Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10957 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28270/2007 proposto da:

COMUNE DI MODENA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato

GIUFFRE’ Adriano, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VILLANI VINCENZO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

VILLA IGEA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA GIACINTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CAMURRI Elena, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2007 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 18/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il resistente l’Avvocato MIRAGLIA, per delega Avvocato

CAMURRI, che si riporta;

sentito il P.M., in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott.

SEPE Ennio Attilio, che non si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello di Villa Igea s.p.a nei confronti del Comune di Modena ritenendo che, non essendo stata notificata dall’Agenzia del Territorio la rendita catastale, questa non potesse modificare la denunziata base impositiva C1 ed annullava implicitamente l’avviso di accertamento impugnato.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Comune, si è costituita con controricorso la contribuente.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, il Comune lamenta il vizio di ultrapetizione per avere la CTR accollo l’appello per un motivo non proposto dall’appellante.

Il ricorso è fondato. Il Comune in ossequio al principio di autosufficienza trascrive ha trascritto nel ricorso i motivi dell’appello e tra essi non si rinviene doglianza in ordine alla notificazione della nuova rendita.

L’accoglimento di questo motivo assorbe gli altri”.

Rilevato che la relazione e stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite, che il Comune ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna:

allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la semenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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