Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10952 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 06/05/2010), n.10952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21998-2006 proposto da:

REGIONE CALABRIA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore On.le L.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BRUNO BUOZZI N. 99, presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO

FABRIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FALDUTO PAOLO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimata –

sul ricorso 29214-2006 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 23,

presso lo studio dell’avvocato RIPOLI MARIA LETIZIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ZUPI DOMENICO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 36/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 20/12/2005, depositata il 30/01/2006,

R.G.N. 545/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento de processo è esposto come segue.

“Con riguardo al presente procedimento la vicenda processuale è cosi esposta nella sentenza di primo grado:

Con atto di citazione notificato il 5-10-1999, B.E. conveniva innanzi al tribunale di Cosenza, Sezione Distaccata di San Marco Argentano, la Regione (Calabria al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di L. 8.767.600, ovvero di quella maggiore o minore determinanda, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dell’uccisione di n. 17 capi di bestiame da parte di alcuni lupi.

A tal fine, l’attrice faceva presente di essere proprietaria di un’azienda agricola sita in agro dei Comuni di (OMISSIS), ove allevava un gregge ovicaprino di circa 350 capi e di aver subito in diverse occasioni nel periodo dal (OMISSIS) la perdita di animali uccisi dai lupi, provenienti probabilmente dal vicino parco del (OMISSIS).

A fondamento della domanda invocava il disposto dell’art. 2052 c.c. e le disposizioni dettate dalla normativa regionale vigente in materia.

Nel censurare il comportamento emissivo della Regione, poi, produceva le istanze rivolte all’Ente convenuto per il risarcimento dei danni e le ricevute dei versamenti effettuati per ottenere l’effettuazione delle necessari e verifiche da parte delle competenti autorità sanitarie.

In considerazione della mancata risposta della regione, chiedeva che nel computo dei danni subiti venissero ricompre se le somme sopra indicate e ammontanti a circa L. 267.000.

La Regione Calabria, benchè ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

Su richiesta della parte attrice veniva ammessa prova testimoniale;

all’esito, il giudice invitava la sola parte presente a precisare le conclusioni.

A tanto essa provvedeva in seno all’udienza del 21-12-2000, formulando le proprie richieste conclusive come consacrate in atti e la causa, previa fissazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale, veniva trattenuta per la decisione.

Con sentenza n. 29/2001 del 5-4-2001 il tribunale di Cosenza – Sezione Distaccata di San Marco Argentano – accoglieva la domanda dell’attrice e, per l’effetto, condannava la Regione Calabria al pagamento, in favore della stessa, della somma di L. 7.200.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè spese del giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Regione Calabria, con atto notificato il 4-5-2001, deducendo che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il principio della responsabilità aggettiva dei proprietario ex art. 2052 c.c. e assumendo che per i danni arrecati a terzi da un animale selvatico la responsabilità dell’ente era configurabile unicamente sulla base dei principi generali previsti dall’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale, con le diverse conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova.

Eccepiva inoltre l’errata interpretazione, da parte del medesimo giudice, della L.R. n. 3 del 27 gennaio 1986.

Nel merito eccepiva l’infondatezza della domanda alla luce delle risultanze istruttorie.

Si costituiva B.E. e chiedeva il rigetto dell’appello perchè infondato in fatto e in diritto.

Con sentenza 20.12.2005 – 30.1.2006 la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue.

– dichiara inammissibile l’appello;

– dichiara compensate le spese del giudizio.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Calabria.

Ha resistito con controricorso B.E.; la quale ha proposto anche ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

La regione Calabria, con l’unico, articolato motivo, denuncia VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell’art. 360 c.p.c., n. 3), IN RELAZIONE alla L.R. 3 giugno 2005, n. 12, art. 1 E DEL NUOVO STATUTO DELLA REGIONE esponendo doglianze da riassumere come segue. La Corte d’Appello di Catanzaro ha errato allorquando, nell’accogliere l’eccezione di improcedibilità dell’appello per difetto di capacità processuale del presidente della Giunta Regionale sollevata dalla appellata B.E. in sede di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Regione Calabria. Con l’avvento del D.Lgs. n. 29 del 1993 veniva introdotto, nel nostro ordinamento, il principio della separazione delle attività di indirizzo politico e di controllo (che rimanevano nella sfera di competenza dell’organo politico) rispetto a quelle di gestione che venivano invece attribuite espressamente ai Dirigenti.

E’ noto, tuttavia, che detto principio non trovava diretta applicazione nei confronti delle Regioni a statuto ordinario alle quali veniva assegnato l’obbligo di adeguare i propri ordinamenti attraverso l’esercizio della loro potestà statuaria, legislativa e regolamentare. Con L.R. n. 7 del 1996 la Regione Calabria istituì l’Avvocatura Regionale, ed introdusse nel proprio ordinamento il principio della separazione dell’attività politico-amministrativa da quella gestionale, riservando cosi ai dirigenti generali dei singoli dipartimenti tutta la competenza sugli atti di natura gestionale, con esclusione, tuttavia, della competenza ad emanare l’atto con il quale l’Ente si determina alla proposizione o alla resistenza delle liti attive o passive. L’allora vigente art. 27, lett. f, dello statuto della Regione Calabria non attribuiva alla Giunta il mero potere di adottare i provvedimenti di autorizzazione a proporre o a resistere alle liti attive o passive, bensì, prevedeva una competenza ben più ampia, consistente nel potere di deliberare in materia di liti attive e passive. Il che significa che la Giunta regionale della Calabria poteva, non solo emanare di volta in volta i singoli provvedimenti di autorizzazione (così come faceva in passato allorchè aveva anche i poteri gestionali afferenti le singole liti) ma anche, appunto deliberare in materia di liti attive o passive mediante l’adozione di un provvedimento di carattere generale con il quale demandare al dirigente (nella specie il Dirigente dell’Avvocatura regionale) l’adozione degli atti (di natura sicuramente gestionale) con i quali si manifesta la volontà dell’Ente di promuovere o resistere alle liti. La Giunta Regionale (non più titolare dei poteri gestionali ma, pur sempre competente a deliberare in materia di liti attive e passive), in modo assolutamente coerente con la normativa costituzionale e statale oltre che pienamente conforme alla disciplina statutaria della regionale Calabria, con Delib. n. 890 del 2001 e successivamente con Delib. n. 87 del 7 febbraio 2003, demandava al Dirigente dell’Avvocatura Regionale (e cioè a colui che è preposto alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione) l’adozione degli atti in materia di liti attive e passive con conferimento dei relativi incarichi defensionali Pertanto, la Corte d’Appello di Catanzaro è incorsa in violazione di legge, in relazione alla L.R. 3 giugno 2005, n. 12, art. 1 (pubblicata sul B.U.R. del 07/6/05 che, al comma 2, aggiungendo un comma 6 all’art. 10 della L.R. n. 7 del 1996, testualmente prevede:

“Gli atti dei dirigenti pro tempore dell’Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente, Il comma precedente, cui la disposizione testè riportata fa rinvio, è la L.R. n. 7 del 1996, art. 10, comma 5 come sostituito dalla stessa L.R. n. 12 del 2005, comma 10 cosi formulato:

La L.R. 13 maggio 1996, n. 7, art. 10, comma 5 è cosi sostituito: 5, per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi di nunzi alla Corte costituzionale.

L’autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie”.

A quanto sin qui rilevato, deve aggiungersi che il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25, promulgato dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R. del 23 ottobre 2004, suppl. straord. n. 6 al n. 19 del 16/10/2004, entrato in vigore, ai sensi dell’art. 69, comma 6, dello Statuto medesimo, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, (e quindi in vigore alla data di deposito della impugnata sentenza) non contiene più, nell’attuale ari. 36, relativo alle attribuzioni della Giunta regionale, nè in alcun altro articolo, la disposizione a suo tempo contenuta nell’art. 27, comma 1, lett. f), del previgente Statuto, disposizione che faceva riferimento alla deliberazione di Giunta regionale in materia di liti attive e passive, prevedendo all’art. 34, comma 1, lett. a) che “Il presidente della Giunta Regionale rappresenta la Regione”. In definitiva, in virtù della L.R. n. 12 del 2005, art. 1, succitato comma 1, i decreti già assunti alla data di entrata in vigore della medesima L.R. dai vari dirigenti pro tempore dell’Avvocatura regionale producono, in ogni caso, ai fini della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, gli stessi effetti del decreto del dirigente dell’Avvocatura regionale previsto dal predetto art. 1, comma 10. I medesimi effetti erano, quindi, comunque, prodotti, in seno al giudizio di appello, dal Decreto dirigenziale, già in atti, con il quale si è determinata e manifestata la volontà dell’Ente di promuovere l’appello. Quesiti:

affermi il principio secondo cui gli atti dei dirigenti pro tempore dell’Avvocatura regionale autorizzativi di costituzioni in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 12 del 2005, producono gli effetti del decreto di cui alla L.R.. n. 7 del 1996, ari. 10, 5 comma come sostituito dalla stessa L.R. n. 12 del 2005, comma 10 e che, anche in forza dell’art 36 del nuovo Statuto della Regione, il Presidente della Regione Calabria, in quanto legale rappresentante dell’ente, è il soggetto giuridico legittimato a conferire la procura alle liti;

conseguentemente dica se, avendo la Corte d’Appello ignorato le modifiche legislative suindicate, la stessa Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 36/06 abbia o meno erroneamente ed illegittimamente dichiarato la inammissibilità dell’atto di costituzione della Regione Calabria.

Il ricorso principale non può essere accolto in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene ritualmente riportato il contenuto degli atti in questione; e tra l’altro delle sopra citate “… Delib. n. 890 del 2001 e … Delib. 7 febbraio 2003, n. 87 …” e del “… Decreto Dirigenziale, già in atti, con il quale si è determinata e manifestata la volontà dell’Ente di promuovere l’appello …” (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass, Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009; Sentenza n. 4849 del 27/02/2009). La conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso, applicabile tra l’altro anche in materia processuale, comporta l’inammissibilità delle doglianze in esame (cfr. tra le altre Cass. n. 14262 del 28/07/2004; cfr. Cass. a SEZ. U n. 9561 del 16/06/2003; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009); e quindi il rigetto del ricorso principale.

B.E., con l’unico motivo di ricorso incidentale, denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell’art. 24 Cost. E dell’art. 92 c.p.c.; OMESSA MOTIVAZIONE” lamentando che la Corte di Appello di Catanzaro è incorsa nella violazione dell’art. 24 Cost. e art. 92 c.p.c. allorquando, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla Regione Calabria, ha compensato le spese del grado del giudizio senza addurre alcuna motivazione e nonostante la soccombenza totale dell’appellante. Si richiama Cass. sentenze 15-03-2006 n. 5783; 25-01- 2006 n. 1422. E si chiede che la Corte di Cassazione voglia confermare il seguente principio:

“in materia di spese processuali, la statuizione del giudice che dispone la compensazione delle spese di giudizio deve essere congruamente motivata”.

Anche il ricorso di B.E. va respinto.

Infatti (premesso che nella specie era applicabile l’art. 92 c.p.c. non novellato) deve essere confermato il seguente principio di diritto.

“In tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 cod. proc. civ. recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporre la compensazione, in tutto o in parie, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di giusti motivi, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione” (Cass. Sentenza n. 7523 del 27/03/2009; cfr. anche Cass. Sentenza n. 2397 del 31/01/2008).

Il rigetto di entrambi i ricorsi autorizza a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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