Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10955 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10955
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21804/2007 proposto da:
V.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO
MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato TODISCO SERENA,
rappresentato e difeso dall’avvocato VISCIANI Angela, giusta delega a
margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MODUGNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 20/2006 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositata il 22/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il PROCURATORE GENERALE in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Puglia ha accolto, nella contumacia del contribuente, l’appello del Comune di Modugno nei confronti di V.N. confermando avvisi di accertamento ICI 1993, 1994.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo il contribuente, il Comune si è costituito con controricorso.
Con l’unico motivo, formulando coerente quesito di diritto, il ricorrente lamenta che in violazione dell’art. 330 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, l’appello sia stato notificato a lui personalmente e non al difensore domiciliatario del primo grado e conseguentemente deduce la nullità dell’appello.
Il motivo è infondato in quanto l’art. 17 del D.Lgs., fa salva sempre la validità della notificazione a mani proprie. Ha ritenuto questa Corte, con sentenza 16234/10 confermando precedente giurisprudenza ha affermato: In tema di contenzioso tributario, le notificazioni trovano una disciplina generale ed esaustiva nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 17, disposizione quest’ultima che al comma 1 fa salva la consegna in mani proprie, che rappresenta, stante il carattere speciale del sistema tributario rispetto alle norme processuali civilistiche, la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere e che, secondo una stretta interpretazione letterale, va riferita esclusivamente alla parte o alla persona dalla stessa delegata”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ali parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.
Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011