Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10950 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 06/05/2010), n.10950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 270-2006 proposto da:

M.S.N., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA 23, presso lo studio dell’avvocato

MARZIALE LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CORREGGIARI GIANNI, PELLEGRINI ALESSANDRO giusta procura speciale del

Dott. Notaio TOMMASO GHERARDI in 436 BOLOGNA 14/12/2005, rep. 43915;

– ricorrente –

contro

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

amministratore delegato e legale rappresentante Dott. B.

M. e S.E., entrambi elettivamente domiciliati in

ROMA, P.ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio degli avvocati

MARTINETTI MAURIZIO e RIPA DI MEANA VITTORIO, che li rappresentano e

difendono giusta procura a margine del controricorso;

ARCA SOCIETA’ EDITRICE DE L’UNITA S.P.A. in liquidazione

(OMISSIS) in persona del liquidatore pro tempore Dott. M.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORE IGNAZIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VACIRCA SERGIO,

MATTEUZZI GIAN LUCA giusta delega a margine del controricorso;

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS

LUCIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

RAI SPA, I.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4664/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/9/2004, depositata il 02/11/2004, R.G.N.

596/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato SIMONE CICCOTTO per delega dell’Avvocato ALESSANDRO

PELLEGRINI;

udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chieste il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione ritualmente notificato, M.S. N. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Roma, il magistrato I.P., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l’Editoriale la Repubblica spa (proprietario dell’omonima testata) successivamente incorporata nel gruppo editoriale L’ESPRESSO spa; S.E. (direttore responsabile del quotidiano “(OMISSIS)”); P.M. (direttore responsabile del quotidiano “(OMISSIS)”); L’ARCA – Società editrice de l’Unità spa; la RAI – Radiotelevisione italiana spa, nonchè i giornalisti televisivi I.M. ((OMISSIS)) e V.M. ((OMISSIS)) chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni, anche da reato, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da essa attrice, in conseguenza di ciascun dedotto fatto di diffamazione, il tutto con riparazione pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex art. 12 pubblicazione della sentenza e vittoria di spese.

In particolare la M.S. esponeva che il giorno (OMISSIS), durante il dibattimento per il cosiddetto processo ENIMONT in corso presso il tribunale penale di Milano, il pm d’udienza Dott. I., soffermandosi sul comportamento di uno dei maggiori imputati, l’on. C., aveva riferito di conversazioni telefoniche, intercettate, tra quest’ultimo ed essa attrice; che detto PM l’aveva definita “(OMISSIS) della prima ora”, nonchè “persona nota all’autorità giudiziaria per avere posto in essere un’attività di depistaggio in merito ad indagini … sulle stragi di (OMISSIS), attraverso subordinazione di testi”; che tali affermazioni del dott. I., riportale lo stesso giorno dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) in televisione, nonchè riprese nei giorni successivi dai quotidiani (OMISSIS), non rispondevano a verità, in quanto essa attrice non aveva svolto alcuna attività di “depistaggio” o di “subornazione-testi” in processi per strage ove, peraltro, non era mai stata inquisita ma solo escussa come teste, come interlocutrice di una telefonata, intercettata, con G. L. (circostanza, questa, riscontrabile dal contenuto dell’ordinanza di rinvio a giudizio, emessa dal giudice istruttore del tribunale di Bologna, nelle inchieste-bis per le stragi sul treno (OMISSIS)); che dalla propalazione tali fatti, integranti il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, erano derivali ad essa istante “gravissimi danni” all’onore, alla reputazione, all’identità personale, oltrechè sotto il profilo patrimoniale. Tutti i convenuti si costituivano – alcuni sollevando eccezioni in rito – per chiedere, nel merito, il rigetto delle domande avversaria. Interrotto e riassunto il giudizio, all’esito dell’istruttoria solo documentale, il Tribunale di Roma – con la sentenza n 27298 del 17 dicembre 1999 – respingeva la domanda di M.S.N. compensando le spese processuali fra tulle le parli. Avverso detta sentenza interponeva appello, innanzi a questa corte, la M.S. – con atto notificato alle controparti il 25, 26, 27 e 29 gennaio 2001 – rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Si costituivano tutti gli appellati per richiedere il rigetto dei gravame avversario; il dott. I. e la spa ARCA – Soc. editrice de l’Unità in liquidazione proponevano, a loro volta, impugnazione incidentale”.

Con sentenza 23 settembre – 2 novembre 2004 la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue:

…1) accoglie in parte l’appello incidentale di I.P.;

2) respinge il gravame principale di M.S.N. e l’impugnazione incidentale di ARCA spa – Società editrice dell’Unità in liquidazione, in persona del liquidatore;

3) per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da M.S. N. nei confronti di I.P.;

4) conferma nel resto la sentenza appellata;

5) compensa interamente le spese processuali del presente grado del giudizio tra le parti sopra indicate, nonchè la RAI-Radiotelevisione italiana ed il Gruppo editoriale l’Espresso spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ed ancora S.E., P.M., V.M. e L.M.”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione M. S.N. con due motivi.

Hanno resistito con controricorso il Gruppo Editoriale L’Espresso spa. e S.E..

Ha resistito con controricorso P.M..

Ha resistito con controricorso l’Arca Società Editrice de L’Unità s.p.a. in persona del liquidatore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

M.S.N. precisa che le sue doglianze sono limitate alle posizioni processuali del Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., di S.E., dell’ARCA s.p.a. e di M.P..

Con il primo motivo denuncia ex “art. 360 c.p.c., n. 3, art. 360 c.p.c., n. 5 violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia” esponendo doglianze da riassumere come segue La Corte territoriale s’è limitata ad affermare che “la stampa e la televisione si sono limitate a riprendere una notizia – obiettivamente di pubblico interesse – data nel corso d’una udienza del processo Enimont, di grande risonanza mass-mediate, da parte del pubblico ministero dott. I.. In questo contesto, proprio per la qualità della fonte, ulteriori controlli sulla veridicità della notizia sono apparsi, agli appellati, obbiettivamente superflui, facendo loro ritenere di esercitare legittimamente il diritto di cronaca, pubblicando le dichiarazione del p.m. I.”. Si era però evidenziato, sia in primo grado che in fase d’appello che tutti i giornalisti avevano avuto a propria disposizione i documenti che il p.m. aveva depositato all’atto della propria requisitoria (tanto che ampi stralci delle telefonate erano state poi pubblicate). Sia gli articoli sia i servizi televisivi erano stati pubblicati ed erano andati in onda il giorno successivo alla requisitoria del dott. I. e, conseguentemente, i giornalisti avevano avuto tutto il tempo per compiere un doveroso accertamento documentale, compreso quello concernente l’affermazione più grave, ossia i “depistaggi” di cui si sarebbe resa responsabile la signora S. che il dott. I. aveva affermato essere provati dall’ordinanza del g.i di Bologna (da lui prodotta).

Il motivo non può essere accolto in quanto i vizi denunciati non sussistono.

In particolare va rilevato che, secondo la chiara tesi della Corte (v. in particolare il brano di sentenza citato nel ricorso) “…

proprio per la qualità della fonte …” gli ulteriori controlli in questione (ed in particolare il predetto “… accertamento documentale …”) erano apparsi superflui; ed in tale situazione (apparente inutilità a causa della qualità della fonte) detto Giudice ha individuato l’esimente della “verità putativa”.

Si è palesemente di fronte ad una motivazione concretamente sussistente, che ha anzi specificamente ad oggetto il punto in esame e che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia ex “art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda formulata dall’attrice: art. 360 c.p.c., n. 3: erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c.” esponendo doglianze da riassumere come segue. Diversamente da quanto affermato in motivazione, ove si legge che con la “… primigenia domanda risarcitoria ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c. … l’attrice in primo grado aveva chiesto l’accertamento del reato di diffamazione commesso in suo danno …”, l’atto di citazione riportava la richiesta di rifusione dei danni anche da reato, patrimoniali ed extrapatrimoniali, premesso l’accertamento dell’esistenza e rilevanza anche ai fini dell’art. 185 c.p. e art. 2059 c.c. dell’illiceità dei comportamenti descritti in narrativa (il termine illiceità non potendo essere limitato al solo piano penalistico ma estendendosi, come normalmente s’intende, anche al piano della rilevanza civilistica). Non costituisce pertanto domanda nuova quella (contenuta nell’atto di citazione in appello sub “3”) volta a chiedere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per una condotta già coll’atto introduttivo del giudizio di primo grado qualificata come illecita – e non solo con riguardo al piano penalistico – ed in relazione alla quale, già in primo grado era stata formulata medesima richiesta. L’equivoco sta nell’aver ritenuto che la domanda di primo grado fosse limitata al solo danno da reato. Peraltro, nessuna contestazione e nessuna eccezione erano state sollevate dalle controparti, neppure in fase di replica alle conclusioni del primo grado di giudizio, ove era stata formulata la subordinata richiesta di risarcimento nell’ipotesi di riconoscimento dell’esimente dell’esercizio putativo del diritto di cronaca Richiesta risarcitoria che si fondava sul principio dell’art. 2043 c.c. e, dunque, sulla illiceità della condotta dei giornalisti, petitum e causa petendi, come già ben precisato, comunque ampiamente dedotti sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche da sola: -A) non viene ritualmente riportato il contenuto degli atti in questione; ed in particolare dell’atto di citazione in primo grado; e del “separalo foglio di deduzione citato (riportando solo una parte insufficiente del suo contenuto) a pag. 3 del ricorso; si è così violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009; Sentenza n. 4849 del 27/02/2009);

nè varrebbe opporre che qualora sia denunciata la violazione di errores in procedendo questa Corte Suprema è giudice anche del fatto e può quindi controllare direttamente il contenuto di dette conclusioni; infatti questo potere sussiste solo nell’ambito della valutazione della fondatezza del motivo, ma prima di poter procedere questa valutazione è necessario accertare anzitutto l’ammissibilità della censura; ammissibilità che va esclusa se viene violato detto principio di autosufficienza (v. sul punto, tra le altre, Cass. Sentenza n. 1221 del 23/01/2006: “Nell’ipotesi in cui vengano denunciali con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interprelazione degli atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza de motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali”; cfr. anche Cass. Sentenza n. 20405 del 20/09/2006); -B) anche a prescindere da quanto ora esposto, la parte ricorrente parla di “… omessa pronuncia su una domanda formulata dall’attrice …”;

ma in realtà il problema riguarda l’interpretazione della domanda (o delle domande) proposta (o proposte) in primo grado ed in particolare contenuta (o contenute) nell’atto di citazione; e va quindi ribadito il seguente principio di diritto: “In sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un “error in procedendo”, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale;

nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto” (Cass. Sentenza n. 20373 del 24/07/2008); ciò premesso, va rilevato che il motivo deve ritenersi (prima ancora che privo di pregio dato che si è di fronte a tipiche valutazioni di merito della Corte, che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto immuni da vizi logici o giuridici) inammissibile (pure) in quanto le censure, così come congegnate ed enunciate (al di là della loro formale prospettazione come vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), in realtà consistono semplicemente in una mera diversa valutazione di risultanze processuali (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 18119 del 02/07/2008; Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009).

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

La complessità in fatto della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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