Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10949 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15474-2006 proposto da:

V.A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato

BONAIUTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BORROMEO ANTONELLA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F.I. (OMISSIS), B.F.

(OMISSIS), C.G.F.P.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 19299-2006 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO

BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO ANTONIO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

V.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.

GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONATUTI DOMENICO,

che io rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORROMEO

ANTONELLA giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2258/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 20/9/2005, depositata il 28/09/2005, R.G.N.

2940/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato DOMENICO BONAIUTI;

udito l’Avvocato ANTONIO CASSIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per r.n.r. per: integrazione

del contraddittorio, nel merito accoglimento del ricorso principale,

rigetto del ricorso incidentale.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di V.O., litisconsorte necessario nel processo, ordina la notificazione nei confronti del medesimo e la rinnovazione della notificazione nei confronti di ciascuna delle erede B., attesane la medesima qualità di litisconsorti necessarie.

Dispone altresì che i suddetti incombenti vengano eseguiti nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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