Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10958 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 26/04/2021), n.10958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1996-2019 proposto da:

O.G.O., rappresentato e difeso dagli avv.ti MASSIMO

CARLO SEREGNI, e TIZIANA ARESI, e domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari rigettava il ricorso proposto da O.G.O. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata dichiarata inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b) la domanda di protezione internazionale reiterata proposta dal ricorrente, per non aver quest’ultimo addotto nuovi elementi rispetto a quanto dedotto ed allegato con la precedente istanza. L’ O. aveva dichiarato, in particolare, che, in qualità di membro delle forze di polizia nigeriane, aveva perso la propria arma, fatto, questo, punibile con il carcere a vita, secondo il codice penale militare della (OMISSIS). Il Tribunale non ravvisava la presenza di nuovi elementi nel racconto del richiedente e rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.G.O. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la sua mancata audizione in sede giudiziaria, nonostante l’esistenza di fatti nuovi dedotti a sostegno della domanda reiterata di protezione, nonchè la circostanza che la causa sia stata decisa nel merito, nonostante l’assenza in udienza, tanto di parte resistente che di parte ricorrente, la quale ultima aveva depositato in cancelleria, per via telematica, una richiesta di rinvio.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 per mancato esame dei nuovi documenti prodotti dal richiedente, che dimostrerebbero che egli era un appartenente alla polizia.

La censura è inammissibile.

Il decreto impugnato afferma che il ricorso dell’ O. era “totalmente carente di qualsivoglia riferimento alla storia personale del ricorrente, al Paese di origine che viene genericamente indicato senza alcun puntuale riferimento alla città o zona di provenienza e alle eventuali condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente” e il punto non è attinto specificamente dalla censura. Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare di aver dedotto nuovi documenti (cfr. pag. 4 del ricorso), dei quali tuttavia non riporta il contenuto. E’ ben vero che la produzione di nuovi documenti è idonea a costituire un “fatto nuovo” suscettibile di valutazione da parte del giudice di merito, dovendosi ribadire che “In tema di protezione internazionale, i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l’introduzione del procedimento di cui all’art. 35 D.Lgs. citato” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18440 del 09/07/2019, Rv. 654657; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 5089 del 28/02/2013, Rv. 625232). Tuttavia, nel caso specifico, il ricorrente non si cura di riportare, neppure per estratto, il contenuto di detti documenti, nè di dare atto che gli stessi non erano stati prodotti in allegato alla sua prima domanda di protezione internazionale, nè, infine, di spiegare per quale ragione in quella sede egli non avesse potuto, eventualmente, produrli. In assenza di tali elementi, tutti decisivi ai fini dell’ammissibilità della censura, la stessa va dichiarata inammissibile.

Per quanto concerne invece la sua mancata audizione, va evidenziato che “In tema di protezione internazionale, l’inammissibilità della domanda di tutela fondata sui medesimi presupposti di fatto indicati a sostegno di una precedente istanza può essere dichiarata, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b, senza che sia necessaria la rinnovazione dell’audizione del richiedente” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22875 del 21/10/2020, Rv. 659243). Sotto questo profilo, dunque, non si ravvisa alcun vizio del procedimento.

Nè rileva la mancata concessione del differimento dell’udienza, poichè il ricorrente dà atto di averlo richiesto per ragioni di salute, senza tuttavia specificare, nel ricorso, quali esse fossero. In ogni caso, una volta esclusa la sussistenza di fatti nuovi, il giudice di merito ha evidentemente ritenuto superflua l’audizione del richiedente.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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