Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10951 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17525/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 90,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ADOLFO BIOLE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 4 luglio 2014, la Corte di appello di Genova, in sede di rinvio da Cass. n. 4357/2014, condannava l’INPS al pagamento in favore di M.V. dell’assegno di invalidità ex lege n. 118 del 1971, a decorrere dal 1 novembre 2006 sino al compimento del 65^ anno di età, oltre interessi dal 121^ giorno dalla domanda amministrativa;

che, ad avviso della Corte territoriale e per quello che ancora rileva in questa sede, il termine semestrale di decadenza di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, decorreva dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa da individuare, nel caso in esame, non nella notificazione in data 7 aprile 2007 alla M. dell’esito della visita medica collegiale della commissione sanitaria dell’ASL (che la riconosceva invalida al 75% a decorrere dal 22.12.2006) ma dal provvedimento del 9 novembre 2007 – di cui si ignorava la data di comunicazione – di rigetto della domanda da parte dell’INPS e motivato dal fatto che il requisito sanitario era risultato sussistente solo dal 22.12.2006, ovvero da data successiva al compimento del 65^ anno di età;

che, per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la M.;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che la M. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., adesiva alla proposta predetta;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, comma 2, convertito in L. 27 febbraio 2004, n. 47 e art. 152 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver la Corte di Appello erroneamente fatto decorrere il termine di decadenza semestrale, previsto dal cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 42, non dalla notifica dell’esito della visita della commissione medica, bensì dal provvedimento amministrativo dell’INPS di rigetto della domanda di assegno di invalidità e ciò in quanto il provvedimento della commissione medica con il quale si riconosceva alla M. una invalidità del 75% ma solo a decorrere dal 22.11.2006 integrava già un rigetto della domanda essendo stata superata la soglia di invalidità prevista dalla legge per poter accedere alla prestazione richiesta solo da epoca successiva al compimento del 65^ anno di età da parte della M. (nata l’11.11.1941);

che il motivo è infondato alla luce del principio secondo cui affinchè possa maturare la decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, è necessario che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all’interessato, poichè il dies a quo del termine semestrale di decadenza è individuato dalla legge nella data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa e le norme che stabiliscono decadenze sono di stretta interpretazione (Cass. 9 dicembre 2016 n. 25268);

che, nel caso in esame, solo con lettera del 9 novembre 2007 – di cui non risulta quando sia avvenuta la comunicazione – l’INPS rigettava esplicitamente la domanda della M. mentre con la notifica del verbale della commissione medica in data 7 aprile 2007 alla predetta era stato esplicitamente comunicato solo che sussisteva una invalidità nella misura del 75% a decorrere dal 22 dicembre 2006 (e, dunque, solo per implicito che non ricorreva il requisito sanitario per il periodo anteriore con il conseguente rigetto della domanda sussistendo detto requisito solo da data successiva al compimento del 65^ anno di età); che, pertanto, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che alla data di deposito del ricorso innanzi all’autorità giudiziaria il termine semestrale di cui al citato art. 42, comma 3, non fosse ancora decorso; che, alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato; che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dell’INPS e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio ‘172017

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