Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10956 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 06/05/2010), n.10956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2046-2006 proposto da:

EUROCAR DITTA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato LAIS FABIO MASSIMO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI MENOTTO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti Dott. C.A. e Dott.ssa R.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

VESPIGNANI S.N.C. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1185/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 23/09/2005, depositata il 28/10/2005

R.G.N. 676/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso con il rigetto del primo

motivo e accoglimento degli altri motivi del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Nel marzo del 1998 la Allianz Subalpina s.p.a. conveniva davanti al Tribunale di Forlì la ditta Eurocar, per sentirla condannare, a titolo di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 c.c., al pagamento della somma di L. 39.000.000 corrisposta alla Vespignani s.n.c. a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita di un’autovettura, sottratta nella notte fra il (OMISSIS) da ignoti nei locali della Eurocar, cui era stata affidata per riparazioni.

La Eurocar si difendeva adducendo che l’autovettura avrebbe dovuto essere ritirata entro il (OMISSIS) e che, non essendo avvenuto il ritiro, era stata ricoverata, chiusa a chiave, nel magazzino, protetto da serratura di sicurezza e da vetri antisfondamento.

Nel giudizio interveniva la Vespignani, che chiedeva il pagamento della differenza fra il maggior valore del veicolo e quanto ottenuto dalla Allianz, nonchè della somma sborsata per il premio assicurativo.

Successivamente, con separata citazione del febbraio 1999 la Eurocar conveniva in giudizio davanti allo stesso Tribunale la Vespignani, per sentirla condannare – sul presupposto che fosse stata inadempiente all’obbligazione di ritirare tempestivamente l’autovettura – a tenerla indenne da quanto fosse stata condannata a pagare alla Allianz.

All’esito della riunione dei due giudizi e dell’istruzione documentale e testimoniale il Tribunale, con sentenza del dicembre 2002, rigettava sia le domande della Vespignani che quella dell’Allianz.

p.2. Sull’appello della Vespignani e dell’Allianz la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 26 ottobre 2005, accoglieva la domanda della Allianz, mentre rigettava quella della Vespignani e quella della Eurocar.

p.3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Eurocar.

Hanno resistito con controricorso soltanto la Allianz, mentre non ha svolto attività difensiva la Vespignani.

Sia la ricorrente che la resistente hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1176, 1177, 1768 e 1780 c.c.” e si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia”.

Vi è svolta la tesi che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dato rilievo, anzichè alla giurisprudenza di questa Corte (vengono citate Cass. n. 430 del 1986 e n. 5618 del 1981), che, nel valutare l’obbligo di custodia del prestatore d’opera in funzione della riparazione della cosa affidatagli a questo scopo, ne apprezzava la responsabilità alla stregua dell’art. 1177 c.c. (reputando che l’obbligo di custodia per il cui adempimento era necessaria la diligenza del buon padre di famiglia fosse ristretto al tempo necessario per l’esecuzione della prestazione d’opera ed escludendo che potesse venire in ogni caso in rilievo la disciplina della responsabilità del depositario, da intendersi applicabile solo quando l’obbligo di custodire rappresentasse l’unica prestazione qualificatrice del contratto, e considerando sussistente una responsabilità successivamente all’esecuzione della riparazione e alla comunicazione dell’ultimazione del lavoro, solo per grave negligenza), all’insegnamento in senso opposto di Cass. n. 13359 del 2004, con la conseguente applicazione alla fattispecie della norma dell’art. 1780 c.c.. Il che avrebbe impedito di considerare assolto l’obbligo della diligenza del buon padre di famiglia mediante le cautela adottate (ricovero della vettura in magazzino dotato di serratura di sicurezza antieffrazione e di vetro antisfondamento, chiusura a chiave e ricovero delle chiavi in apposito locale).

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, invocando il principio di diritto affermato da Cass. n. 13359 del 2004 (secondo cui “L’art. 1780 cod. civ. trova integrale applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito (come, nella specie, il contratto d’opera) o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto. In caso di sottrazione della cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”), si è adeguata all’orientamento di questa Corte, che ha superato l’orientamento meno recente, che invoca la ricorrente. Proprio nella motivazione della citata decisione si era dato conto ampiamente dell’esistenza di due orientamenti contrastanti, l’uno appunto meno recente e l’altro più recente, condiviso dalla decisione.

Successivamente, la giurisprudenza di questa Corte è stata sempre ferma nel ribadire l’orientamento favorevole all’applicabilità dell’art. 1780 c.c.: si vedano Cass. n. 14092 del 2005; n. 8629 del 2006; n. 15364 del 2006; n. 23845 del 2008.

Il motivo, dunque, nel prospettare l’inapplicabilità dell’art. 1780 c.c. non considera l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte e non lo fa nemmeno la memoria, che si ostina a richiamare le due sentenze espressioni dell’orientamento orami superato: se la il ricorso fosse soggetto alla nuova norma dell’art. 360-bis c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, ricorrerebbe l’ipotesi di inammissibilità di cui al n. 1 di tale norma.

p.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1768, 1771 e 1780 c.c.”, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia”.

Vi si censura la sentenza impugnata là dove, dopo aver richiamato i principi affermati da Cass. n. 13359 del 2004, ha affermato che essi non potevano essere temperati, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e dalla risalente giurisprudenza di cui a Cass. n. 430 del 1986, dal mancato tempestivo ritiro della vettura al tempo convenuto, perchè tale tesi si fondava sull’assunto – non condivisibile proprio in base a quei principi – della natura accessoria dell’obbligo di custodia, dovendosi invece reputare che l’unitarietà della prestazione (escludente anche la gratuità del deposito) comporti che solamente la consegna faccia venir meno l’obbligo di custodia.

Sotto il profilo del vizio di violazione delle norme di diritto, la tesi della ricorrente è che la pattuizione all’atto dell’affidamento dell’autovettura del ritiro entro le ore diciannove del venerdì (OMISSIS), provata in causa attraverso le deposizioni testimoniali, ed espressione della norma dell’art. 1771 c.c., avrebbe comportato – se mal non si intende l’argomentare della ricorrente, non del tutto immediatamente percepibile nel suo significato – che, venuto a scadere il termine, l’obbligo di custodia, pur non considerato come accessorio (alla stregua dell’orientamento più recente), avrebbe cessato di essere soggetto al rigore proprio della disciplina del deposito, poichè secondo la volontà contrattuale si doveva ritenere garantito nei termini e con il rigore di quella disciplina soltanto fino allo scadere del termine. Ciò, in quanto il termine pattuito per il ritiro coincideva con lo scadere dell’orario lavorativo settimanale dell’officina e, quindi, segnava una sorta di limite al dovere di custodia. Proprio per tale ragione, la sentenza impugnata sarebbe incorsa anche in vizio di motivazione perchè non avrebbe considerato che la Eurocar non avrebbe accettato la consegna della vettura, se il committente non avesse concordato il ritiro al termine della settimana feriale.

Un ulteriore profilo di vizio di motivazione si articola nella critica di illogicità all’argomento che la Corte territoriale – procedendo all’apprezzamento della prova liberatoria ai sensi dell’art. 1780 c.c. – ha enunciato, là dove ha desunto l’inadeguatezza delle difese approntate dalla Eurocar dal fatto che essa proprio nel periodo cui risale il furto stava facendo istallare un sistema di allarme. Questo fatto non sarebbe rivelatore della detta inadeguatezza, ma solo motivato dalla volontà di adottare ulteriori cautele. Inoltre, un’ulteriore critica di illogicità viene svolta adducendo che l’adozione del sistema d’allarme non sarebbe stata comunque idonea a scongiurare in modo certo l’evento, come rivelerebbe il notorio.

Altra critica alla motivazione è, poi, svolta – con una riproposizione sotto tale versante di quanto denunciato come vizio di violazione di norme di diritto lamentandosi che, pur avendo la sentenza impugnata considerato che dell’inadeguatezza dei sistemi di tutela la Eurocar fosse consapevole proprio per aver disposto l’installazione di un sistema di allarme, non avrebbe tenuto conto che la pattuizione della clausola di ritiro era espressione proprio di un dovere di diligenza nei confronti del depositante, come tale idoneo ad escludere la responsabilità ex recepto. Il rifiuto di tale esclusione determinerebbe conseguenze inaccettabili, cioè che: a) l’obbligo del depositario si perpetuerebbe nei confronti del committente in termini temporali indeterminati, per arbitrio del committente, inadempiente all’obbligo di riconsegna; b) l’inadempimento del committente determinerebbe un aggravamento della responsabilità del depositario; c) il depositario sarebbe costretto, per evitare di essere esposto ad azioni risarcitorie (come nel caso che più clienti non ritirino le autovetture, lasciandole in deposito nei fine settimana), a dismettere la propria attività, stante i gravissimi rischi connessi alla presa in consegna dei autovetture per l’esecuzione delle riparazioni.

Inoltre, la Corte territoriale erroneamente indicata come primo giudice non avrebbe ancora considerato: che la Eurocar era in grado di assicurare “un’assoluta custodia” dal lunedì al venerdì, tenuto conto che per la presenza del personale, l’accesso di ladri era estremamente improbabile; che sia la Eurocar che i clienti erano consapevoli che, dopo le 19 del venerdì sera e prima delle otto del lunedì mattina, i locali erano maggiormente esposti ad azioni furtive, nonostante le rigorose cautele adottate, a causa dell’assenza di personale; che la pattuizione del ritiro alle 19 del venerdì comportava che l’inadempimento del committente ad essa assumesse rilevanza esclusiva decisiva rispetto al furto, consumato nelle prime ore del mattino di sabato.

p.2.1. Il motivo non è fondato, nè per il profilo con cui deduce la violazione di norme di diritto, nè per quello di vizio di motivazione.

Il primo profilo, al di là di una non esplicita delimitazione da parte della ricorrente, si coglie sia nelle prima parte dell’illustrazione, sia nella seconda, là dove l’una e l’altra vorrebbero che l’avere la ricorrente e l’incaricato della Vespignani all’atto della consegna dell’autovettura per le riparazioni, convenuto che essa doveva essere ritirata alle 19 del venerdì, avrebbe comportato che l’obbligo di custodia inerente il contratto, pur considerato nel senso deirorientamento di questa Corte meno recente e giustificativo dell’applicazione del rigore della prova liberatoria di cui all’art. 1780 c.c., si sarebbe atteggiato secondo questo paradigma normativo soltanto fino alla scadenza del termine pattuito, di modo che, essendo il furto avvenuto dopo la sua verificazione il regime della responsabilità sarebbe da apprezzare secondo il più blando criterio di cui al vecchio orientamento e sfuggirebbe a quel paradigma.

Si tratta di una prospettazione che non appare corretta, perchè vorrebbe fare assumere al contenuto delle pattuizioni intercorse fra le parti in ordine alle attività reciprocamente necessarie per la realizzazione dello scopo del contratto, cioè, rispettivamente l’esecuzione delle riparazioni mediante l’esercizio del potere sulla cosa conferito con l’attribuzione della sua detcnzione qualificata a questo scopo e, quindi, anche dell’obbligo custodiate e l’obbligazione di ritirarla, dopo l’esecuzione delle riparazioni, allo scadere di un certo termine (evidentemente pagando il corrispettivo), l’impropria funzione di comportare anche, del tutto implicitamente, una limitazione dell’estensione della responsabilità connessa alle obbligazioni dedotte in contratto e particolarmente a quella di custodia, nel senso della sua durata -almeno nei termini rigorosi di cui all’art. 1780 c.c. – fino alla scadenza del termine pattuito per il ritiro.

Senonchè, siffatta prospettazione, pur valutata con un’adeguata ponderazione della distribuzione dei rischi dedotti nel rapporto contrattuale, risulta palesemente contrastante con la disciplina che nei rapporti obbligatori il nostro ordinamento da alla situazione in cui il creditore della prestazione è in mora credenti. In base a questa disciplina, “quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore” (art. 1207 c.c.), ma “gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore¯.

L’offerta, peraltro, deve essere fatta nei termini di cui alle disposizioni dell’art. 1208 c.c. e ss. e, nella specie, dovendo il ritiro dell’autovettura avvenire presso l’officina della ricorrente, era applicabile l’art. 1209 c.c., comma 2 occorreva, cioè, un’offerta della prestazione di consegna dell’autovettura fatta mediante intimazione. Se pure tale offerta fosse stata fatta – e non risulta essere stata fatta – tuttavia nella specie non si sarebbe verificata la situazione di impossibilità della prestazione di riconsegna per causa non imputabile alla Eurocar, atteso che la formulazione di cui all’art. 1207 c.c., comma 1 citato, è identica a quella indicata nell’art. 1780 c.c., comma 1. E, dunque, così come, secondo l’apprezzamento della Corte territoriale, non sarebbe stata data la prova liberatoria ai sensi di tale ultima norma, allo stesso modo difetterebbe la situazione legittimante l’applicazione degli effetti della mora credendi. Il fatto che la Vespignani fosse stata in ritardo nel presentarsi per il ritiro dell’autovettura e, quindi, certamente versasse in situazione di mora credenti non sarebbe stato di per sè idoneo a determinare l’effetto del venir meno dell’obbligo custodiale nei termini indicati dall’art. 1780 c.c.. A far cessare il gravare del rischio per la perdita dell’autovettura per il furto sarebbe stato necessario, in realtà, secondo la disciplina della mora del creditore, il deposito, di cui all’art. 1210 c.c.. E’ poi appena il caso di rilevare che a non diverse conseguenze si perverrebbe se fosse stata fatta almeno un’offerta non formale, ai sensi dell’art. 1212 c.c..

Le emergenze della disciplina della mora del creditore palesano allora l’evidente contrasto in cui si porrebbe con esse la prospettazione della ricorrente, là dove vorrebbe che la mera pattuizione di un ritiro dell’autovettura entro un termine assumesse, nell’economia del rapporto fra autoriparatore e cliente il valore di segnare il limite temporale della durata dell’obbligo custodiale assoggettato alla disciplina di cui all’art. 1780 c.c., per cui, scaduto quel termine, questa norma non opererebbe più.

La disciplina della mora credendo infatti, palesa che il verificarsi di quest’ultima situazione di per sè è inidonea a determinare un mutamento nelle condizioni regolatrici delle obbligazioni del debitore. La distribuzione del rischio contrattuale è regolata nel senso che il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo di un suo mutamento.

Un simile mutamento può, invece, evidentemente essere realizzato dai contraenti attraverso un apposito patto limitativo della responsabilità nei sensi e nei modi di cui all’art. 1229 c.c., comma 1 e questa possibilità da risposta anche alle pretese incongruenze che sono esposte nella parte finale dell’illustrazione del motivo.

p.2.1. Quanto alle censure riconducibili al vizio di motivazione (essere l’installazione dell’allarme finalizzata a realizzare maggiore sicurezza e non circostanza rivelatrice di una situazione di insicurezza; mancanza di certezza che la presenza dell’allarme avrebbe impedito il fatto), si tratta di censure che, non solo non tengono conto che la motivazione con la quale la corte territoriale ha compiuto l’apprezzamento inerente la mancata dimostrazione del fatto non imputabile, poggia su elementi probatori più ampi – enunciati nelle pagine dieci ed undici, fino alla dodici – dei quali non ci fa carico, ma che, inoltre, si risolvono solo nel prospettare un diverso possibile apprezzamento delle due circostanze indicate e non già un diverso apprezzamento logicamente necessitato delle stesse, si che non si tratta di elementi assistiti dal requisito della decisività per come richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 (in termini, fra le tante, Cass. n. 22979 del 2004).

Il secondo motivo è, dunque, rigettato con riferimento ad entrambe le censure.

3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione degli artt. 1771 e 1174 c.c.” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione per non avere la Corte d’Appello accolto l’azione svolta dalla ricorrente contro la Vespignani per essere tenuta indenne della conseguenze della soccombenza patita nei confronti della Allianz. Si assume – citando Cass. n. 10986 del 1996 e Cass. n. 1294 del 1979 (quest’ultima, in quanto affermante che quando il depositante ritardi il ritiro della cosa il depositario non deve rispondere dei danni derivati dal suo ritardo), che la Vespignani, avendo per dolo o colpa inadempiuto il patto contrattuale sul ritiro, avrebbe determinato l’operatività del principio per cui il depositario non risponde dei danni derivati da tale ritardo in quanto a lui non imputabile, con la conseguenza che essa dovrebbe manlevare la ricorrente dalle pretese della Allianz.

Il motivo è privo di fondamento.

Non solo richiama precedenti che non sono in alcun modo pertinenti.

Non lo è, in particolare, il secondo, che pertiene a danni sofferti dal depositante per il ritardo nel ritiro della res che comunque venga restituita e non certo ala situazione in cui la cosa è venuta meno. Ma, inoltre, pretende di considerare la posizione della Vespignani come diversa da quella della Allianz, senza considerare che quest’ultima agisce in rivalsa ai sensi dell’art. 1916 c.c. utendo iuribus della Vespignani, onde le considerazioni svolte a proposito del primo e del secondo motivo non possono non estendersi anche ad essa.

p.4. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Gli elementi di novità rappresentati dal rilievo che nella specie assumeva la mora credendi nel ritiro del veicolo inducono a ravvisare giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, essendo avvenuto l’accesso al giudizio di legittimità con la formulazione di una prospettazione che nella giurisprudenza di questa Corte non risultava ancora precisamente esaminata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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