Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10949 del 26/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10949 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sui ricorso 12578 – 2011 proposto da:
DI

MAURO

CARMELINDA

C.F.

DMROML79M49F258F,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPE
AMEDEO 221 C/0 SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL
COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa dall’Avvocato
GIOVANNA COGO, giusta delega in atti;

ricorrente

203.6
contro

3.063

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585;
– Intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 26/05/2016

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103680585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato EIORILLO LUIGI, rappresentata

difesa

e

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

– controricorrente e

ricorrente incidentale –

contro

DI

MAURO

CARMELINDA

C.F.

elettivamente domiciliata

DMRCML79M49F258F,

in ROMA, VIA PRINCIPE

AMEDEO 221 C/0 SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL

COMUNICAZIONI, rappresentata e
GIOVANNA COGO, giusta delega

difesa dall’Avvocato
cAgee- .ts1 L Lla12,50 •

invít5m

controricorrete al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 446/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata i] 07/05/2010 R.G.N.

1014/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza

del 10/03/2016 dal Consigliere Don.

PAOLA

GHINOY;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA

per

delega verbale

Avvocato GRANOZZI GAETANO;
udito il P.M. in

persona

del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e incidentale.

in atti;

R.G. 12578/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Catania confermava la decisione di primo grado che
aveva rigettato il ricorso proposto da Di Mauro Carmelinda per ottenere la
dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con
Poste Italiane s.p.a. nei periodi dal 17.7.2000 al 30.9.2000 ai sensi dell’art. 8
comma 2 del C.C.N.L. 26.11.1994, “per la necessità di espletamento del
servizio in concomitanza di assenze per ferie per il periodo giugno-settembre”,

con la causale, riferita dalla Corte in motivazione, “per ragioni di carattere
sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale inquadrato nell’Area Operativa addetto al servizio di recapito presso
la filiale di Siracusa, assente con diritto alla conservazione del posto, presso
ru.p. di Rosolini, nel periodo nel periodo dal 26.11.2003 al 31.12.2003”.
In relazione al primo contratto, la Corte territoriale osservava che il
presupposto per l’operatività della disciplina negoziale contenuta nell’art. 8
del CCNL 26 giugno 1994 era soltanto quello dell’assunzione nel periodo
giugno-settembre in cui i lavoratori godono normalmente delle ferie, senza
necessità di indicazione del lavoratore sostituito; in relazione al secondo
contratto, argomentava che Poste aveva provato l’effettività della causale,
considerato che dalla documentazione in atti si evinceva che il numero di
giorni di assenza dei dipendenti a tempo indeterminato presso l’unità di
Rosolini (comprese le assenze per ferie) era stato pari alle assunzioni a
termine.
Per la cassazione della sentenza Di Mauro Carmelinda ha proposto
ricorso, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso Poste italiane
s.p.a. , che ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui
ha resistito la Di Mauro con controricorso. E’ stata depositata memoria ex art.
378 c.p.c. da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335
c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. I motivi del ricorso principale possono essere così riassunti:
1.1. Con il primo, con riferimento al primo contratto di assunzione, la
ricorrente deduce violazione falsa applicazione degli artt. 3 della L.n. 230 del
1962 e 23 della L.n. 56/87, in relazione all’art. 8 del C.C.N.L. dei 26/11/1994.
Sostiene che la disposizione contrattuale richiamata non deroga alle
disposizioni generali previste dalla L.n. 230 dei 1962 e non ha fatto venir

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e dal 26.11.2003 al 31.12.2003 ai sensi dei D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,

R.G. 12578/2011

meno l’onere probatorio in capo al datore di lavoro di provare l’esistenza della
condizione di fatto previste dalla contrattazione collettiva per giustificare il
ricorso al contratto a termine.
1.2. Con il secondo motivo, sempre in relazione al primo contratto,
deduce omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione e falsa
applicazione degli articoli 515,116 c.p.c. e 2697 c.c. e sostiene che l’esigenza
di sostituire personale in ferie non sarebbe stata provata da Poste, in quanto

permanenza dell’esigenza sostitutiva.
1.3..Con il terzo motivo , con riferimento al secondo contratto, deduce
violazione e falsa applicazione degli articoli 11 del D.Igs. n. 368 del 2001 in
relazione all’art. 8 dell’Accordo quadro di cui alla Direttiva CE n. 1999 del
1970 e agli artt. 3 e 77 della Costituzione, nonché omessa pronuncia su un
fatto rilevante e decisivo per il giudizio e lamenta che la Corte d’appello abbia
ritenuto la clausola appositiva del termine sufficientemente specifica, pur in
assenza dell’individuazione del nome dei lavoratori sostituiti e della specifica
indicazione dei motivi dell’assenza degli stessi.
1.4. Come quarto motivo, sempre con riferimento al secondo contratto,
deduce violazione e falsa applicazione dell’art. i del D.Igs. n. 368 del 2001 e
dell’art. 1362 ss. c.c., nonché omessa pronuncia su un fatto controverso
decisivo per il giudizio, e lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto
conto del fatto che la clausola appositiva del termine prevedeva la risoluzione
anticipata del rapporto nel caso di rientro in servizio anticipato del personale
assente, e che tale previsione la rendeva vieppiù generica.
1.5. Come quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362 SS. del codice civile nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e sostiene che

i lavoratori assenti per ferie non potrebbero essere ricompresi nell’ambito
degli assenti con diritto alla conservazione del posto, considerato che per essi
il rapporto contrattuale non rimane sospeso.
1.6. Come
dell’articolo

sesto motivo, lamenta violazione e falsa applicazione

2697 c.c. e

degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché omessa,

contraddittoria ed insufficiente motivazione, laddove la Corte ha ritenuto
infondata la tesi della ricorrente secondo la quale l’esigenza di sostituzione dei
lavoratori a tempo indeterminato dovrebbe essere esclusa in caso di carenze
dell’organico nell’unità produttiva in cui il lavoratore è inserito: ribadisce che

l’esigenza sostitutiva nel caso era strutturale, in quanto l’organico dell’ufficio
PaoI Ghinoy, estensore

2

la situazione conclamata di carenza di addetti al recapito determinava la

R.G. 12578/2011

postale di Rosolini avrebbe dovuto essere composto da nove portalettere
titolari e di due addetti al centro scorta, mentre mancava il secondo addetto al
centro scorta.
2. Il ricorso principale non è fondato.
2.1. Quanto ai primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto
connessi, basta qui ribadire (v. da ultimo Cass. ord. n. 27376 del 2014 e
Cass. n. 9647 del 2014 ) che “in tema di assunzione a termine di lavoratori

della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo
interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel
periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello
in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo
del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di
allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far
fronte ad essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di

c.d.

contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine
rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello
collettivo, in adempimento dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987″ (v. fra le
altre Cass. 24-10-2011 n. 22009). Peraltro è stato anche precisato (v. Cass.
28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva
In esame (art. 8 c.c.n.l. 26-11- 1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia
di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire
dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non
prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di
lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per
ferie di altri dipendenti, nonché la relazione causale fra dette esigenze e
l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla
quale lo stesso è stato destinato”, bensì soltanto che l’assunzione avvenga nel
periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie. (cfr. Cass.
6.12.2005 n. 26678, Cass. 7.3.2008 n. 6204). Ciò che è avvenuto nel caso in
esame.
2.2. In merito al tema involto dagli altri motivi, anch’essi tra loro
connessi, è stato chiarito ( v. ex multis Cass. n. 27052 del 2011, n. 1577 e n.
1576 del 2010) che, nel quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 l’onere di specificazione della causale
nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al
Paol hinoy, estensore

3

subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva,

RG _ 12578/2011

datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per
soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie
predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato
dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute
dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione
addotta già nel momento, della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia,

concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più
standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui II
contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente,
dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve
essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza. Con
riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, è stato in particolare precisato
(Cass. n. 27052 del 2011) che il contratto a termine, se in una situazione
aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la
sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata
mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è
configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un
processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad
una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In
quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non
tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti,
quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei
lavoratori assunti con contratto a termine per Io svolgimento di una data
funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono
realizzate per il periodo dell’assunzione. L’apposizione del termine per ragioni
sostitutive è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori
assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle
ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali,
l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le
mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero
dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati norninativamente, ferma
restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del
presupposto di legittimità prospettato (v, fra le altre, Cass. n. 565 del 2012,
Cass. n. 8966 del 2012, n. 6216 del 2012, n. 8647 del 2012 n. 13239 del
2012, n. 9602 del 2011, n. 14868 del 2011). La Corte Costituzionale, nella
Paol

hinoy,( estensore

4

proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il

R.G. 12578/2011

sentenza n. 107/2013, ha avallato la legittimità costituzionale di tal
interpretazione.
2.3. Con riferimento a contratti di lavoro a termine stipulati, come quello
in esame, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, questa Corte ha anche
ripetutamente affermato che le esigenze sostitutive riguardano anche i
lavoratori in ferie (cfr., da ultimo, Cass. n. 4248 del 2015, Cass. 1 dicembre
2014 n. 25384). La specifica clausola del contratto, concernente la

di sostituzione dovessero venire meno per il rientro in servizio del
personale assente”, invocata a sostegno della tesi
della necessità della indicazione ab initio del nominativo del lavoratore
sostituito, è infine contraddetta dallo stesso tenore letterale della pattuizione,
chiaramente riferita ad una pluralità, non inizialmente predeterminata,

di

lavoratori da sostituire nel periodo, nella filiale e nell’ufficio postale indicati
(così Cass. Sez. n. 16642 del 2014).
2.4. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi
esposti e dei conseguenti parametri di valutazione sia con riferimento alla
specificità della clausola, sia con riferimento alla sussistenza in concreto delle
esigenze sostitutive; dalla motivazione, che deve ritenersi assolutamente
sufficiente sul punto, emerge una congrua considerazione, ai fini della
statuizione censurata, di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e
considerati come significativi dalla giurisprudenza sopra richiamata. La
ricostruzione fattuale è stata poi effettuata valorizzando i prospetti relativi
all’unità di Rosolini, cui il lavoratore è stato addetto, che dimostravano che II
numero dei giorni di assenza dei lavoratori a tempo indeterminato fosse stato
pari alle assunzioni a termine Né tale dato viene smentito dalla circostanza,
valorizzata dalla parte ricorrente, dell’assenza in organico di unità di addetti
alla scorta, considerato che la correlazione causale non viene meno per il fatto
che il lavoratore assunto a termine possa essere stato adibito a sostituire un
lavoratore assente che copriva un vuoto di organico.
3. A fondamento del ricorso incidentale, Poste italiane s.p.a. formula i
seguenti motivi:
3.1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli
articoli 1372, primo comma, 1175, 1375,2697 c.c., e lamenta che la Corte
territoriale non abbia ritenuto fondata la sollevata eccezione di risoluzione
tacita del rapporto per mutuo consenso;

Paola hinoy, estensore
5

possibilità di estinzione anticipata del rapporto “ove le esigenze

R.G. 12578/2011

3.2. Nullità della sentenza in relazione all’articolo 112 c.p.c., e lamenta
che la Corte d’appello non si sia pronunciata sull’eccezione con la quale Poste
faceva valere la novità della censura attinente motivi di nullità del termine
inconferenti rispetto alla causale apposta nel contratto come ragione
giustificativa del termine.
4. 11 rigetto del ricorso principale fa perdere tuttavia rilevanza ai motivi
del ricorso incidentale, che resta così assorbito.

incidentale e la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese
del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta Il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la
parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in
C 3000 per compensi professionali, oltre ad C 100 per esborsi, spese generali
nella misura del 15% ed accessori di legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.3.2016

5. Segue il rigetta del ricorso principale, l’assorbimento del ricorso

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