Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10957 del 18/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/04/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 18/04/2019), n.10957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11475-2018 proposto da:

C.A., VED. P., P.P., in qualità di eredi del

sig. P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI,

47/A, presso lo studio dell’avvocato BOSIO GIORGIO MARIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATARCI FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

P.D., PO.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato TROJANI JACOPO

FILIPPO, che li rappresenta e difende;

– resistenti –

contro

P.R., PO.DA., P.S., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA VALADIER N. 52, presso lo studio dell’avvocato MANCINI

CLAUDIO che li rappresenta e difende;

– resistenti –

contro

R.M.C., M.U., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38 presso lo studio

dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SINOPOLI FRANCESCO;

– resistenti –

contro

PO.PA., P.C., P.F., P.L., PO.DA.,

P.C., P.M., PA.RO., PO.SO.,

PO.LU., P.G., F.P., F.A.,

F.R., F.F.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 2019/2010 R.G.

della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

Sostituto Procuratore Generale che visto l’art. 380-ter c.p.c.

chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari

inammissibile il regolamento di competenza, con le conseguenze di

legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. e P.P., con apposito ricorso per fondato su un unico motivo, proposto istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 26 giugno 2018, col quale veniva rinviata per precisazione delle conclusioni la causa, pendente innanzi a quella Autorità Giudiziaria, iscritta al n. R.G. 2019/2010.

Il ricorso è resistito con tre distinte memorie difensive delle parti intimate di cui in epigrafe.

Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni così come da atti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso non può essere accolto.

Parti ricorrenti lamentano, nella sostanza e con l’unico svolto motivo, la violazione dell’art. 295 c.p.c. per non essere stata disposta, nell’ipotesi, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per mancata valutazione della rilevanza di un documento attinto da querela di falso e già impugnato (ovvero di un testamento), con ulteriore violazione dell’art. 355 c.p.c..

Il tribunale capitolino, col provvedimento gravato, disponeva, nella concreta fattispecie, il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni “senza ulteriore dilazione e non sussistendo le condizioni per un nuovo provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c.”.

Va, quindi, evidenziato che nella ipotesi in esame l’istanza di regolamento necessario di competenza sarebbe stata ammissibile solo nei confronti dell’ordinanza dichiarativa della sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non già nei riguardi – così come nella fattispecie – del provvedimenti che la neghi, disponendo, di poi, la prosecuzione del processo per le conclusioni delle parti e, quindi, per la sua definizione.

Al riguardo non può che ribadirsi il condiviso dictum di questa Corte (Cass., Sez. Seconda, Ord. 25 novembre 2010, n. 23943), la quale ha già avuto modo di chiarire che “l’ordinanza con cui il giudice abbia disposto la prosecuzione del giudizio, fissando l’udienza per la precisazione delle conclusioni, non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa, ionde, avverso una simile ordinanza, non ammissibile la richiesta di regolamento di contenenza, in mancanza, appunto, di una esplicita pronuncia sulla competenza stessa, la quale non risulta neppure implicitamente” (in precedenza e conformemente, pure Cass. n. 18199/2004).

Per di più ancora deve rilevarsi come la prosecuzione del processo, poichè la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990), di carattere eccezionale, non si riferisce a qualsiasi provvedimento comunque assunto sulla sospensione, ma prevede solo un controllo immediato sulla legittimità del provvedimento (concessorio) sospensivo, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo e non anche su quello denegatorio, risolvendosi la ratio della eccezionale e limitata esperibilità di un rimedio impugnatorio nel disfavore del legislatore per la collocazione di un processo in stato di quiescenza (Cass. n. ri 20320/2004; 8354/2007; 12963/2012; 22784/2015).

2.- Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come da dispositivo con riferimento a ciascun gruppo delle parti conto ricorrenti di cui in epigrafe.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dei controricorrenti P.R. ed a. R.M.C. ed a. e P.D. ed a. delle spese del giudizio, determinate – per ciascuno dei tre anzidetti individuati gruppi di controricorrenti, in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2019

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