Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10956 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26163/2007 proposto da:

LORUSSO SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato D’ADDABBO Carlo con studio in BARI VIA DEI MILLE 5

(avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MODUGNO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio

dell’avvocato GARDIN MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VENTURA Costantino, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2006 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 28/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il PROCURATORE GENERALE in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Puglia ha accolto l’appello del Comune di Modugno nei confronti della Lorusso s.r.l. in liquidazione ritenendo che il regolamento comunale sull’ICI, che fissava il termine di decadenza dell’azione impositiva nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di imposizione era conforme al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l), che modificando la legge istitutiva dell’imposta abilitava i Comuni a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche con la determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, l’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, il Comune si è costituito con controricorso.

Con l’unico motivo la contribuente deduce che, mentre l’art. 11 della legge istitutiva dell’ici D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede termini di decadenza graduati da due a cinque anni in relazione alla gravita del comportamento del contribuente, il regolamento prevede illegittimamente un solo termine quinquennale cosi ampliando rispetto alla previsione legale il potere impositivo dei Comuni.

Il motivo ed il formulato quesito di diritto ignorano la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto che il D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l), n. 3, ha autorizzato i Comuni ad emettere regolamenti che modifichino l’art. 11 della legge istitutiva del tributo. Il quesito di diritto non è pertinente ed è pertanto insieme al motivo inammissibile”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ali parti costituite, che il Comune ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1.000,00 oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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