Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10959 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sui ricorsi riuniti proposti da:

Comune di Stezzano, elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea

Bafile 13, presso lo studio dell’avv. Maurizio Teti, rappresentato e

difeso per procura in atti, dagli avv. GENEROSO Emilio e Umberto

Rillo;

– ricorrente –

contro

spa Freni Brembo, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli

57, presso lo studio dell’avv. D’AYALA VALVA Francesco, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

srl Hewlett Packard Italiana, elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Regina Margherita 262, presso lo studio degli Avv. Salvatore

Taverna e Cataldo d’Andria, che la rappresentano e difendono giusta

delega in atti unitamente all’avv. Gennaro Arpano;

– controricorrente –

avverso la sentenza del La Commissione Tributaria Regionale di

Milano, sezione staccata di Broscia, n. 295/67/05 del 10/10/2005 –

10/4/2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Francesco d’Ayala Valva;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha dichiarato di non opporsi alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione: “rilevato che nel settembre 2000, la srl Hewlett Packard Italiana ha venduto alla spa Freni Brembo un complesso immobiliare sito nel Comune di Stezzano e costituito da un grande fabbricato industriale con annessa area circostante;

che sul finire dell’anno 2002, il Comune ha notificato alle due società separati avvisi di accertamento con i quali ha contestato loro il caricato pagamento dell’ICI rispettivamente dovuta con riferimento all’area per gli anni 1999 e 2000;

che entrambe le società hanno proposto autonomo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Bergamo, sostenendo che si trattava di area non tassabile perchè legata da vincolo pertinenziale al fabbricato, al cui servizio era destinata;

che pronunciando a sezioni diverse, il giudico adito ha rigettato il ricorso della Hewlett Packard ed accolto quello della Freni Brembo;

che la Hewlett Packard Italiana od il Comune di Stezzano si sono gravati alla Commissione Tributaria Regionale, la quale ha riunito gli appelli e dopo aver ricordato che dalle informazioni fornite dall’Agenzia del Territorio era emerso che la rendita del fabbricato era divenuta definitiva e teneva conto anche dell’area esterna, accatastata come pertinenza dello stabilimento, ha escluso la tassabilità della stessa in quanto stando così le cose, l’ICI non poteva “che arrestarsi sui valori catastali senza alcuna possibilità di derogarne”;

che il Comune ha impugnato per cassazione, deducendo con tre motivi la violazione o falsa applicazione dell’art. 817 c.c., D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11, nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale avrebbe dovuto riconoscere la fondatezza della pretesa impositiva perchè trattavasi di un’area pienamente ed autonomamente fabbricabile, la cui tassabilità non dipendeva affatto dalle risultanze catastali, sottratte all’intervento del Comune ed ascrivibili ad una mera iniziativa delle parti, che nel caso di specie avevano oltretutto dimostrato di non credere esse stesse alla natura pertinenziale dell’area, con riferimento alla quale avevano pagato regolarmente l’ICI fino al 1998, nonchè sottoscritto una convenzione per l’attuazione di un Piano di lottizzazione e presentato una relazione tecnica per l’ampliamento del polo tecnologico;

che la srl Hewlett Packard e la Freni Brembo hanno depositato distinti controricorsi con i quali hanno contestato la fondatezza ed, ancora prima, l’ammissibilità del ricorso;

che presentando i necessari requisiti di forma e contenendo la formulazione di quesiti adeguati alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., quest’ultimo risulta, però, valido ed ammissibile, per cui non resta che procedere all’esame dei suoi motivi, da trattare congiuntamente per via della loro intima connessione;

che a questo proposito devesi rilevare che il problema da esso implicato è già stato esaminato da questa Corte e risolte nel senso che la tassabilità di un’area edificabile che secondo il possessore non dovrebbe scontare l’ICI perchè al servizio di un fabbricato, prescinde dal relativo accatastamento in quanto il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul solo criterio fattuale, ovverosia sui la destinazione effettiva e concreta del bene, il cui accertamento è rimesso al giudice del merito (C. Cass. 2004/17035, 2005/6501, 2009/19638 e 2010/14809);

che nel caso di specie, la Commissione Regionale non ha proceduto al predetto accertamento, ma se ne è dichiaratamente astenuta nell’erroneo convincimento di non poter superare il dato catastale che, invece, non la vincolava nè la esimeva dai suoi compiti istituzionali;

che appaiono perciò sussistere le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che sia la Freni Brembo che la Hewlett Packard hanno depositato memoria con cui hanno dissentito dalle conclusioni del relatore che il Collegio ritiene, invece, di dover condividere alla luce della giurisprudenza di legittimità nonchè del contenuto della pronuncia impugnata e dei motivi del ricorso contro di essa proposto;

che in accoglimento di quest’ultimo, la sentenza di appello deve essere pertanto cassata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che provveredà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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