Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10954 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 06/05/2010), n.10954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22914-2007 proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. BOCCHERINI 3, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

GLINNI RAFFAELLO & DE ANGELIS FEDERICO, rappresentato e

difeso

dall’avvocato MANCINI FERNANDO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. subentrata a AUTOSTRADE – CONCESSIONE

E COSTRUZIONE AUTOSTRADE SPA (OMISSIS) in persona del

Responsabile della Direzione Legale Avv. F.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale del Dott. Notaio IGNAZIO DE FRANCHIS in ROMA

22/1/2008, rep. n. 91533, resistente con procura;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3361/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 4/5/2006, depositata il 19/07/2006, R.G.N.

2398/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato FEDERICO DE ANGELIS per delega dell’Avvocato

FERNANDO MANCINI;

udito l’Avvocato GIAN MARCO SPANI per delega dell’Avvocato MARCO

VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue:

“Con citazione ritualmente notificata P.C. conveniva davanti al Tribunale di Roma Autostrade s.p.a. perchè fosse condannata al risarcimento dei danni subiti alla persona ed alla moto da lui condotta alle ore 16 circa del (OMISSIS) in Autostrada (OMISSIS). Esponeva, infatti, che, mentre percorreva l’autostrada alla guida della propria moto Yamaha tg. RM (OMISSIS), aveva perduto il controllo del veicolo a causa della presenza di due giunti metallici concavi e con bordure frastagliate ed usurate, perpendicolari tra loro, installati sulla medesima corsia, costituenti insidia non adeguatamente segnalata, essendo presente un solo cartello a ridosso della grigia, al tre tutto non facilmente intelligibile.

Autostrade, costituitasi, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, deducendo che il sinistro si era verificato in condizioni di buona visibilità, su tratto rettilineo ed in buono stato di manutenzione, che il giunto metallico era segnalato con cartello ubicato circa 200 metri prima dell’inizio dello stesso e che il motociclista procedeva a velocità non adeguata alle condizioni meteorologiche ed alle condizioni della strada, debitamente segnalate. Acquisiti documenti ed assunto l’interrogatorio libero dell’attore, dopo la formulazione definitiva delle istanze istruttorie, essendo state le parti invitate a precisare le conclusioni, con sentenza n. 24008/02 depositata il 13.6.2002, il Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta dall’attore dichiarando l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. Osservava il Tribunale che la presenza del giunto metallico debitamente segnalata con due cartelli verticali del tutto idonei, per la loro collocazione e per il loro contenuto, a rendere l’utente di media diligenza edotto del pericolo imminente non costituiva un insidia, caratterizzata aggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità, essendo state rispettate le norme regolamentari dettate in materia di segnaletica ed essendo la stessa agevolmente percepibile e comprensibile. Il giorno del sinistro pioveva e, nonostante la chiara indicazione del pericolo in caso di pioggia, l’attore aveva dichiarato: ” Dai cartelli che si vedono nelle foto non ho rilevato la situazione di pericolo”, con ciò ammettendo di avere comunque percepito i segnali. Escludeva, conseguentemente, che nella fattispecie potesse essere affermata la responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2043 c.c. non ricorrendo ipotesi di insidia stradale per difetto di soggettiva imprevedibililà del pericolo.

Avverso la predetta sentenza il P. ha proposto appello deducendo due motivi, contestati dalla appellata che ha chiesto il rigetto dell’appello e, con appello incidentale, la condanna dell’attore anche alle spese di primo grado. Entrambe le parti hanno riproposto le istanze istruttorie già formulate in primo grado e non accolte dal Tribunale.

All’udienza del 2.2.2006 la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.”.

Con sentenza 4.5 – 19.7.06 la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, decideva come segue.

… respinge l’appello principale e quello incidentale;

– condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che per il presente grado di giudizio liquida in favore dell’appellata in Euro 2.600, di cui Euro 700 per competenze ed Euro 1.800 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali …”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione P.C..

La AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a. il 9.7.08 ha depositato procura.

P.C. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico, articolato motivo P.C. denuncia “VIOLAZIONE ART. 360 c.p.c., commi 3 e 5, insufficiente e contraddittoria motivazione -Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – VIOLAZIONTE DELL’ART. 2043 c.c, ED ART. 2051 c.c. MOTIVAZIONE CONTRADDITORIA – violazione art. 115 c.p.c. e art. 112 c.p.c..

QUESITO IN DIRITTO: può la P.A. in deroga all’art. 2043 c.c., adottare discrezionalmente soluzioni tecniche che comportino pericolo per gli utenti di strutture pubbliche, senza possibilità di sindacato da parte del privato o dell’Autorità giudiziaria, pur esistendo soluzioni alternative meno pericolose? Può la Corte di appello non esaminare atti pubblici provenienti e redatti dell’Autorità di P.S., attinenti l’evento e fatti notori collegati, poichè prodotti oltre i limiti dell’art. 184 c.p.c.?.

Il P. espone doglianze che possono essere riassunte nel modo seguente Quando la sentenza impugnata ritiene che in questo caso basti l’apposizione di cartelli per sollevare la soc. Autostrade da ogni responsabilità, commette un errore giacchè confonde questa ipotesi con quella dell’apposizione di cartelli temporanei atti a segnalare un pericolo contingente non ancora rimosso. Altro errore commesso dall’estensore della sentenza riguarda il concetto di notorietà. Sostiene l’estensore, che la lunga griglia metallica, il cd. “giunto longitudinale “serve all’elasticità del manto stradale” e che ciò è “di comune esperienza e notorio”. Dunque si è di fronte ad una circostanza tecnica, che non sarebbe necessario dimostrare, poichè nota all’estensore della stessa ed ai tecnici di autostrade, e che per tale motivo è addirittura assunta a fatto “notorio”, per il resto degli italiani. Ma di fatto non così avviene, poichè nel brevissimo spazio di 147 metri, avvengono ben undici incidenti oltre quello del ricorrente, ma tale circostanza non è “notoria”, sebbene ne abbiano parlato giornali, radio e televisione per gli undici incidenti consecutivi, ed è irrilevante, anche, se di tal guisa fornisce la prova della pericolosità della griglia. E’ antigiuridica la tesi secondo cui tutti i pericoli cessano di essere occulti se segnalati. Errano in diritto i giudici di merito quando affermano che le modalità tecniche “esulano dal controllo del giudice ordinario” attribuendo alla Spa Autostrade convenuta una sorta di “licenza” di provocare incidenti gravi, anche mortali. Questa tesi si confuta facilmente con una semplice domanda, cui i giudici di merito non hanno dato risposta: perchè apporre e lasciare una lunga griglia metallica longitudinale concava scoperta quando è evidente che le ruote delle auto e moto costrette a passarvi sopra inevitabilmente vi slittano in caso di pioggia. La prova più evidente della colpa è che dopo l’undicesimo incidente il cd. giunto trasversale è stato eliminato ed il cd. giunto longitudinale è stato ricoperto con piastrelle piane di plastica.

Il ricorso non può essere accolto in quanto la motivazione contenuta nell’impugnata decisione è immune dai vizi denunciati.

In particolare va rilevato quanto segue: -A) sono ineccepibili sia dal punto di vista logico che da quello giuridico le argomentazioni con cui la Corte di merito ha ritenuto non valutabile in quanto non ritualmente acquisita al processo l’attestazione della P.S. sopra citata; -B) sono inammissibili in quanto riguardano argomentazioni esposte ad abundantiam tutte le doglianze concernenti la frase: “…

desumibili anche da dati di comune esperienza o dai notorio …” (si noti in particolare la congiunzione “anche”; la quale dimostra che la decisione, anche nelle intenzioni della Corte, doveva ritenersi già sufficientemente basata su altre decisive ragioni, costituenti dunque la vera ratio decidendi); -C) la Corte in realtà non ha affermato la tesi secondo cui tutti i pericoli cessano di essere occulti se segnalati; ciò emerge dall’insieme della motivazione; e tra l’altro dalla circostanza che tra gli elementi evidenziati nella sentenza, vi anche la circostanza che il conducente della moto ha ammesso sia di avere in concreto visto i cartelli in questione (la Corte non si è dunque fermata all’accertamento della mera visibilità in astratto dei cartelli e cioè alla mera segnalazione del pericolo da parte della Società predetta) sia di “… avere percorso quella strada “mille volte “anche se con il sole …”; le doglianze sul punto sono dunque inammissibili in quanto hanno ad oggetto argomentazioni in realtà non coincidenti con quelle che la Corte ha effettivamente esposto, -D) le residue censure sono prive di pregio in quanto le argomentazioni del Giudice di secondo grado si sottraggono al sindacato di legittimità essendo sufficienti, logiche, non contraddirtene e rispettose della normativa in questione.

Considerate le peculiarità della fattispecie in fatto sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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