Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10952 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Ermanno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Tupini 133, presso lo studio

dell’avv. DE ZORDO Agostino, che lo rappresenta e difende per procura

in atti unitamente all’avv. Vito A. Martielli;

– ricorrente –

contro

Comune di Corato, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mincio,

presso lo studio dell’avv. PAPARELLA Franco, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari,

n. 96/9/05 del 21/9 – 22/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Bragaglia per delega dell’avv. De Zordo;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la estinzione del giudizio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso proposto dallo IACP della Provincia di Bari che, successivamente, vi ha rinunciato;

preso atto dell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente Comune di Corato, che ha autorizzato il suo difensore a sottoscriverla;

che va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio senza necessità di provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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