Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10949 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 26/04/2021), n.10949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13450/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV maggio

n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e

difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da M.A. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal Gambia per evitare la pratica della circoncisione atteso che anni prima, il fratello durante l’esecuzione dello stesso intervento era morto.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale pur reputando il ricorrente credibile ha ritenuto che non ci fossero i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle ipotesi di protezione richieste, perchè il racconto presentava lacune e contraddizioni, oltre che essere in parte smentito dalle fonti, in quanto la circoncisione non è una pratica obbligatoria, trattandosi di un rito iniziatico che segna il passaggio all’età adulta a maggior ragione per il ricorrente che è oramai maggiorenne. Il tribunale ha accertato, inoltre, l’assenza di situazioni violenza indiscriminata essendo il Gambia un paese in evoluzione economica ed avviato verso un processo di riforme democratiche. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della situazione esistente in Gambia sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Gambia sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sull’accertamento condotto dal Tribunale, alla stregua delle fonti consultate, in merito alla situazione generale del Gambia e della situazione personale del ricorrente nel paese di provenienza; inoltre, l’audizione non era necessaria, essendo stato reputato credibile da parte dei giudici di primo grado.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine (avuto riguardo al Gambia considerato un paese con un’economia in rapida crescita) per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Il terzo motivo è inammissibile.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato” (Sez. 3 Pres. Travaglino, Est. Fiecconi, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Sez. 2 – Pres. Petitti, Est. Giusti, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

 

 

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