Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10957 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 26/04/2021), n.10957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36860-2018 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA n. 45,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO D’UFFIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA CORTESINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da A.H. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. L’ A. aveva dichiarato, in particolare, di essere di religione (OMISSIS) e di temere di fare rientro nel proprio Paese d’origine per effetto delle minacce subite da un gruppo terroristico, che negli anni precedenti si era già reso responsabile della morte del nonno e del padre, e che aveva iniziato a minacciarlo quando questi aveva accettato di lavorare per alcune persone appartenenti alla comunità (OMISSIS). Il Tribunale considerava il racconto non credibile e la zona di provenienza del richiedente non interessata da un contesto di violenza generalizzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.H. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, il ricorrente lamenta la mancata traduzione degli atti relativi al procedimento svoltosi innanzi la Commissione territoriale ed al Tribunale in una lingua a lui nota, e la conseguente nullità del procedimento, e del provvedimento impugnato.

Le due censure sono inammissibili.

Come già riconosciuto da questa Corte, “In tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13769 del 03/07/2020, Rv. 658093; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11871 del 27/05/2014, Rv. 631323). Nel caso di specie, peraltro, dagli atti emerge la piena partecipazione della parte al giudizio, con conseguente esplicazione del diritto di difesa, il che attesta l’insussistenza della necessità della integrale traduzione oggi pretesa ed elevata a motivo di ricorso. Nè il ricorrente dà atto di aver dedotto tale doglianza prima d’ora, nel corso del giudizio di merito, con riguardo all’omessa traduzione degli atti del procedimento svoltosi in sede amministrativa (in termini, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1740 del 27/01/2021, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1426 del 25/01/2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29588 del 14/11/2019 tutte non massimate).

Va del pari ribadito che, “In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26576 del 23/11/2020, Rv. 659746). Ed ancora, che “… il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23760 del 24/09/2019, Rv. 655336; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21450 del 06/10/2020, Rv. 659371).

Nè si configura, nel caso di specie, un profilo di tardività del ricorso, asseritamente legato alle difficoltà di comprensione del provvedimento dipendenti dalla sua omessa traduzione in lingua comprensibile dal richiedente la protezione; profilo, questo, limitatamente al quale la questione dell’omessa traduzione degli atti relativi al procedimento svoltosi innanzi la Commissione territoriale ed il giudice è stata recentemente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza interlocutoria n. 4826 del 23/02/2021, non massimata).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi in relazione al motivo per cui il Tribunale avrebbe ritenuto non verosimile il racconto del richiedente.

La censura è inammissibile, poichè con essa non viene configurato alcun profilo di omesso esame di uno o più fatti, ma viene piuttosto censurata la motivazione della valutazione di non credibilità della storia espressa dal giudice di merito. Ne consegue che la doglianza non si confronta con gli attuali limiti di deduzione del vizio di motivazione, previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo in vigore a seguito della novella di cui all’art. nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame del contesto esistente nel Paese di origine, che a suo avviso – e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – sarebbe caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata idonea a configurare il pericolo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La censura è inammissibile, in quanto il Tribunale richiama le fonti informative consultate ai fini dell’apprezzamento della situazione esistente in (OMISSIS), ed in particolare del Punjab, zona di origine del richiedente (cfr. in particolare pag. 3 del decreto impugnato), dando conto della data e dell’origine della fonte consultata, nonchè delle notizie specificamente tratte da essa. In proposito, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che coloro che avevano agevolato il suo viaggio verso l’Italia, nei cui confronti egli era esposto per ingenti somme di denaro, erano a conoscenza del luogo in cui egli si trovasse, il che configurava un rischio per la sua incolumità.

La censura è inammissibile perchè essa viene dedotta per la prima volta in questa sede, posto che di essa non vi è traccia nel provvedimento impugnato, nè il ricorrente indica in quale momento del processo di merito la stessa sarebbe stata sollevata.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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