Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10955 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 06/05/2010), n.10955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1368-2006 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO

MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONUCCI FERNANDO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO COLAPIETRA S.R.L. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1176/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa il 19/11/2004, depositata il

22/12/2004 R.G.N. 1560/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Con sentenza del 22 dicembre 2004, la Corte d’Appello di Bari, pronunciando sull’appello di C.G. nei confronti del Fallimento Colapietra s.r.l. e su quello incidentale di quest’ultimo (subentrato nel corso del giudizio di primo grado alla società in bonis), in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucera, ha: a) parzialmente accolto l’opposizione del C. ad un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da detta società, dichiarando la parziale compensazione fino a concorrenza del credito oggetto del decreto (concernente una fornitura di merce rimasta impagata) con due controcrediti fatti valere dal C.; b) revocato in conseguenza il decreto; c) condannato il medesimo al pagamento della parte residua del credito oggetto dell’ingiunzione;

d) dichiarato improcedibili le sue domande riconvenzionali tendenti ad ottenere la condanna della curatela al pagamento della parte dei controcrediti eccedente la compensazione.

p.2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il C..

Il Fallimento Colapietra s.r.l. non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo si deduce “omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia”, sotto il profilo che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe disatteso l’eccezione del ricorrente, fatta valere con l’atto di appello, intesa a sostenere che il credito oggetto dell’ingiunzione doveva ritenersi “inesigibile”, perchè la merce fornita “era fuori moda, di scadente qualità, e con prezzi imposti elevati e superiori a quelli praticati altrove”, il che l’aveva fatta rimanere invenduta, con la conseguenza che avrebbe dovuto operare l’art. 6 del “contratto commerciale” stipulato inter partes, a mente del quale il ricorrente avrebbe dovuto versare solo il 90% degli incassi del venduto e, per l’invenduto, attendere fino alla vendita. Tanto la circostanza dei difetti della merce quanto l’essere rimasta essa invenduta erano stati provati per testi.

Il Collegio osserva che il motivo è inammissibile:

aa) sia perchè omette di riprodurre le argomentazioni prospettate sul punto con l’atto di appello delle quali la Corte territoriale era investita (e ciò, al fine di individuare di che cosa detta Corte era stata investita sul punto in funzione dell’effetto devolutivo dell’appello);

bb) sia perchè omette di individuare la parte della motivazione della sentenza impugnata alla quale sarebbe addebitabile il vizio (in termini, ex multis, Cass. n. 5274 del 2007);

cc) sia, in fine, per la sua palese genericità (e, quindi, per il difetto di specificità: su cui, ex multis, Cass. n. 4741 del 2005) e per il suo evidente difetto di autosufficienza, atteso che fa un riferimento del tutto generico a non meglio individuate testimonianze e ad un non meglio individuato contratto, senza riprodurre il contenuto di tali risultanze probatorie e senza nemmeno indicare se e dove in questa sede di legittimità sarebbero esaminabili (in termini, fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007, seguita da numerose conformi).

p.2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 210, 211, 212 e 213 c.p.c.”. Vi si lamenta che, avendo il ricorrente chiesto “di essere autorizzato a richiedere informativa in ordine ai versamenti effettuati dal C. su n. 2 c/c intestati alla Colapietra s.r.l. presso due Istituti Bancari”, la Corte avrebbe rigettato la richiesta ritenendo che la informativa poteva disporsi solo presso pubbliche amministrazioni. L’errore della sentenza impugnata sarebbe l’avere inteso la richiesta come formulata ai sensi dell’art. 213 c.p.c., mentre essa, essendo “finalizzata ad ottenere documentazione da parte delle banche, che, senza un apposito provvedimento dell’A.G., non avrebbe potuto ottenere”, sarebbe stata ammissibile ai sensi dell’art. 210 e ss. c.p.c..

Ad avviso del Collegio anche questo motivo è inammissibile:

a1) in primo luogo perchè non individua la motivazione con cui la sentenza impugnata avrebbe compiuto l’error in procedendo di cui si discorre;

a2) in secondo luogo perchè difetta di autosufficienza, atteso che non si indica precisamente quando e dove era stata formulata la richiesta, non se ne riproduce il tenore, non si precisa se trattavasi di istanza già formulata in primo grado e reiterata in appello oppure colà proposta (come al riguardo parrebbe, a stare ad un accenno, peraltro non del tutto chiaro, della pagina cinque, in fine, del ricorso, nel qual caso si sarebbe dovuto riprodurre il tenore dell’atto di appello in cui la richiesta sarebbe stata formulata);

a3) in terzo luogo, perchè del denunciato errar in procedendo non si indica in alcun modo la ragione per cui sarebbe stato incidente sulla sentenza impugnata e ne, avrebbe determinato il contenuto, sì che resti evidenziata l’utilità della sanzione dell’errore (tra l’altro, da un accenno alla pagina cinque del ricorso, sempre in fine, l’istanza sembrerebbe essere stata funzionale a rafforzare risultanze probatorie testimoniali, rimaste del tutto vaghe, come già detto a proposito del primo motivo, il che suggerirebbe più di un dubbio, a prescindere da quanto appena osservato, sulla decisività) (sulla rilevanza della decisività per gli errores in procedendo, fra le tantissime, Cass. n. 2140 del 2006).

p.3. Il terzo motivo denuncia “insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia” ed è del tutto privo di autosufficienza, perchè imputa alla sentenza impugnata di non avere ritenuto raggiunta la prova di inadempimenti della Colapietra e dell’esistenza di un contratto di locazione immobiliare inter partes, in quanto avrebbe mal valutato “i tre contratti” intercorsi fra le parti, dei quali si ragiona senza dire da quali risultanze probatorie acquisite nel giudizio di merito e pervenute in questa sede essi risulterebbero emergere (contratti, del resto, indicati come stipulati nella narrativa del ricorso, ma parimenti senza assolvere al principio di autosufficienza).

4. Il ricorso è, dunque, rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA