Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10958 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 09/06/2020), n.10958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25392/2015, promosso da:

Z.M.A., titolare dell’omonima ditta individuale

(già Giada s.a.s. di Z.M.A.); G.S.,

P.D. e G.F., in qualità di socie della Giada

s.a.s., tutte rappresentate e difese dall’avv. Zampese Massimo, del

foro di Treviso, ed elettivamente domiciliate in Roma, presso lo

studio dell’avv. Cardi Marcello, in via Buozzi, 51;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 445/06/15 emessa inter partes

dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 2 marzo 2015 e

avente ad oggetto avvisi di accertamento della direzione Provinciale

dell’Agenzia delle Entrate di Treviso per i.r.pe.f., i.v.a.,

i.r.a.p. 2008.

Fatto

RILEVATO

Che:

In base a quanto risulta dagli atti, il 3 marzo 2008 la Guardia di Finanza avviò nei confronti della Giada s.a.s. di Zubbiani M.A. una verifica parziale ai fini i.v.a., imposte dirette e i.r.a.p. Nel corso di detta verifica i militari accertarono che la società, anche per l’esercizio 2008, aveva registrato tra le operazioni passive alcune fatture per consulenze professionali rese dalla ditta Ottica S. Agostino di G.G. per un imponibile complessivo di Euro 56.200,00, oltre i.v.a. per Euro 11.240,00.

Al momento del controllo la società non aveva ancora depositato le dichiarazioni fiscali per il 2008, essendo ancora pendenti i relativi termini; in vista delle dichiarazioni annuali delle singole socie la società aveva però loro comunicato i singoli redditi da imputare a partecipazioni societarie, in ragione della quota di ciascuna, per complessivi Euro 123.459,00, e tenendo conto delle deduzioni risultanti dal verbale notificato dalla Guardia di Finanza.

Non avendo la società presentato la dichiarazione dei redditi, il 7 aprile 2011 l’Agenzia delle Entrate notificò alla Giada s.a.s. avviso di accertamento, con il quale ne rideterminò induttivamente il reddito ai fini i.r.pe.f., i.v.a. e i.r.a.p., poi calcolando analiticamente i costi non deducibili. Successivamente analoghi accertamenti furono notificati alle singole socie.

Avverso detto accertamenti le contribuenti proposero ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, che li annullò con sentenza che, appellata davanti alla Commissione Tributaria Regionale, fu da questa interamente riformata con conseguente conferma degli atti impositivi.

Ricorrono per la cassazione di questa sentenza, per quattro motivi, le contribuenti.

L’Agenzia resistite con controricorso, deducendone preliminarmente l’inammissibilità per difetto di jus postulandi in capo al difensore, il mandato del quale, nella copia notificata, non risulta essere stato sottoscritto nè dai mandanti nè, per l’autentica, dallo stesso difensore; nonchè per il difetto di legittimazione attiva di Z.M.A., stante l’avvenuta cessazione della “Giada s.a.s. di Z.M.A.” sin 30 ottobre 2014 e la mancata dimostrazione della sua prosecuzione in forma di ditta individuale.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 5 novembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c.., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

dall’esame del fascicolo e dell’originale del ricorso emergono sia la procura speciale conferita al difensore sia la sua autenticazione delle firme delle mandanti. In ordine allo jus postulandi, va qui ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell’autenticazione nella copia notificata non determinano l’invalidità del ricorso, purchè la copia stessa contenga elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso perchè proveniente dal difensore munito di mandato speciale, come risultante dall’originale, che, in quanto tate, richiese la notificazione dello stesso ricorso all’ufficiale giudiziario presso la corte d’appello, come dallo stesso attestato) (Cass., 1981/’18).

Questa prima eccezione preliminare della controricorrente è quindi infondata.

E’ invece fondata quella concernente la legittimazione attiva di Z.A., che qui ricorre in qualità di titolare della ditta individuale Giada, senza che questa risulti essere stata parte nei giudizi di merito e, soprattutto, senza che risulti la successione dell’attuale impresa individuale nei rapporti giuridici della precedente società in accomandita semplice.

Il suo ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Va poi dato atto che:

con memoria datata 11 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha domandato dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere in conseguenza dell’esito positivo delle domande di definizione agevolate proposte a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, dalle ricorrenti G.S. e P.D. con riferimento esclusivo agli accertamenti i.r.pe.f., addizionale regionale e comunale;

che speculare domanda è stata presentata in data 25 ottobre 2019 dalle stesse contribuenti;

che dalla nota allegata alla memoria 11.6.2018 dell’Agenzia delle Entrate è altresì emerso che, riguardo alla cartella di pagamento emessa a carico di G.F. dopo la sentenza della CTR per l’intero ammontare del tributo, era in corso la procedura di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, con ultima rata in scadenza il 30 9 2018;

che con memoria depositata il 9 ottobre 2018 G.F. – a dic iarato di rinunciare al ricorso, avendo provveduto a pagare tutte le rate nei termini fissate dall’Agente della riscossione Equitalia s.p.a..

Tanto premesso e puntualizzato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di Z.M.A. per difetto di legittimazione attiva; va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di G.F. per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di rinuncia, con compensazione delle relative spese in ragione della specifica ragione della la cessazione della materia del contendere (Cass., 10198/2018); va infine dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle relative spese (Cass. ut supra), riguardo al ricorso proposto da P.D. e G.S..

Riguardo ad Z.A. la condanna alle spese è correlata alla soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso di Z.M.A., che condanna alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alle ricorrenti P.D. e G.S., compensando le relative spese.

Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di G.F., compensando le relative spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Z.M.A., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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