Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10952 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 26/04/2021), n.10952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17045/2020 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato presso l’avv. Antonino

Ciafardini, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

3/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.C., cittadino della (OMISSIS), impugnò innanzi al Tribunale di L’Aquila, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale. Il ricorrente aveva narrato, innanzi alla suddetta Commissione: di aver lasciato il paese d’origine per la sua condizione di omosessuale; che la madre, appena saputo della sua condizione, lo aveva scacciato da casa, peregrinando per vari paesi e giungendo in Libia ove era stato sfruttato da altre persone, per poi fare ingresso in Italia; di temere di essere ucciso in caso di rimpatrio.

Con decreto emesso il 13.5.2020 il Tribunale respinse il ricorso, osservando che: il racconto del ricorrente era vago, generico ed implausibile; non era emerso che il ricorrente sia stato attinto, nel paese di provenienza, da provvedimenti sanzionatori o giudiziari per la propria condizione di omosessualità; tale racconto era da ritenere inattendibile, apparendo come un tentativo di introdurre, nella vicenda personale, un elemento di valutazione utilizzabile per l’accoglimento dei ricorsi in tema di protezione internazionale; in ogni caso, anche se la storia raccontata fosse considerata verosimile, essa sarebbe irrilevante poichè accaduta in località ove il ricorrente si sarebbe trasferito temporaneamente per un breve periodo; nessuna persona del villaggio di provenienza era a conoscenza della sua condizione, per cui non vi sarebbe pericolo per l’incolumità dell’istante in caso di rimpatrio; pertanto, non ricorrevano i presupposti della protezione internazionale e di quella sussidiaria, anche riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in quanto dal rapporto COI esaminato non si desumeva che nella regione di provenienza del ricorrente sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non era altresì riconoscibile la protezione umanitaria per la suddetta inattendibilità, nonchè per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità e la mancata prova dell’integrazione in Italia (in ordine allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, o alla creazione di rapporti interpersonali significativi).

S.C. ricorre in cassazione con tre motivi.

Si è costituito il Ministero al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo deduce la nullità del decreto impugnato, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione carente, contraddittoria e apparente, nonchè illogica, avendo il Tribunale adottato un’interpretazione delle norme in materia del tutto erronea, violando il principio della cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, come desumibile da alcuni report (Amnesty International), tenuto conto che il decreto è fondato sull’esame di un solo report del 2018.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, con violazione dell’art. 134 c.p.c., n. 2, e con motivazione contraddittoria e apparente, sussistendone però i presupposti quali: la situazione generale della (OMISSIS) e l’impossibilità di godere ivi dei diritti fondamentali.

Il primo motivo è inammissibile poichè generico e diretto al riesame dei fatti circa il giudizio d’inattendibilità del ricorrente. Va altresì osservato che lo scrutinio d’inattendibilità del ricorrente esime il giudice dall’assolvere l’onere di cooperazione istruttoria, in ordine alle fattispecie di protezione internazionale e sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. a) e b) secondo l’orientamento di questa Corte, cui s’intende dare continuità (Cass., n. 10286/2020; n. 15794/19).

Il secondo motivo è inammissibile perchè diretto al riesame dei fatti sulla valutazione dei presupposti della protezione sussidiaria, avendone la Corte territoriale escluso i presupposti sulla base dell’esame del rapporto COI citato.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, tendendo al riesame dei fatti, avendo il Tribunale escluso ogni forma d’integrazione e condizioni individuali di vulnerabilità con motivazione incensurabile in questa sede.

Nulla per le spese del giudizio, atteso che il Ministero si è costituito, non svolgendo difese, al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, che non è stata celebrata, senza depositare il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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