Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1095 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6737-2018 R.G. proposto da:

P.E., in qualità di titolare della ditta individuale “F.lli

P. di E.P.”, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Germanico, n. 109, presso lo studio dell’avvocato Enrico Volpetti,

rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Betti;

– ricorrente –

contro

V.R., in qualità di titolare della Officina Metalmeccanica

V.R. di V.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Michele Mercati, n. 51, presso lo studio dell’avvocato Giacomo

Fortunato, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Paolo

Ravenni;

– controricorrente –

contro

C.S., RDB CENTRO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2824/2017 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 15/12/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

 

Fatto

RITENUTO

P.E., nella qualità di titolare della ditta individuale “F.lli P. di E.P.”, in forza di un rogito notarile di compravendita di un capannone industriale, intimava a V.R. precetto di pagamento della somma di Euro 12.857,16, quale saldo del prezzo. Il V. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, deducendo che la somma non era dovuta poichè fra le parti era intervenuta una scrittura privata transattiva volta a dirimere il contrasto sorto in relazione alla mancanza di agibilità dell’immobile. Con tale scrittura privata il P. si era impegnato ad eseguire a proprie spese alcuni interventi, ma successivamente non aveva rispettato gli impegni assunti, sicchè il V. aveva rifiutato il pagamento del saldo prezzo, chiedendo l’accertamento dei vizi dell’immobile.

Il P. si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione. Chiamava in causa C.S., titolare dell’omonima ditta individuale, e la RDB Centro s.p.a., ai quali addebitava, rispettivamente, i vizi del pavimento e del tetto del capannone.

I chiamati in causa si costituivano, eccependo entrambi la decadenza dall’azione di garanzia.

Il Tribunale di Montepulciano rigettava l’opposizione, con condanna del V. al pagamento delle spese processuali.

Il V. impugnava la decisione. La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio fra le parti, accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava l’inesistenza del credito azionato, condannando anzi il P. al pagamento in favore del V. della somma di Euro 24.946,49, oltre alla restituzione di quanto ricevuto in attuazione della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese di lite.

P.E. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. V.R. ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto in questa sede attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con i primi tre motivi, il ricorrente sostiene – in sostanza – che l’opposizione all’esecuzione ha ad oggetto unicamente l’accertamento dell’esistenza o della validità del titolo esecutivo (costituito dal rogito notarile del 31 gennaio 2006), mai poste in discussione dal V.. La causa, avente natura di accertamento negativo, non poteva invece estendersi alla verifica di eventuali successive inadempienze degli obblighi scaturenti della scrittura privata dal 22 maggio 2006, che è atto diverso e distinto dal titolo esecutivo.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Infatti, è pacifico che mediante l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. è volta ad accertare l’inesistenza del diritto del creditore ad agire in executivis, anche in base a fatti estintivi del debito successivi e, nel caso di un titolo di formazione non giudiziale, anche anteriori alla formazione del titolo. Fra tali fatti, il cui accertamento ben può costituire oggetto di opposizione all’esecuzione, rientra certamente l’accertamento di vizi della cosa compravenduta e la conseguente actio quanti minoris.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della circostanza che la domanda di manleva proposta nei confronti dei chiamati in giudizio sia stata qualificata, invece, come proposta affinchè costoro rispondessero nei confronti del V. in luogo dell’opposto e, di conseguenza, sia stata rigettata.

Il motivo è fondato poichè, come il ricorrente ha dimostrato – anche riportando, ai fini del rispetto del requisito dell’autosufficienza, gli stralci degli atti di primo grado – egli aveva formulato nei confronti del C. e della RDB Centro s.p.a. domanda di garanzia impropria (c.d. manleva), che la Corte d’appello ha invece omesso di esaminare.

Il rigetto dei primi tre motivi di ricorso comporta la definizione del rapporto processuale fra il P. ed il Vitrò, che può essere dunque separato dalla domanda di garanzia impropria proposta dal P. nei confronti del C. e della RDB Centro s.p.a.

In accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio affinchè il giudice di merito esamini solo quest’ultima domanda, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

A favore del Vitrò, invece, le spese processuali del giudizio di legittimità vanno liquidate già in questa sede, nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

rigetta i primi tre motivi del ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità nel rapporto processuale fra P.E., da un lato, e C.S. e la RDB Centro s.p.a., dall’altro.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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