Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10954 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17652/2007 proposto da:

COMUNE DI MONDOVI’ in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio

dell’avvocato CANNAS Luciana, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

T.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 14/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il PROCURATORE GENERALE in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Piemonte ha accolto l’appello di T.R. nei confronti del Comune di Mondovì ritenendo che, non essendo stato provato che le rendite catastali fossero state poste in atti prima del 31.12.2000, non era applicabile della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, e di conseguenza le nuove rendite erano applicabili solo dalla notificazione di esse in data 28.11.2003; in conseguenza gli avvisi di liquidazione ICI dal 1998 al 2002, basati sulla nuova rendita, erano nulli.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, la contribuente non si è costituita.

Con l’unico motivo, formulando idoneo quesito, il Comune afferma la falsa applicazione dell’art. 74, nel senso che la notifica dell’accatastamento al contribuente legittima il Comune al recupero dell’ICI anche per gli anni pregressi.

Il motivo è fondato nei limiti che seguono. Questa Corte ha affermato con sentenza n. 9203/07 che: In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli atti comunque attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati la necessità della notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. L’ICI dovuta è, pertanto, correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita tempo per tempo dal competente ufficio erariale quando l’imposta sia dovuta per anni precedenti il primo gennaio 2000, atteso che, stabilendo che dalla detta data gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Consegue che il Comune è abilitato a richiedere le differenze ICI derivanti dalla nuova rendita catastale dalla data della messa in atti delle stesse risultante dal certificato catastale e non dalla notifica”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ali parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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