Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10951 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 06/05/2010), n.10951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14756-2006 proposto da:

P.A. (OMISSIS), M.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI RAFFAELE,

rappresentati e difesi dagli avvocati SEBASTIANI SEBASTIANO,

SEBASTIANI ENRICO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ COOP. EDIFICATRICE IL PONTICELLO SRL IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS) in persona del Liquidatore S.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 2,

presso lo studio dell’avvocato DI GIROLAMO ALFREDO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati OLEARI SIMONA,

SACCARDI STEFANIA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 17448-2006 proposto da:

O.C. (OMISSIS) nella sua qualità di erede e

moglie di C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENTILESCHI NUNZIO giusta delega

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

P.A., M.E., COOP EDIFICATRICE IL PONTICELLO

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1285/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 18/3/2005, depositata il 09/09/2005, R.G.N.

9/9/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato ALFREDO DI GIROLAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso il rigetto di entrambi

i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione, notificato il 27 marzo 1987, la Cooperativa Edificatrice Il Ponticello conveniva, avanti al Tribunale di Firenze, C.M., M.E. ed P.A., nella loro rispettiva qualità di ex presidente, ex vice presidente ed ex componente del consiglio d’amministrazione della cooperativa stessa.

Esponeva l’attrice che la nuova amministrazione della Cooperativa, nel prendere in consegna la gestione sociale, aveva riscontrato che la somma di quanto versato dai soci e quanto mutuato dalle banche era superiore a quanto realizzato dall’appaltatore cui la Cooperativa aveva commesso la realizzazione dell’edificio sociale. Chiedeva pertanto l’attrice che gli ex amministratori fossero dichiarati tenuti a rendere il conto della loro gestione; chiedeva altresì che fossero determinate le risultanze del rendiconto, con accredito a favore della Cooperativa di quella somma che sarebbe stata precisata in corso di giudizio. Si costituiva il C., deducendo di non essere in grado di rendere alcun conto, per non aver svolto effettive funzioni di amministratore; si costituivano il M. e la P., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo, la carenza di legittimazione attiva della società per non essere stata deliberata dall’assemblea l’azione sociale di responsabilità, nel merito contestando il conto redatto dai nuovi organi della Cooperativa. Dopo l’espletamento di due C.T.U., l’esame di testimoni e la produzione di documenti, il Tribunale riteneva la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione per carenza di previa deliberazione assembleare in quanto non si trattava di un’azione sociale di responsabilità, individuava nei le indicazioni del secondo C.T.U. la chiave di lettura per determinare l’esatto conto della gestione condotta dagli ex amministratori, che condannava in solido tra loro a restituire alla Cooperativa la somma di Euro 46.997,58. Avverso questa decisione proponeva appello la P., che con primo motivo rilevava come l’azione proposta dalla Cooperativa dovesse configurarsi come azione di responsabiltà ovvero (se qualificata azione di rendiconto) come propedeutica all’instaurazione di un giudizio di responsabilità degli amministratori, in entrambi i casi non proponibile se non preceduta da. Deliberazione assembleare, che qui non v’era stata.

Nell’ambito del medesimo motivo eccepiva inoltre l’appellante che la domanda era stata proposta dal presidente pro tempore della Cooperativa, An.Ce., soggetto di cui non era stata provata la capacità di rappresentare l’ente.

Con secondo motivo, l’appellante censurava la lettura che il tribunale aveva dato alle risultanze degli accertamenti contabili ed affermava che dalle indicazioni del secondo dei due C.T.U. sarebbero emersi non già degli ammanchi ma una semplice perdita di gestione, di entità modesta e da ritenersi normale nell’attività di una cooperativa edificatrice che non si proponeva un fine di lucro ed era in attività da dieci anni. Allegava ancora l’appellante che lei ed il M. avevano provveduto a versare denaro proprio per il perseguimento degli scopi sociali;

si doleva infine per la condanna all’intero ammontare delle spese di lite. Si costituiva il C., proponendo appello incidentale fondato sulla deduzione di non essere stato che un prestanome del M. e della di lui moglie P.A. e facendo proprie le difese dell’appellante principale. Si costituiva la Cooperativa, affermando che l’azione proposta non abbisognava della preventiva deliberazione dell’assemblea dei soci in quanto con essa si chiedeva semplicemente che gli ex amministratori rendessero il conto della loro gestione e fossero condannati a restituire le somme non rinvenute nell’amministrazione; contestava inoltre la fondatezza delle censure che erano state rivolte alla decisione del Tribunale, nelle parti in cui essa aveva recepito le indicazioni provenienti dal secondo C.T.U.”.

Con sentenza 18.3 – 9.9.05 la Corte d’Appello di Firenze decideva come segue:

“… respinge l’appello proposto da P.A. nonchè l’appello incidentale proposto da C.M. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 19 novembre 2002-3 giugno 2003, n. 1633 e condanna, in via tra loro solidale, P.A. e C.M. a rifondere alla Cooperativa Edificatrice Il Ponticello a r.l. le spese di questo grado, liquidale in complessivi Euro 7.998,84 oltre CPA. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione P.A. ed M.E..

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale O.C. quale erede di C.M..

Ha resistito (al ricorso principale ed a quello incidentale) con controricorso la SOCIETA’ COOP. EDIFICATRICE “IL PONTICELLO” a r.l., in liquidazione.

P.A. ed M.E. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

P.A. ed M.E. con il primo motivo denunciano “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. (nel testo anteriore a quello introdotto dalla L. n. 353 del 3990) e dell’art. 112 c.p.c. nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5)” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La società Cooperativa il Ponticello, dopo aver proposto azione di rendiconto accompagnata dalla richiesta di condanna al pagamento degli importi che risultassero dovuti, ha abbandonato le originarie domande di rendiconto e pagamento degli importi conseguenti, sostituendo ad esse una nuova domanda, quella di risarcimento del danno per gli atti di mala gestio, contestati agli ex amministratori per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. I convenuti, accettando il contraddittorio su detta nuova domanda, hanno chiesto che le conclusioni così come formulate venissero respinte per non aver rispettato parte attrice la normativa di cui all’art. 2393 c.c. a norma del quale l’azione di responsabilità contro gli amministratori deve essere preceduta da una deliberazione dell’assemblea. Considerato che l’originaria domanda di rendiconto e di pagamento susseguente, non è stata in alcun modo richiamata dalla Cooperativa attrice, ne in sede di precisazione delle conclusioni, nè, tantomeno, nella comparsa conclusionale, avrebbe dovuto necessariamente essere riconosciuto che la domanda di rendiconto e quella consequenziale di pagamento degli importi eventualmente risultanti dal rendiconto erano state rinunciate. Anche la condotta processuale della Cooperativa attrice, del resto, suffragava quanto ora esposto. Il giudice di prime cure e quello di appello avrebbero dovuto riconoscere che la domanda di rendiconto doveva ritenersi abbandonata tenuto conto, tra l’altro, che la richiesta di rendiconto e la domanda di risarcimento del danno per mala gestio erano fra di loro autonome ed inconciliabili in quanto l’una escludeva necessariamente l’altra. Il potere officioso del giudice di rilevare la novità della domanda, considerato che ci si trovava nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito del 1990, si era esaurito nel momento in cui la parte che poteva avere interesse ad impedire l’ingresso della domanda, ha dichiarato di accettare il contraddittorio o comunque tenuto un comportamento implicante accettazione per il tramite della contestazione specifica riferita al merito della pretesa.

Il primo motivo è privo di pregio.

Va premesso che secondo la Corte di merito è stata sempre e solo proposta l’azione di rendiconto (rilievo che si colloca “a monte” rispetto ad ogni doglianza circa l’esaurimento del potere del giudice di rilevare d’ufficio la novità della domanda; privando di base le censure in questione) e che è errata in diritto la tesi secondo la quale “… la richiesta di rendiconto e la domanda di risarcimento del danno per mala gestio erano fra di loro … inconciliabili in quanto l’una escludeva necessariamente l’altra….”. Va poi rilevato che in realtà la questione riguarda l’interpretazione della domanda (o delle domande) proposta (o proposte) in primo grado ed in particolare contenuta (o contenute) nell’atto di citazione; e va quindi ribadito il seguente principio di diritto: “In sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un “error in procedendo”, in relazione ai quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto li profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto” (Cass. Sentenza n. 20373 del 24/07/2008). Sulla base di tale principio, deve concludersi che il motivo è privo di pregio dato che si è di fronte a tipiche valutazioni di merito della Corte, che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto immuni dai vizi denunciati (essendo impeccabili sia dal punto di vista logico che da quello giuridico).

Con il secondo motivo P.A. ed M.E. denunciano “insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) (per non avere la Corte d’appello motivato in modo esauriente e logico circa la condanna alla somma di L. 91.100.000)” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. I convenuti, fin dalla loro tardiva costituzione in giudizio, hanno precisato di avere finanziato con mezzi propri la società il Ponticello per l’importo di L. 563.414.89, somma loro occorsa per poter disporre dei mezzi necessari a far progredire l’appalto e, quindi, evitare l’interruzione dei lavori. Nella consulenza tecnica è stato detto, e la circostanza è stata confermata nella decisione impugnata, che gli ex amministratori non sono stati in grado di fornire la prova di aver effettuato a titolo personale i finanziamenti in oggetto, senza tenere in alcun conto la spiegazione secondo la quale la prova era mancata in quanto buona parte della documentazione relativa al conto economico era stata oggetto di un sequestro in sede penale in danno alla SOCOTI s.r.l. disposto dalla autorità giudiziaria. La Corte di Appello, nell’esaminare la consulenza tecnica, rileva che il secondo CTU avrebbe individuato una “differenza ira quanto desumibile dalla contabilità e quanto ricostruito dal consulente”, pari a L. 91.100.000, ed attribuisce importanza ai fatto che “anche il primo dei due CTU aveva individuato un ammanco di cassa, determinandolo in L. 93.2/9.064” (cfr. pag. 7 sentenza). Da qui, in via del tutto illogica e contraddittoria, il giudice di secondo grado fa discendere da una parte l’infondatezza della “doglianza che vorrebbe identificare il ridetto ammanco con la perdita di gestione” e, dall’altra, la correttezza della condanna dei convenuti da parte del giudice di primo grado. La contraddizione nella quale incorre la Corte è evidente; una volta riconosciuto, cosi come fa il consulente ed anche lo stesso giudicante che non mette in dubbio l’avvenuto versamento di tale somma, che l’importo in oggetto è stato versato ed una volta accertato che il versamento non può essere stato effettuato dai soci prenotatari in quanto, per i versamenti da questi effettuati era stato costituito l’apposito conto soci costruzioni, e comunque, tenuto conto che se i soci prenotatari avessero effettuato ulteriori versamenti non avrebbero certo avuto difficoltà a produrre le relative quietanze, non vi è altresì dubbio che i versamenti furono effettuati solo ed esclusivamente dai soci non prenotatari e cioè dal geometra M. e dalla signora P., considerato che altri soci che possano aver effettuato versamenti di non poco conto non ve ne erano. Tenuto anche conto che sono decorsi circa 18 anni senza che nessuno abbia rivendicato la titolarità dei versamenti e ne abbia chiesta la restituzione e tenuto anche conto che i 558.020.000, comprendenti anche i 91,100.000 di cui alla condanna, non possono essere “caduti dal cielo”, altra possibilità non vi è se non quella di riconoscere che trattasi di importi anticipati dai soci. Sarebbe stato obbligo del giudice di merito tenere anche conto delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU che ha affermato che l’importo di 91,1 milioni “è da considerare non rilevatile nell’economìa della causa stante l’entità delle cifre in gioco” (pag. 21 CTU Dott. Mu.). La sentenza di secondo grado non da ragione alcuna del motivo per cui, nella specie, dovrebbe parlarsi di un “ammanco”. Nella relazione, il CTU non ha mai fatto cenno al concetto di ammanco, di atti distrattivi, ecc. … ma ha unicamente, dato atto della mancanza dei “documenti giustificativi relativi”, effettuato una ricostruzione delle sole partite finanziarie e contabili, mai ricollegando in alcun modo le differenze riscontrate a mala gestio dei precedenti amministratori della Cooperativa signori M., P. e C., ovvero a loro responsabilità. Anzi, ha definito (a pag. 21) la differenza di 91.100.000 “da considerare non rilevante nell’economia della causa stante l’entità delle cifre in gioco”. Inoltre la Corte ha errato anche quando ha totalmente ignorato le prove testimoniali che valevano a confermare la bontà delle dichiarazioni dei convenuti circa le sovvenzioni da loro effettuate.

Pure il secondo motivo non può essere accolto in quanto la Corte, anche sui punti in questione, ha valutato le risultanze processuali sulla base di argomentazioni che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto immuni dai vizi lamentati (v. Cass. n. 9234 del 20/04/2006: “Il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposi io, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata”, cfr. inoltre Cass. S.U. n. 05802 del 11/06/1998; cfr.

anche, tra le successive : Sentenza n. 1754 del 26/01/2007; Sentenza n. 5066 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 18119 del 02/07/2008;

Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009).

Con il terzo motivo le parti ricorrenti denunciano “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5)” prospettando doglianze da riassumere nel modo seguente Nella denegata ipotesi in cui la Suprema Corte dichiarasse dovuto l’importo di L. 91.100.000, si contesta la statuizione della Corte d’Appello in ordine alla condanna al pagamento degli interessi da corrispondere su detto importo capitale in quanto viziata da ultra petizione. Risulta per tabulas che in nessun caso la richiesta di pagamento di quanto risultasse dovuto è accompagnata dalla richiesta degli interessi legali. La domanda avente ad oggetto la corresponsione degli interessi è stata proposta solo nella costituzione in appello.

Il terzo motivo è inammissibile.

Infatti dagli atti e persino dallo stesso ricorso per cassazione (v.

in particolare a pag. 10) emerge che detta condanna al pagamento degli interessi era contenuta nella sentenza di primo grado. La parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto indicare ritualmente (mentre non l’ha fatto) se ed in quale atto, nonchè (per il principio di autosufficienza del ricorso; cfr. tra le altre Cass. n. 8960 del 18/04/2006; Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007) in che termini, le tesi in questione erano state sottoposte al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 20518 del 28/07/2008: “Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa “; cfr. anche Cass. N. 14590 del 2005).

Con il quarto motivo le parti ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. (sull’opportunità di disporre la compensazione delle spese legali)”, lamentando che la Corte d’Appello ha condannato i convenuti P.A. e C. M. in solido fra loro a rifondere alla Cooperativa Edificatrice li Ponticello a r.l. le spese del grado, mentre c’erano invece giusti motivi per disporre la totale compensazione delle spese del giudizio, sia di primo che di secondo grado.

Il motivo è privo di pregio dato che la decisione sul punto della Corte di merito è ineccepibile sia dal punto di vista logico che da quello giuridico.

Non rimane dunque che rigettare il ricorso proposto da P. A. ed M.E..

Va rigettato anche il ricorso proposto da O.C. quale erede e moglie di C.M., che riproduce sostanzialmente i motivi esposti nel ricorso di P.A. ed M.E..

Le spese seguono la soccombenza (tutti i ricorrenti vanno condannati in solido avendo interesse comune ex art. 97 c.p.c., comma 1) e vengono liquidate come esposto nel seguente dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna in solido i ricorrenti P.A., M.E. e O.C. a rifondere alla controricorrente SOCIETA’ COOP EDIFICATRICE “IL PONTICELLO” a r.l in liquidazione le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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