Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10949 del 06/05/2010
Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15474-2006 proposto da:
V.A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato
BONAIUTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BORROMEO ANTONELLA giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.F.I. (OMISSIS), B.F.
(OMISSIS), C.G.F.P.
(OMISSIS);
– intimati –
sul ricorso 19299-2006 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO
BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO ANTONIO, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
V.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.
GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONATUTI DOMENICO,
che io rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORROMEO
ANTONELLA giusta delega in calce al ricorso principale;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2258/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 3^
SEZIONE CIVILE, emessa il 20/9/2005, depositata il 28/09/2005, R.G.N.
2940/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato DOMENICO BONAIUTI;
udito l’Avvocato ANTONIO CASSIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per r.n.r. per: integrazione
del contraddittorio, nel merito accoglimento del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di V.O., litisconsorte necessario nel processo, ordina la notificazione nei confronti del medesimo e la rinnovazione della notificazione nei confronti di ciascuna delle erede B., attesane la medesima qualità di litisconsorti necessarie.
Dispone altresì che i suddetti incombenti vengano eseguiti nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010