Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10950 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13537/2015 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO NATALE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e

CLEMENTINA PULLI, giusta procura in calce al controricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 874/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che S.V. chiedeva al Tribunale di Brindisi la riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione dei benefici di cui al D.L. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 1, convertito in L. 27 febbraio 1991, n. 59;

che l’adito giudice, nella contumacia dell’istituto, rigettava la domanda;

che, con sentenza del 3 aprile 2015, la Corte di Appello di Lecce riformava la decisione del Tribunale e dichiarava il diritto dello S. all’applicazione sul trattamento pensionistico in godimento del beneficio richiesto a decorrere dal 1 gennaio 1990 e condannava l’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche maturate dal 26 aprile 2009 – nell’assunto della Corte dovendo trovare applicazione la decadenza triennale per il periodo precedente il triennio dalla domanda giudiziale – oltre interessi legali;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso lo S. affidato a due motivi;

che l’INPS ha depositato procura;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., mancando l’impugnata sentenza della concisa esposizione delle ragioni di diritto per le quali era stata applicata la decadenza; con il secondo motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, per avere la Corte di Appello erroneamente applicato il disposto del citato art. 38 al caso in questione in cui la riliquidazione della pensione era stata chiesta con domanda amministrativa presentata in data 17 febbraio 2010, prima dell’entrata in vigore di detta norma;

che il secondo motivo, avente rilievo assorbente, è fondato avuto riguardo al principio affermato da questa Corte secondo cui la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l’adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass. n. 21319 del 20/10/2016, Cass. n. 16549 del 05/08/2016) soggiacendo, in tali casi, la pretesa al solo limite dell’ordinaria prescrizione decennale (Cass. 948 del 20/01/2010; Cass. n. 12720 del 29/05/2009);

che, l’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo;

che, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il primo, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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