Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10958 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1883-2006 proposto da:

N.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA VITTORIO EMANUFLE 39, presso lo studio dell’avvocato

QUARTANA ANTONINO, che lo rappresenta e difende con procura in calce

al ricorso;

e contro

SANTA BARBARA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16043/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Quarta

Sezione Civile, emessa il 5/07/2005; depositata il 06/07/2005; R.G.N.

15104/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per accoglimento del primo

motivo con assorbimento del secondo motivo del ricorso ex art. 384

c.p.c. accoglimento della opposizione proposta dalla N. e

declaratoria di estinzione del processo esecutivo condanna alle spese

con distrazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 24 febbraio 2004, N.A.M. ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, con la quale determinatosi in Euro 525,89 mensili, in base alla L. n. 448 del 2001, art. 37 e L. n. 289 del 2002, art. 39 l’importo della pensione necessario ad assicurare i mezzi adeguati alle esigenze di vita – veniva assegnato al creditore procedente, Forus Finanziaria s.p.a., una somma pari ad un quinto della pensione mensile INPS, di spettanza dell’opponente “al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e dell’importo di Euro 525,89”, oltre spese di registrazione, copia e notifica, e gli interessi del 15% annuo sull’importo capitale di Euro 5.164,57, fino al saldo.

Con sentenza 6 luglio 2005 n. 16043 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, che qualificava come opposizione agli atti esecutivi.

Rilevava il giudicante che la precedente ordinanza, emessa tra le stesse parti, ed avente ad oggetto il medesimo rapporto – la quale aveva rigettata la istanza di assegnazione per assoluta impignorabilità della pensione – non poteva produrre alcun effetto preclusivo, poichè le ordinanze emesse nel corso del processo di esecuzione non sono idonee a formare giudicato in senso sostanziale.

Rilevava ancora il Tribunale che a seguito della sentenza 4 dicembre 2002, n. 506 della Corte Costituzionale, non sussiste più1 l’impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici a carico dello Stato, ma anche essi sono impignorabili (con le sole eccezioni previste dalla legge sui crediti qualificati) per la sola parte delle pensioni, indennità od altri trattamenti di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre sono pignorabili nei limiti del quinto della restante parte. (Cass. 963 del 2007).

Pertanto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni di legge vigenti in materia, la previgente impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici era venuta meno.

Infine, il Tribunale riteneva corretta la determinazione della quota di trattamento pensionistico impignorabile (già definita dal giudice della esecuzione con la ordinanza di assegnazione) in Euro 525,89.

Avverso tale decisione, la N. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Resiste la Santa Barbara s.p.a., già Forus Finanziaria s.p.a., con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2007 e 2009 c.c., artt. 131 e 617 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su profili essenziali della causa, in ordine alla portata del giudicato contenuto nella precedente ordinanza resa tra le parti in data 8/9 luglio 202.

Il Tribunale non aveva tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il provvedimento che decide nel processo di esecuzione, in materia di opposizione agli atti esecutivi ed alla esecuzione, ha natura di sentenza ed è impugnabile con i mezzi ordinari. In mancanza di impugnazione nel termine di legge, si verifica il passaggio in giudicato del provvedimento.

Applicando questi principi al caso di specie, doveva affermarsi la inammissibilità di una nuova esecuzione in forza del medesimo titolo esecutivo.

Il motivo è fondato.

In tema di giudizio di esecuzione, in caso di contestazioni attinenti alla portata sostanziale del titolo esecutivo o al contenuto dell’obbligo, ma anche quando si discuta come nel caso di specie, della impignorabilità del credito sottoposto a pignoramento, il provvedimento che decide sulle stesse ha natura di sentenza ed è impugnabile con i mezzi ordinari (Cass. 8339 del 2003).

Poichè nel caso di specie il Tribunale di Roma, con ordinanza 8 settembre 2002 aveva già rigettato una precedente istanza di assegnazione della creditrice Forus relativa allo stesso credito ed avente ad oggetto la pensione INPS della N., sul presupposto della impignorabilità assoluta della pensione – e contro tale provvedimento non era stata proposta tempestiva impugnazione – deve ritenersi che nel caso di specie si fosse formato il giudicato con conseguente preclusione di nuove azioni esecutive, fondate sul medesimo oggetto, per lo stesso credito, considerato che tale accertamento, per il suo contenuto era destinato a produrre gli effetti del giudicato sostanziale e ad impedire, quindi, la reiterazione dell’azione esecutiva.

In questa prospettiva, nessuna rilevanza può assumere la pronuncia della Corte Costituzionale n. 506 del 4 dicembre 2002, che pure ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui le stesse prevedevano la impignorabilita assoluta dei trattamenti pensionistici.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, infatti, incontra in questo caso il limite insuperabile della cosa giudicata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 28 luglio 2005 n. 15809) le sentenze di accoglimento di un’eccezione di legittimità costituzionale, pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Possono, peraltro, legittimamente ritenersi “esauriti” i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge, e non anche quelli scaturenti da contratti che, per scadenza o per qualsiasi altra ragione, non siano più produttivi degli effetti loro propri, con la conseguenza che, cessata l’efficacia di un contratto per naturale scadenza del relativo termine, il rapporto da esso (scaturito e) scaturente non può’ qualificarsi esaurito nei casi in cui risulti attualmente pendente, in relazione ad esso, una controversia giudiziaria.

Deve ora essere esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 1 e 5, L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 39, comma 8, artt. 36 e 33 Cost., capo n. 9 della sentenza della Corte Costituzionale n. 506 del 4 dicembre 2002, 115, 617, nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su profili essenziali della causa (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In via del tutto subordinata, per il caso di rigetto del primo motivo, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la stessa ha determinato in concreto la quota di pensione non pignorabile in misura che la stessa ricorrente ritiene inadeguata.

Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo.

La sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito, con l’accoglimento della opposizione e la dichiarazione di efficacia del giudicato di cui all’ordinanza tra le stesse parti, resa dal Tribunale di Roma-Ostia in data 8-9 luglio 2002.

Le spese del giudizio di cassazione e del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la opposizione dichiarando l’efficacia del giudicato di cui all’ordinanza tra le stesse parti. Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge ed in Euro 1,000,00 (mille/00) per il giudizio di Tribunale, comprensive delle spese, con distrazione in favore dell’avv. Quartana.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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