Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10953 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 06/05/2010), n.10953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26154-2006 proposto da:

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Dirigente Procuratore pro tempore Dr. T.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6,

presso lo studio dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TROIANIELLO GERARDO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.C., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3516/2005 del GIUDICE DI PACE di BARRA, emessa

il 26/11/2004, depositata il 08/08/2005, R.G.N. 1284/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento di

entrambi i motivi di ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione notificato alle controparti rispettivamente in data 19.07.03 e 11.10.03, D.N.C. conveniva in giudizio M.S. e la AXA Assicurazioni S.p.A., esponendo quanto segue:

1. che il giorno (OMISSIS), il ciclomotore Piaggio Vespa 50, con targhino (OMISSIS) e telaio (OMISSIS) di proprietà dell’istante, veniva urtato e danneggialo dall’auto Lancia Y 10, con targa (OMISSIS) di proprietà di M.S., che, omettendo di concedere la precedenza dovuta ai veicoli provenienti dalla destra, collideva con il veicolo attoreo.

2. che, in seguito all’urto, il veicolo dell’istante riportava danni alla parte anteriore, per riparare quali sarebbe occorsa la somma di Euro 619,75, oltre sosta tecnica.

3. che il veicolo investitore risultava assicurato all’atto del sinistro con la AXA Assicurazioni S.p.A..

4. che l’istante, nonostante la messa in mora dell’assicuratore, non aveva ottenuto il risarcimento dei danni.

Tanto essenzialmente premesso, l’attore chiedeva dichiararsi l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di M. S. per l’evento dannoso in oggetto, con la conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dell’istante, nella misura suindicata, oltre danni da sosta tecnica, rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti della competenza del Giudice adito, e della somma di Euro 1,032,91, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario e sentenza esecutiva come per legge.

Il 14.03.03 si costituiva in Cancelleria la convenuta AXA Assicurazioni S.p.A., che impugnava la domanda, eccependo:

l’inammissibilità, l’improponibili là e l’infondatezza della domanda; l’incompetenza per territorio del giudice adito, indicando quelli competenti nei G.d.P. di Napoli e di Torino; la nullità della domanda ai sensi dell’art. 318 c.p.c. per la genericità della stessa e la carenza dei requisiti previsti; la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo assicurato con propria polizza il veicolo presunto danneggiante, nonchè l’avvenuta comunicazione della prefata carenza all’istante, a mezzo nota telegrafica.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale, le parli concludevano:

– D.N.C. chiedeva accogliersi la domanda, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario e sentenza esecutiva come per legge.

– AXA Assicurazioni S.p.A. chiedeva rigettarsi la domanda dell’attore, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e, in via subordinata, attesa la riconosciuta carenza di legittimazione passiva, condannarsi il solo responsabile M.S..

La causa veniva riservata per la decisione all’udienza del 26 novembre 2004”.

Con sentenza 26.11.04 – 8.8.05, il Giudice di Pace di Napoli-Barra, definitivamente pronunciando, cosi provvedeva: “a) dichiara M.S. esclusivo responsabile dell’incidente, di cui è causa, e per l’effetto io condanna, in solido con la AXA Assicurazioni S.p.A., al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 500,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo.

b) condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore delle spese di giudizio che si liquidano, con attribuzione al procuratore dell’attore dichiaratosi anticipatario, in complessivi Euro 431,99, di cui Euro 68,99 per spese vive documentate, Euro 80,00 per onorario, Euro 250,00 per diritti, Euro 33,00 per spese generali, oltre IVA su onorari e diritti (se ed in quanto ne ricorrano i presupposti di legge per la ripetibilità) e CPA come per legge.

c) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege tra le parti”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la AXA ASSICURAZIONI s.p.a. (che ha anche depositato memoria).

Le controparti non hanno proposto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5. Errata e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La ricorrente aveva, in via preliminare, eccepito l’incompetenza territoriale dell’adito Giudice di Pace di Barra restando competente in via alternativa il Giudice di Pace di Napoli (luogo del sinistro e luogo di residenza del convenuto M.) ovvero il Giudice di Pace di Torino (luogo ove aveva sede la comparente Società). Tale eccezione, ritualmente e tempestivamente formulata, veniva disattesa dal Giudice di Pace sul presupposto che la stessa era stata sollevata da uno solo dei litisconsorti necessari nella contumacia dell’altro La Corte Costituzionale con sentenza del 25/01/2006 depositata il 8/2/2006 n 41 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c., nella parte in cui in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

Il motivo non può essere accolto.

Infatti questa Corte, con riferimento alle persone fisiche ed a quelle giuridiche ha rispettivamente affermato i seguenti principi di diritto, che vanno confermati: – A) “In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perchè nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163 c.p.c., n. 2 prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro), sia perchè in entrambe le ipotesi il secondo comma, secondo inciso, dell’art. 38 cod. proc. civ. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazioni là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti” (Cass. Ordinanza n. 24277 del 22/11/2007), -B) “L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata da una persona giuridica, si ha per non proposta se non contiene l’indicazione di tutti i fori alternativi possibili, ivi compreso quello del luogo dove la convenuta ha un rappresentante abilitalo a stare in giudizio, a nulla rilevando che l’esistenza di uno stabilimento della società convenuta nel luogo dove siede il giudice adito sia stata rilevata d’ufficio.” (Cass. Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008).

Orbene, la parte ricorrente, non ha precisato se l’eccezione è stata completa ai sensi di detti principi di diritto. Ed in particolare, per quanto concerne la AXA ASSICURAZIONI s.p.a., non si precisa nulla in ordine alla sussistenza o meno (oltre alla sede suddetta) di “…

uno stabilimento e un rapprese titani e autorizzalo a stare in giudizio …” o di vari stabilimenti e rappresentanti autorizzati a stare in giudizio (la normativa in questione è certamente applicabile anche alle società di assicurazioni; intendendosi per stabilimento una sede secondaria dell’ente); ed all’eventuale eccezione sul punto.

Il difetto di specificità su tali essenziali precisazioni comporta la genericità e quindi l’inammissibilità del motivo.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5. Omessa o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia” esponendo doglianze da riassumere come segue. La parte attrice aveva prodotto una serie di documenti che univocamente lasciavano supporre l’insussistenza dell’invocato rapporto assicurativo o meglio l’esistenza di una polizza assicurativa presumibilmente contraffatta. Tale documentazione consisteva nella scheda SITA (sistemi informatici ANIA) da cui non risultava alcuna copertura assicurativa dell’auto al momento del sinistro nonchè della corrispondenza interna della Compagnia da cui emergeva l’inesistenza della polizza; documentazione integrata dalla dichiarazione del l.r.p.t. di AXA autenticata da Notaio sulla inesistenza della targa (OMISSIS) nel portafoglio assicurativo della Società. Il Giudice di Pace non ha accolto le richieste istruttorie tempestivamente formulate dalla convenuta miranti all’accertamento del rapporto assicurativo se esistente. Ed ha erroneamente ritenuto che “la garanzia dell’assicuratore non può venir meno nemmeno nei casi nei quali il certificato sia rilasciato da persona priva di rappresentanza o sia abusivamente compilato e rilasciato”. Infatti la prova fornita dall’attore sull’esistenza del certificato assicurativo vale fin quando questo risulti autentico non potendo gravare sull’assicuratore l’eventuale attività illecita di falsificazione di tali documenti impegnandolo a risarcire il danno.

Nella specie trattasi di ipotesi di inesistenza del contratto assicurativo e come tale opponibile anche al terzo danneggiato. La Suprema Corte può procedere all’esame della cennata documentazione per constatare l’error in procedendo del giudice di pace che in questo caso ha violato le regole fondamentali del processo.

Il motivo non può essere accolto.

In particolare va rilevato quanto segue: -A) non sono state proposte rituali e specifiche doglianze aventi ad oggetto reali (e giuridicamente configurabili) errores in procedendo (sono dunque prive di base le doglianze che presuppongono la sussistenza di questi ultimi); -B) le doglianze concernenti l’applicazione da parte de Giudice del principio dettato da questa Corte Suprema con Sentenza n. 4886 del 05/08/198 (trattasi evidentemente del seguente: “In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l’inoperatività inter partes del contratto assicurativo, in conseguenza del mancato pagamento del premio, non trova deroga per il caso in cui l’assicuratore debba ugualmente rispondere verso il terzo danneggiato, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 a causa del possesso da parte dell’assicurato di certificato di Assicurazione (nella specie, indebitamente rilasciato da un falsus procurator), sicchè, anche in tale situazione, l’assicurato medesimo, come resta esposto ad Azione di rivalsa dell’assicuratore per le somme eventualmente pagate a detto terzo, cosi non può pretendere dall’assicuratore il rimborso di quanto dovuto al terzo stesso”) sono inammissibili (anzitutto) in quanto detto Giudice ha inteso semplicemente riferirsi all’ipotesi di certificato avente “… comunque provenienza dalla sfera della organizzazione imprenditoriale della società assicuratrice”;

escludendo invece l’ipotesi (alla quale sembra alludere la parte ricorrente; se la sua tesi fosse diversa sarebbe inammissibile per difetto di sufficiente chiarezza) di documento “… totalmente contraffatto …” che “… non esplicherebbe alcuna efficacia nei confronti dell’assicuratore …” (v. alla penultima facciata della sentenza). E’ stata dunque criticata una tesi non coincidente con quella realmente esposta nella sentenza; – C) tutte te censure riguardanti documenti non citati nell’impugnata decisione sono comunque inammissibili; in quanto proprio per tale ragione la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare ritualmente se ed in quale atto, nonchè (per il principio di autosufficienza del ricorso; Cass. n. 8960 del 18/04/2006; Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007) in che termini, le tesi in questione (cioè quelle concernenti gli atti stessi) erano state sottoposte al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 20518 del 28/07/2008: “Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” cfr. anche Cass. N. 14590 del 2005); -D) anche a prescindere da quanto ora esposto sub C, tutte le censure relative risultanze documentali sono inammissibili (e si tratta di una ulteriore ed autonoma causa di inammissibilità) poichè, violando il predetto principio di autosufficienza del ricorso, non viene ritualmente riportato il contenuto degli atti medesimi; – E) le residue doglianze sono prive di pregio, in quanto i vizi lamentati non sussistono.

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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