Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10957 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10957 Anno 2016
Presidente: ARIENZO ROSA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 2265-2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI
CALIULO, LIDIA CARC_AVALLO, ANTONELLA

P_ATTERI

giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CADONI MICHELE;
– intimato –

Data pubblicazione: 26/05/2016

avverso la sentenza n. 205/2014 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 9/07/2014,
depositata il 12/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

riporta agli scritti.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha parzialmente
riformato la sentenza del Tribunale di Sassari e confermato il diritto di
Nlichele Cadoni alla rivalutazione contributiva ex art. 13 comma 8
della legge n. 257 del 1992 ha condannato l’Inps a riliquidare la
prestazione a far data dalla presentazione della domanda
amministrativa con interessi legali sulle differenze dei ratei dalle
singole scadenze.
La Corte ha ritenuto procedibile ed ammissibile la domanda giudiziaria
dell’assicurato sul rilievo che, seppur nel corso del procedimento
giudiziario, era stata avanzata la domanda amministrativa alla quale era
seguito il procedimento amministrativo conclusosi con il diniego della
prestazione.
Ha escluso poi che il Tribunale fosse incorso nella violazione dell’ari
112 c.p.c. condannando l’Istituto al pagamento delle differenze sui
ratei maturati della prestazione atteso che era stata chiesta la condanna
dell’Istituto ad applicare la maggiorazione sulla prestazione in
godimento.
Quanto alla decorrenza della maggiorazione l’ha ritenuta condizionata
dalla presentazione della domanda amministrativa.
Per la Cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola un unico
motivo con il quale deduce la violazione degli art. 7 e 8 della legge 11
Ric. 2015 n. 02265 sez. ML – ud. 05-04-2016
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udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del ricorrente che si

agosto 1973, n. 533 e dell’art. 443 c.p.c. ( in relazione all’art. 360, co.1°
n. 3 c.p.c.) per avere erroneamente la Corte di Appello ritenuto
proponibile l’azione giudiziaria pure in assenza di preventiva domanda
amministrativa di prestazione all’INPS.
Il Cadoni è rimasto intimato.

Il motivo è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte in
plurime decisione nelle quali è stato affrontato il parallelo problema
dell’applicazione a fattispecie analoghe a quella in esame della
decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo
sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del
1992 (cfr. Cass. ord. 3 febbraio 2012, n. 1629 ed in senso conforme
Cass. sent. 30 maggio 2012, n. 8650, id. Cass. sent 14 agosto 2012, n.
14471; Cass. ord. 4 dicembre 2013, n. 27148; Cass. ord. 4 marzo 2014,
nn. 5008 e 5009; Cass. ord. 25 febbraio 2014, n. 4484).
È stato, così, sancito il principio che la suddetta decadenza dall’azione
giudiziaria trova applicazione anche per le controversie aventi ad
oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva
per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero
da soggetti non titolari di alcuna pensione, così da doversi ritenere
incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla
consistenza dellTanzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla
quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della
contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto
dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Si è, altresì, chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie
avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi
affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n.
12720/2009, poiché ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della
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L’Inps ha depositato memoria.

prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei
singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di
determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che,
seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi,
strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia,

propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe
sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento
pensionistico. E stato, al riguardo, così precisato: “E opportuno anche
rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre
all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di
riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante
incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)” ed anche
chiarito che neppure è validamente invocabile il principio di
imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo
regime non si estende a tutte le singole azioni relativa alla costituzione
della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo
del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al
riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto
sembra non potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e
procedurali posti dalla legislazione in materia”.
A tale orientamento non può validamente opporsi che la legge n.
257/92 non prevede espressamente la necessità di presentazione della
domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone, con
riferimento all’I.N.A.I.L., il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47,
convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
Esiste, infatti, la norma generale prevista dalla L. n. 533 del 1973, art.
7, (cui è sotteso l’interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa
definizione di determinate controversie” – Cass. Sez. U., 5 agosto 1994,
Pie.. 2015 n. 02265 sez. ML – ud. 05-04-2016
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operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti

n. 7269) che impone alla parte privata di compulsare ante causain l’ente
erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento
amministrativo necessario che lasci all’amministrazione uno •spatitun
deiberandi di 120 giorni.
La tesi della generale indispensabilità dell’istanza amministrativa in

previdenziale e nell’assistenza sociale; nei confronti sia dell’I.N.P.S. sia
degli altri enti erogatoti; anche nel caso in cui ad agire sia il datore di
lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto,
assolutamente prevalente (cfr. ex multis : Cass. 28 novembre 2003, n.
18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756;
Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063; si
veda, per l’improponibilità della domanda proposta dal datore di
lavoro nei confronti dell’ente previdenziale, avente ad oggetto il
rimborso di contributi non dovuti ove il giudizio sia stato instaurato
senza la preventiva presentazione della domanda amministrativa, Cass.
21 dicembre 2001, n. 16153).
In conformità del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale ed
in base ai principi generali va, dunque, ritenuto che la domanda
giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto
proposta da soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a
pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente tale
ragionamento è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza
dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è nota solo all’interessato (si
consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta
anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati così Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 – ed in ogni caso in cui occorra
fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione — così
Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 -).
Ric. 2015 n. 02265 sez. ML – ud. 05-04-2016
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relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c., (nella materia

La domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all’I.N.P.S.,
unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola;
ne’ può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a
tale domanda di quella inoltrata all’I.N.A.I.L. attesa al diversità
funzionale dell’una rispetta all’altra. Mentre la domanda all’I.N.P.S. è,

rivolta all’I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova
dell’esposizione all’amianto. Si richiama, a conforto, la costante
giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla
sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e, successivamente, 25 febbraio 2002
n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000), si è
costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per
ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini
pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto
all’amianto, avvalendosi della disposizione di cui alla L. 27 marzo 1992,
n. 257, art. 13, comma 8, nel testo modificato dal D.L. 5 giugno 1993,
n. 169, art. 1, comma 1, e dalla relativa legge di conversione 4 agosto
1993 n. 271, l’I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad causam), in
quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale,
che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la nonna da cui trae
fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto consistente nell’incremento dell’anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione di periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti
dalla esposizione all’amianto – ad agevolare il perfezionamento dei
requisiti per le prestazioni pensionistiche (l’ammontare delle quali
dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione
di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo

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infatti, necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella

diritto, non già a facilitare l’accesso alle (diverse) prestazioni oggetto
del regime assicurativo che fa carico all’I.N.A.I.L..
La mancanza di preventiva domanda all’I.N.P.S. conduce pertanto
inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell’azione (cfr.
Cass_ 15/1/2007, n. 732).

della domanda è la improcedibilità della stessa (erroneamente ritenuta
nel caso de quo dalla Corte di Appello), che ricorre nel caso di
mancato esaurimento del procedimento amministrativo e che, se
rilevata dal giudice nella prima udienza di discussione, comporta la
sospensione del giudizio e la fissazione all’attore di un termine per la
presentazione del ricorso in via amministrativa (art. 443 cod. proc.

Alla luce di quanto esposto il ricorso manifestamente fondato va
accolto con ordinanza ex art. 375 c.p.c. e l’impugnata sentenza va
cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa
può poi essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, co.2° c.p.c., con
la declaratoria di improponibilità della originaria domanda.
Quanto alle spese il consolidarsi solo in epoca recente della
giurisprudenza di legittimità soprarichiamata giustifica la
compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, dichiara improponibile l’originaria domanda. Compensa tra
le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2016
Il Presidente

E’ appena il caso di ricordare che cosa diversa dalla improponibilità

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