Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10958 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sui ricorsi riuniti proposti da:

D.C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tigrè 37,

presso lo studio dell’avv. CAFFARELLI Francesco, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Ponsacco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandro

Farnese 7, presso lo studio dell’avv. BERLIRI Claudio, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

Spa GFT – Gestione Esattorie Tesorerie, elettivamente domiciliata in

Roma, Via E. Quirino Visconti, presso lo studio dell’avv. Mario

Antonini, che la rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di

Firenze, n. 20/30/06 del 30/3 – 29/6/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Francesco Caffarelli e l’avv. Maria Melchiorre per

delega;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che non si è opposto alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione: “rilevato che in data 15/12/2000, il Comune di Ponsacco ha notificato a D.C.R. altrettanti avvisi di accertamento dell’ICI dovuta per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997;

che il contribuente non ne ha impugnato nessuno, ma nell’anno 2001 si è rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale per contestare la congruità dell’accatastamento di uno dei relativi immobili;

che nelle more del giudizio, il Comune ha iscritto a ruolo l’imposta e gli accessori dovuti in base agli accertamenti ed in data 28/5/2001 il concessionario della riscossione ha notificato la conseguente cartella al D.C.;

che il 10/6/2004, quest’ultimo ha però chiesto all’Ente locale di voler rivedere le sue pretese perchè, nel frattempo, la Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso, determinando per l’immobile una rendita minore di quella fissata dall’Ufficio;

che il Comune di Ponsacco ha aderito all’invito ed in data 3/7/2004 ha notificato al D.C. dei nuovi avvisi con i quali, a rettifica dei precedenti, ha diminuito il suo credito a complessivi Euro 6.938,25;

che il contribuente li ha tuttavia impugnali davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa cui ha chiesto altresì, con separato ricorso, di annullare anche il ruolo formato sulla base dei precedenti accertamenti;

che costituitesi le controparti, il giudice adito ha rigettato entrambe le domande con sentenza che il D.C. ha appellato ribadendo, da un lato, che i nuovi avvisi avevano sostituito i vecchi, ma erano stati emessi fuori tempo massimo, per cui andavano annullati o quanto meno ridimensionati alla luce delle nuove tariffe introdotto con effetto retroattivo dal D.M. n. 165 del 2002 e, dall’altro, che la cartella esattoriale non conteneva tutte le indicazioni necessarie ed era stata notificata in modo irrituale, e, comunque, dopo la scadenza del termine fissato a pena decadenza;

che la concessionaria GET spa ed il Comune hanno contestato la fondatezza del ricorso e la Commissione Regionale ha innanzitutto rilevato che come risultava dalla loro stessa intestazione, gli avvisi del 2004 erano stati emessi al solo scopo di ridurre l’ICI nell’interesse del contribuente che, pertanto, non avrebbe potuto impugnarli, perchè atti in autotutela e, per di più, a lui favorevoli;

che tanto puntualizzato ed aggiunto che le tariffe del D.M. n. 165 del 2002 avevano cominciato a decorrere dal 13/8/2002, la Commissione Regionale ha infine esclusa qualsiasi nullità o tardività della cartella, rigettando il gravame con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;

che il D.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con i primi de motivi la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, l’errata applicazione dei principi generali in tema di esercizio del pubblico potere, ivi compreso quello di riesame degli atti del D.L. n. 564 del 1994, ex art. 2 quater, nonchè la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale aveva sbagliato a negare il carattere sostitutivo dei nuovi avvisi e subito dopo si era anche contraddetta perchè nell’esaminare ugualmente la questione della loro eventuale illegittimità per mancata applicazione dello nuove tariffe d’estimo, aveva mostrato di considerarli in qualche modo autonomi e destinati a prendere il posto dei vecchi;

che con il terzo motivo il ricorrente ha invece dedotto la violazione degli della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 6 e del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 75 del 1993, in quanto la Commissione regionale avrebbe dovuto tener conto delle tariffe introdotte dal D.M. n. 165 del 2002;

che con il quarto motivo il D.C. ha poi dedotto la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale non aveva chiarito le ragioni per le quali aveva rigettato la eccezione di nullità della cartella per insufficiente indicazione degli atti che ne costituivano il titolo, richiamati con una semplice sigla alfanumerica;

che con il quinto motivo il ricorrente ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale aveva concluso per la ritualità della notificazione della cartella senza spiegare le ragioni del proprio convincimento che, in ogni caso, risultava errato perchè il concessionario non aveva rispettato le formalità di legge;

che con il sesto motivo il D.C. infine dedotto la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, in quanto la Commissione Regionale aveva ritenuto che l’emissione e la notificazione del ruolo non soggiacessero ad alcun termine, aderendo così ad una tesi palesemente in contrasto con la normativa di riferimento e con l’interpretazione datane dalla stessa Corte costituzionale;

che così riassunte le doglianze del ricorrente, di cui la GET ed il Comune di Ponsacco hanno contestato la fondatezza, osserva il Collegio che nell’interrogarsi sulla natura dei nuovi avvisi, la Commissione Regionale ha operato una ricostruzione in linea con l’evolversi, degli avvenimenti ed il tenore letterale degli atti e, perciò, non sindacabile in questa sede perchè logica, coerente e non contraddetta dalla successiva disamina della questione relativa alla applicabilità dello tariffe di cui al D.M. n. 165 del 2002, la cui soluzione ha rappresentato un mero obiter dictum del quale il D.C. non può dolersi perchè ininfluente ai fini dell’economia della decisione, basata esclusivamente sul previo riconoscimento del carattere non sostitutivo dei nuovi avvisi e sulla successiva affermazione della loro non impugnabilità in quanto atti di autotutela;

che in considerazione di quanto sopra, nonchè del fatto che il contribuente non ha mosso nessuna censura in ordine a tale ultima affermazione, i primi tre motivi, qui esaminati congiuntamente per via della loro intima connessione, debbono essere rigettati al pari, d’altronde, del quarto e del quinto, a proposito dei quali è sufficiente sottolineare che anche ove realmente sussistenti, i dedotti vizi della notificazione della cartella sarebbero stati sanati dalla sua diffusa ed articolata impugnazione, con la quale il D.C. ha dimostrato di essersi reso pienamente conto della portata e delle ragioni della pretesa avversa e di non avere perciò risentito alcun concreto pregiudizio dalla denunciata, ma insussistente incompletezza della cartella che, tutt’al più, potrebbe aver comportato soltanto delle mere difficoltà di comprensione, che il contribuente è però riuscito evidentemente a superare;

che venendo, infine, al sesto motivo giova preliminarmente ricordare che alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, ha riordinato la disciplina dei tributi locali stabilendo, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12, che gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento ed i ruoli per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo;

che il comma 171 del medesimo art. 1 sopra citato ha poi previsto l’applicabilità delle cennate disposizioni “anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”;

che avuto riguardo al tenore letterale ed al significato delle parole usate, deve ritenersi che con esse il Legislatore abbia voluto estendere le nuove regole a tutte le vicende non ancora esaurito, dettando così una disciplina destinata a valere anche per il passato e cioè pure per quei casi in cui fosse già intervenuta la notificazione dell’accertamento o del ruolo ed il contribuente li avesse impugnati, instaurando al riguardo un giudizio non ancora concluso al momento di entrata in vigore della legge;

che in ragione di ciò e considerato che nel caso di specie la cartella è stata comunque notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli accertamenti sono divenuti definitivi (o, cioè, al 2001), anche il sesto motivo non appare fondato, per cui sembrano di conseguenza sussistere le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide le considerazioni del relatore e rigetta, perciò, il ricorso del D.C.R., condannando il medesimo al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte controricorrente in complessivi Euro 3.200,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il D.C. al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse per ciascuna parte controricorrente in complessivi Euro 3.200,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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