Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10951 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 26/04/2021), n.10951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.J., n. in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Ravenna, Via Meucci 7/d, presso lo studio dell’avvocato Andrea

Maestri, che lo rappresenta e difende in giudizio per procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 6/2019 del Giudice di Pace di Ravenna;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2021 dal consigliere Dott. Giacomo Maria Stalla.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. B.J., n. in (OMISSIS), propone un motivo di ricorso per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il giudice di pace di Ravenna, adito D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8 e D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18 ha respinto il ricorso proposto contro il decreto prefettizio con il quale veniva disposta la sua espulsione dal territorio nazionale.

Il giudice di pace, per quanto qui ancora rileva, ha osservato che:

– l’espulsione era stata disposta perchè il prevenuto, privo di permesso di soggiorno e irregolare in Italia, risultava gravato da precedenti penali e di polizia, rientrando in una delle categorie di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1;

– a nulla rilevava la circostanza che egli fosse coniugato con una cittadina italiana, non avendo l’opponente provato (com’era suo onere) lo stato di convivenza con la moglie (anzi escluso dagli accertamenti di polizia in atti).

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno-Prefettura di Ravenna il quale chiede il rigetto del ricorso, posto che: la richiesta di ottenimento di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE era stata respinta per difetto di convivenza, e respinta, per pericolosità sociale, era stata anche la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

– dalla relazione della Questura di Ravenna, in atti, risultava l’insussistenza del requisito di convivenza coniugale;

– il ricorrente doveva inoltre ritenersi, con valutazione in concreto, socialmente pericoloso, in quanto gravato da precedenti di polizia e condanne penali per lesioni, minaccia, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, così da doversi ricondurre alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 2 bis e art. 19, comma 2, lett. c), posto che:

se disposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) (appartenenza alle categorie di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 cit.) l’espulsione era illegittima poichè il ricorrente non poteva considerarsi nè delinquente abituale nè delinquente professionale, risultando condannato solo in due occasioni: la prima per stupefacenti nel (OMISSIS) e la seconda per il reato colposo di lesioni gravi stradali, con conseguente esclusione di pericolosità sociale;

se invece disposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a) e b) D.Lgs. cit., l’espulsione era parimenti illegittima perchè il ricorrente era titolare, fin dal giugno 2015, di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (essendo coniugato con una cittadina italiana) di per sè attestante la condizione di convivenza coniugale; nè quest’ultimo requisito poteva escludersi in ragione della diversità di residenza, anche considerato che, all’epoca dei controlli, la moglie veniva ospitata, per ragioni di lavoro, in un Comune diverso da Ravenna mentre, durante la sua detenzione in carcere, ella si era trasferita a vivere presso i genitori per ragioni economiche.

p. 3.1 Il motivo è inammissibile in tutte e due le censure nelle quali si articola.

Per quanto concerne la prima censura (sostanzialmente riconducibile ad un vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione generale di pericolosità sociale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c richiamante le categorie di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1,4 e 16), è dirimente osservare come il motivo di ricorso non indichi in alcun modo se, quando ed attraverso quali specifici argomenti la questione della pericolosità sociale dell’interessato fosse stata devoluta al giudice di pace quale motivo di opposizione al decreto prefettizio di espulsione.

Certo non può in tal senso sopperire quanto incidentalmente affermato, in sede di rievocazione dei fatti di causa, nella pagina n. 4 del ricorso per cassazione (laddove si riferisce di aver evidenziato, nel ricorso avanti al giudice di pace, la scarsa rilevanza dei precedenti penali riportati dal B.), dal momento che si tratta di affermazione del tutto generica, neppure essa specificamente mirata alla sollecitazione di una rivisitazione complessiva di pericolosità sociale, sollecitazione non riscontrata nè riscontrabile agli atti di causa.

Eppure, la specifica allegazione di questo aspetto nevralgico della controversia doveva apparire tanto più necessaria a fronte del fatto che nell’ordinanza impugnata il giudice di pace dà effettivamente conto dei motivi di illegittimità del provvedimento di espulsione devolutigli dall’opponente ma, nel fare ciò (ord.pag.1), egli menziona l’avvenuta deduzione del solo motivo concernente la lamentata “illegittimità dell’atto di espulsione per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c)” (ostatività all’espulsione derivante da legami di convivenza familiare); dunque, un aspetto del tutto diverso da quello che oggi il ricorrente vorrebbe rivedere con la censura in esame.

Basta dunque richiamare il fermo indirizzo di legittimità, certo applicabile anche al procedimento in materia di espulsione amministrativa, secondo cui “qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (così, tra le molte: Cass. n. 32804/19; 2038/19; 15430/18).

p. 3.2 Per quanto concerne la seconda censura – appunto concernente la condizione di convivenza coniugale quale elemento impeditivo dell’espulsione – l’inammissibilità deriva dal fatto che, al di là della deduzione in rubrica del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il tenore sostanziale della doglianza è nel senso di un sindacato prettamente di merito su un accertamento che il giudice di pace ha compiutamente svolto e del quale ricostruisce adeguatamente, sul piano motivazionale, i passaggi essenziali e gli esiti (nel senso del difetto di prova della convivenza del ricorrente con la moglie italiana e, anzi, della sussistenza in atti di risultanze esattamente antitetiche a quanto affermato dal medesimo).

E’ proprio in forza di tale convincimento fattuale che il giudice di merito ha poi fatto applicazione puramente consequenziale della disciplina di specie, escludendo in concreto la sussistenza della dedotta condizione di non espellibilità ex art. 19, comma 2, lett. c) cit..

E’ dunque evidente come la censura non intenda tanto ottenere un vaglio di corretta applicazione normativa – che, come si è detto, è stata del tutto coerente, nel ragionamento censurato, con un determinato accertamento fattuale – quanto invalidare proprio quest’ultimo, a tal fine valorizzando determinati controelementi istruttori che dovrebbero invece attestare l’effettività della convivenza con la moglie cittadina italiana.

E’ però fin troppo evidente come ciò non sia consentito in sede di legittimità, tanto più a fronte di un motivo di ricorso che – come già evidenziato – nemmeno lamenta (seppure nei ristretti limiti in cui ciò sia oggi ammesso dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) gravi ed invalidanti carenze di tipo motivazionale.

Ne segue, in definitiva, l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Amministrazione controricorrente, che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, tenutasi con modalità da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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