Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1096 del 18/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 15/07/2016, dep.18/01/2017), n. 1096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO F.- D.G., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale
Gorizia n. 25/c, presso l’avv. Giorgio Falini, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avv. Gianfranco Fusco, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 125/4/07, depositata il 1 aprile 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
luglio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avv. Giorgio Falini per il ricorrente e l’avvocato dello
Stato Pasquale Pucciariello per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
ZENO Immacolata, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Lo Studio legale associato F. – D.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, che, rigettandone l’appello, ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2002 e 2003.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP, sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dall’esistenza di autonoma organizzazione; con il secondo, per vizio di motivazione.
Il ricorso è infondato.
L’esercizio di professioni in forma associata costituisce ex lege, in base al disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c), presupposto dell’IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell’attività (Cass., Sez. U., n. 7371 del 2016).
2. La sopravvenuta pronuncia delle sezioni unite giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017