariamente a quanto sembra ritenere la Corte di merito, infatti, prosegue il ricorrente, la convalida ex art. 663 c.p.c. non puo’ essere pronunciata con sentenza. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di convalida assume valore di sentenza e quindi e’ impugnabile con i normali mezzi di gravame solo quando la pronuncia non poteva aver luogo per mancanza dei rigidi presupposti “ex lege” previsti, con conseguente abnormita’, irritualita’ ed antigiuridicita’ della convalida emanata.

Osserva il Collegio:

I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione.

La censura relativa alla mancata sospensione del giudizio e’ infondata.

Infatti, i giudici di appello hanno rigettato la richiesta di sospensione del giudizio sul rilievo che il Tribunale di Vasto, con la decisione n. 296 del 2002, aveva motivato in modo autonomo la decisione di cessazione della materia del contendere sulla opposizione a precetto di rilascio, rispetto alla motivazione adottata dalla Corte di appello n. 9 del 2002, in ordine alla appellabilita’ del titolo, escludendo dunque ogni vincolo di pregiudizialita’ tra i due processi.

Quanto agli altri motivi di ricorso, e’ opportuno premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15962 del 28 novembre 2001), la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere e’ di carattere meramente processuale ed e’ inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio; ne consegue che l’impugnazione proposta avverso tale sentenza, intesa a modificarne soltanto la motivazione, deve ritenersi inammissibile, difettando in tal caso un interesse attuale ad ottenere la rimozione di eventuali accertamenti contenuti nella suddetta pronuncia.

Tanto premesso, deve essere rilevato che il Tribunale di Vasto, decidendo sulla opposizione a precetto per rilascio immobiliare, e dichiarando cessata la materia del contendere in conseguenza dell’avvenuto rilascio dell’appartamento, avvenuto spontaneamente, ha anche aggiunto – con autonoma “ratio decidendi” – che il D.F. non aveva comunque formulato “specifiche istanze tese a rimuovere eventuali pregiudizi”.

La decisione del Tribunale e’ stata integralmente confermata in sede di appello dalla Corte territoriale, la quale ha fatto proprie tutte le argomentazioni svolte dal primo giudice, ribadendo che, in conseguenza della mancanza di specifiche domande dell’appellante (che potessero derivare dalla nullita’ del precetto), non aveva alcun senso pronunciare in ordine a tale nullita’.

In effetti, la materia del contendere, nell’opposizione agli atti esecutivi, consiste nell’accertamento della nullita’ di un atto e l’interesse alla pronuncia sta negli effetti che, relativamente a quello ed agli altri che seguono (art. 159 c.p.c., comma 1), derivano dall’annullamento, riguardi poi tale annullamento un atto prodromico all’esecuzione (art. 617 c.p.c., comma 1) o un atto che sia necessario presupposto di altri successivi atti del processo (art. 617 c.p.c., comma 2).

Una volta avvenuto il rilascio, ha rilevato la Corte territoriale, non vi era piu’ alcuna ragione per una pronuncia in ordine alla nullita’ del precetto per illegittimita’ del titolo esecutivo o della sua notificazione.

L’attuale ricorrente,con il ricorso per cassazione, censura esclusivamente questa autonoma “ratio decidendi” (rilevando che non potrebbe comunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in mancanza di un accordo di entrambe le parti).

Tuttavia, il ricorrente non muove alcuna osservazione sulla circostanza che mancherebbe un suo interesse attuale ad una pronuncia sulla nullita’ del precetto, a seguito del rilascio forzato dell’immobile, mancando la specifica deduzione di un pregiudizio derivato dalla esecuzione.

Gia’ il primo giudice, del resto (a pag. 6), aveva sottolineato che “quando le parti, a partire da tale data (31 ottobre 1997) dopo averlo riassunto con atto del 19 febbraio 1997, hanno proseguito il presente giudizio, era venuto meno da tempo, specie in questa ultima fase, il loro interesse ad agire ed a contraddire, anche nella vertenza che ci occupa”.

Le conclusioni dell’opponente, riportate nella decisione del Tribunale di Vasto, erano le seguenti: “1) in via preliminare, previa sospensione del provvedimento impugnato, ex art. 624 c.p.c.; 2) ritenere e dichiarare, per i motivi esposti nell’atto di citazione in opposizione a precetto per rilascio di immobile, qui sintetizzati, la nullita’ del titolo esecutivo, del precetto, nonche’ della, sua irrituale notificazione; 3) applicare la proroga biennale al contratto di locazione “de quo”; 4) con riserva di danno ex art. 96 c.p.c.; 4) (rectius: 5) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.

Per quanto riguarda la riserva di richiesta di un risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale: “Chi intende chiedere il risarcimento del danno per l’eseguita esecuzione forzata illegittima, puo’ agire soltanto, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2 – norma speciale rispetto all’art. 2043 c.c. – dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, funzionalmente competente sia sull’”an” che sul “quantum”; pertanto e’ inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il “quantum” che, per espressa previsione normativa, puo’ essere liquidato anche d’ufficio”(Cass. 14 maggio 2003 n. 8239, cfr. Cass. 23 aprile 1997 n. 3534, 6 aprile 1995 n. 4030, 23 gennaio 1995 n. 846, 4 gennaio 1995 n. 97, 25 novembre 1992 n. 12642).

Nessuna delle domande originariamente proposte dall’opponente resta da decidere, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ritiene il Collegio che, in considerazione delle questioni dibattute, sussistano giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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