Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1096 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23163-2018 R.G. proposto da:

G.D. e G.B., rappresentati e difesi

dall’avvocato Gianfranco Ordine, domiciliati ex art. 366 c.p.c.,

comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrenti –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle

Milizie, n. 34, presso lo studio dell’avvocato Marino Bisconti, che

la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2586/2018 del Tribunale di Roma, depositata il

05/02/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

G.M. intimava ai fratelli G.B. e G.D. precetto di pagamento della somma di Euro 120.656,61, sulla base di un rogito notarile di cessione di quote ereditarie sottoscritto fra le parti in data 31 luglio 2015.

I debitori precettati proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 1, lamentando, fra l’altro, che l’atto di precetto non era stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, rilevando – ai fini che qui interessano – che la mera contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo, non accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, determina l’irrilevanza del vizio medesimo.

Avverso tale decisione G.B. e G.D. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Successivamente è stata depositata un atto di costituzione di nuovo difensore, munito di procura speciale.

L’intimata ha depositato un “atto di costituzione” contenente la sola indicazione del difensore “ai soli fini di poter eventualmente partecipare all’udienza di discussione e di ricevere le comunicazioni di cancelleria”.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente deve rilevarsi l’irritualità della costituzione in giudizio di G.M., la quale anzichè depositare un controricorso, ha depositato un generico atto di nomina del difensore per la sola fase della discussione orale; fase non prevista nel procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c.

Venendo all’esame del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 479 c.p.c., dell’art. 480c.p.c., comma 2, e dell’art. 617 c.p.c., sostenendo che la mancata notificazione del titolo esecutivo determina la nullità dell’atto di precetto.

Il motivo è manifestamente fondato.

Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 – 01).

Non colgono nel segno le ragioni della decisione impugnata, che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell’atto di precetto è espressamente comminata, dall’art. 480 c.p.c., comma 2, Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.

All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento delle ulteriori censure.

La sentenza impugnata è, dunque, cassata, ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la nullità dell’atto di precetto per le ragioni testè esposte. L’opposta-intimata deve essere, quindi, condannata al pagamento delle spese di lite del processo di primo grado e del giudizio di merito, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità dell’atto di precetto notificato da istanza di G.M. a G.B. e G.D. in data 28 giugno 2016.

Condanna G.M. al pagamento delle spese processuali del grado di merito, liquidate in Euro 8.500,00, e del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, nonchè al pagamento delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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