Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10953 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2020, (ud. 10/04/2019, dep. 09/06/2020), n.10953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26996-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

Nonchè da:

F.L., G.A.M., domiciliate in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’Avvocato FABIO PACE;

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1235/2014 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 1235/24/14, depositata in data 29/10/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Sez. Torino, a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 29210/2011, che a sua volta richiamava il principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 13642 del 2011, ha confermato la decisione del giudice di primo grado avente ad oggetto il ricorso proposto da F.A., ex dirigente Enel, per la declaratoria del diritto al rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate sul relativo trattamento di previdenza integrativa aziendale (Fondo (OMISSIS), divenuto poi (OMISSIS)), con l’aliquota prevista per l’indennità di fine rapporto, in luogo dell’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale.

2. La CTR, per quanto di interesse, ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, sul presupposto che “all’epoca dei fatti tali forme pensionistiche (tra cui la (OMISSIS)) non erano obbligate a ricorrere ad una gestione assicurativa. E quindi che la gestione delle risorse poteva essere affidata al datore di lavoro il quale poteva, secondo il suo apprezzamento, investire tali attività all’interno della propria attività economica (un cd. “investimento interno all’azienda”) con il vincolo di erogazione della prestazione “dal che se ne deve desumere che siffatta differenza altro non era che il rendimento derivante dall’impiego del capitale in parola all’interno dell’azienda”.

3. Avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale illustrati da memoria coltivata da G.A.M. e F.L., in qualità di eredi di F.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo dedotto l’Ufficio lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e ss., per avere la CTR deciso la controversia in difformità del principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio n. 29210/2011.

2. Con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR omesso il doveroso esame del fatto storico principale rappresentato, dalla sussistenza o meno della misura del rendimento derivante dall’impiego sui mercati finanziari degli accantonamenti del (OMISSIS)/(OMISSIS).

3. Con l’unico motivo del gravame incidentale viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63, per avere la CTR errato nell’avere negato la possibilità di definire la controversia alla luce di quanto rassegnato nella perizia di parte prodotta dal contribuente, in tema di determinazione degli interessi.

4. Il primo motivo del ricorso principale incentrato, sostanzialmente, sulla divergenza tra quanto pronunciato dalla CTR ed il principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio, appare, manifestamente, fondato.

5. Premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento, nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme al principio di diritto sancito nella pronuncia di cassazione con rinvio.

6. In particolare, questa Corte, con la sentenza n. 29210/2011, in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del principio desumibile dalla citata sentenza delle Sezioni Unite in controversia analoga: “dovendo ribadirsi che la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, va applicata, solo, sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendo intendersi, in base al citato arresto delle SU n. 13642 del 2011, “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

7. La sentenza impugnata ha, però, disatteso il “dictum” reso con la pronuncia rescindente, in quanto si è limitata ad identificare “il rendimento netto” sulla base di quello risultante dall’investimento dei capitali accantonati, all’interno del patrimonio ENEL (cd. “investimento interno all’azienda”).

8. Così facendo, la CTR, si è discostata dal perimetro applicativo stabilito dalla sentenza di rinvio ed inoltre, contrasta con un orientamento consolidato, di questa Corte (ex plurimis – Cass. n. 4943/2018 – Cass. n. 7728/2019 -Cass. n. 10285/2017 – Cass. n. 4941/2018 – Cass. n. 5436/2018) al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui, è da escludere che il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto, corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito), atteso che tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio ENEL) costituisce, infatti, comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perchè abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale.

9. Ulteriormente, va sottolineato che la prova dell’effettivo investimento secondo le modalità di cui sopra, deve essere fornita dal contribuente, ciò che non risulta essere intervenuto nel caso che occupa, come si desume, anche, dalla richiesta avanzata con la memoria illustrativa del controricorso e del ricorso incidentale, e con la quale si chiede una revisione, con rinvio alle Sezioni Unite, dell’orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato.

10. In relazione a quanto sopra, sulla questione oggetto di contenzioso, s’appalesano, pertanto, fondate le censure dedotte con il primo motivo del ricorso principale; alla luce di ciò deve, quindi, ritenersi assorbito il secondo motivo dedotto dall’Ufficio.

11. Va, infine, dichiarato inammissibile l’unico motivo del gravame incidentale, atteso che la decisione impugnata risulta, integralmente, satisfattiva della pretesa avanzata dal contribuente nel giudizio di secondo grado (conclusioni rese dal contribuente nel giudizio d’appello come riportate nella sentenza impugnata).

12. In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettato in quanto inammissibile quello incidentale, e cassata l’impugnata sentenza, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

13. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia consolidatasi solo di recente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del contribuente;

dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Da atto della (Ndr: testo originale non comprensibile) dei presupposti processuali per il rinvio da parte di (Ndr: testo originale non comprensibile) ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, ex art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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