Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1095 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. III, 18/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 18/01/2011), n.1095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19530/2009 proposto da:

R.R. (OMISSIS), R.M.

(OMISSIS), in proprio e nella qualità di soci accomandatari

della ELDA Sas di Risso Roberto & C., elettivamente domiciliati

in

ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato MORIGI

Enrico, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CELANI

CARLO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE SS. PIETRO E PAOLO 50, presso l’avvocato C. TOMASSINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCIOSI Giovanni, FRANCESCO

BRUNO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 666/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

20/06/06, depositata il 05/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, vista la rinunzia presentata dai ricorrenti R.R. e R.M. al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Genova, n. 666/2008 nel procedimento contro G.L.;

ritenuto che la stessa è conforme al disposto di cui all’art. 390 c.p.c., per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità delle conclusioni del P.G.;

ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di questo giudizio, tenuto anche conto dell’adesione della parte intimata alla rinunzia.

P.Q.M.

Visto l’art. 391 c.p.c..

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, per intervenuta rinunzia.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

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