Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1095 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 01/02/2016, dep.18/01/2017),  n. 1095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo

Germinara e dall’avv. Romolo Giuseppe Cipriani, presso il quale è

elettivamente domiciliato in Roma in piazza Camerino n. 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana sezione 24, n. 85, depositata il 29 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avv. Alessandra Vicinanza per la ricorrente e l’avvocato

dello Stato Bruno Dettori per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G., esercente l’attività di carpentiere, propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che ne ha rigettato l’appello nel giudizio introdotto con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF, con il quale venivano rettificati i redditi dichiarati per il 1999 attraverso l’applicazione dei parametri.

In ordine alla richiesta del contribuente di applicazione degli studi di settore, in luogo dei parametri, il giudice d’appello, confermando quanto emerso in proposito in primo grado, ha rilevato delle discrepanze tra la dichiarazione dei redditi ed i valori utilizzati per la presentazione di uno studio di settore, osservando che da tali dati sarebbe stato possibile discostarsi solo con la presentazione di una dichiarazione integrativa a correzione degli errori. Inoltre, non erano state sostenute nè tantomeno provate motivazioni sensibili relative allo scostamento dai parametri, sicchè appariva corretto l’operato dell’ufficio e logico il percorso con cui era addivenuto ad un aumento significativo dei ricavi. La variazione applicata pari a circa il 47% appariva poi ragionevole con l’applicazione dei parametri sui valori dei cespiti considerati dall’ufficio, sicchè lo scostamento addotto dal contribuente appellante era infondato perchè basato su presupposti di calcolo non considerati degni di fondamento ai fini dell’applicazione della “parametrizzazione” stessa.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso, denunciando “falsa applicazione del D.P.C. 19 gennaio 1996 come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997” il contribuente assume – ed in tali termini propone il quesito di diritto – che “i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 81, e dal D.P.C.M. rappresentano non già un fatto noto storicamente verificato, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità dei ricavi…, ma piuttosto il risultato della estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali, che fissa soltanto una regola di esperienza. Pertanto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura di determinazione induttiva dell’ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi o “di altri elementi specificamente relativi al singolo contribuente” disciplinata dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, artt. 11 e 12 – come convertito – consente all’ufficio, ove occorra, di integrare o addirittura sostituire i detti coefficienti con elementi particolari, propri del contribuente sottoposto a verifica, con esclusione, quindi, di ogni automatismo dei coefficienti. Il principio della flessibilità degli strumenti presuntivi trova infatti origine e fondamento nell’art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica”.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, sostiene – ed in tali termini formula il quesito di diritto – che la norma in rubrica debba essere interpretata “nel senso che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, sarebbe, in linea di principio, emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge devono restare a suo carico. Ciò in quanto: la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria; nel caso di specie trattandosi di mero errore materiale e di calcolo, non ravvisabile di alcuna incidenza per la determinazione dell’imposta, lo stesso non avrebbe richiesto un’espressa rettifica in dichiarazione in quanto facilmente desumibile dai registri contabili presentati in sede amministrativa e successivamente allegati in sede di giudizio”.

Con il terzo denuncia “omessa contraddittoria motivazione” “nel momento in cui la Commissione nulla dispone circa la validità e l’attendibilità delle scritture contabili prodotte, ravvisando semplicisticamente che a fronte di una mancata presentazione di una dichiarazione correttiva in concorso con lievi e irrilevanti discrepanze non suscettibili di modificare la incongruità delle risultanze dei parametri, le prove addotte dal contribuente non fossero “degne di fondamento”, senza addurre sufficientemente i motivi per cui irrilevanti discrepanze potessero inficiare l’intero impianto difensivo.

Insufficientemente motivata è inoltre la considerazione secondo cui una variazione applicata di ben il 47% possa apparire ragionevole se applicata sui cespiti considerati dall’ufficio, quando ingiustamente non si è tenuto conto delle prove offerte dal ricorrente e che hanno dimostrato, a prescindere da qualsivoglia considerazione l’assoluta irragionevolezza, iniquità e abnormità del maggior reddito accertato, senza alcun ulteriore elemento a suffragio”.

I tre motivi del ricorso sono inammissibili.

Questa Corte ha chiarito come “ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito inerente ad una censura in diritto dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo” (Cass. sezioni unite 23 settembre 2013, n. 21672, Cass. n. 3530 del 2012).

Nella specie il quesito inerente al primo motivo è privo di ogni riferimento alla fattispecie, risolvendosi in una mera questione giuridica; lo stesso è a dirsi per larga parte del quesito relativo al secondo motivo, che per il resto è del pari inidoneo, muovendo da presupposti di fatto che non trovano riscontro nella sentenza: che nel caso di specie si tratti di mero errore materiale e di calcolo, non ravvisabile di alcuna incidenza per la determinazione dell’imposta; e che lo stesso non avrebbe richiesto un’espressa rettifica in dichiarazione in quanto facilmente desumibile dai registri contabili presentati in sede amministrativa e successivamente allegati in sede di giudizio”.

Il terzo motivo, con il quale si denuncia un vizio di motivazione, non è conforme a quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., a tenore del quale l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nella specie viene infatti contestata la valutazione e la scelta del materiale probatorio, assumendo che “ingiustamente non si è tenuto conto delle prove offerte dal ricorrente”, e che le discrepanze erano “lievi e irrilevanti”, e si assume che non siano stati addotti sufficienti motivi per ritenere del tutto infondato il preteso scostamento addotto dal contribuente, laddove, secondo il giudice di merito, esso è “del tutto infondato in quanto basato su presupposti di calcolo non considerati degni di fondamento ai fini dell’applicazione della parametrizzazione stessa”.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 5.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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