Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10958 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10958 Anno 2016
Presidente: ARIENZO ROSA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 3856-2015 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI, attuale MINISTERO DELLA SALUTE, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

SITO GIOVANNA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 8694/2014 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 13/12/2013, depositata 1’11/02/2014;

Data pubblicazione: 26/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal
Ministero della Salute ed ha confermato la sentenza del Tribunale della

Annamaria Sito la somma di 4.685,12 a titolo di interessi sulla
somma ricevuta in ritardo quale indennizzo in relazione alrepatopatia
FICV da trasfusione oltre agii ulteriori interessi dal deposito del ricorso
al saldo.
La Corte di merito rigettava nello specifico l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva formulata dal Ministero in adesione alla
giurisprudenza della Cassazione intervenuta sulla legittimazione nei
giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dell’indennizzo previsto
dalla legge 210 del 1992.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della salute che
insiste nella propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che
il ritardo nell’adempimento della prestazione era imputabile in via
esclusiva alla Regione Campania tenuta al pagamento dell’indennizzo.
Annamaria Sito è rimasta intimata.
Tanto premesso il ricorso è manifestamente fondato alla luce di quanto
affermato da questa Corte con la sentenza n. 6336 del 2014 cui si
intende dare continuità che ha chiarito che, “ferma la legittimazione
passiva del Ministero della salute in tema di controversie relative
all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di
soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al
beneficio, sussiste tuttavia la legittimazione della Regione, che abbia
Ric. 2015 n. 03856 sez. ML – ud. 05-04-2016
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stessa città che aveva condannato l’amministrazione a corrispondere a

provveduto al pagamento dell’indennizzo in linea capitale, nella causa
promossa dal danneggiato per il pagamento degli interessi maturati per
la sua tardiva corresponsione, secondo gli ordinari principi in materia
di inadempimento delle obbligazioni civili”.
Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso, manifestamente fondato,

sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria
domanda.
Le spese dell’intero processo , avuto riguardo alla particolarità della
vicenda esaminata, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta l’originaria domanda.
Compensa tra le parti le spese dell’intero proceso.
Così deciso in Roma il 5.4.2016

deve essere accolto con ordinanza ex art. 375 cod. proc. civ., n. 5, la

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